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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1640/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1640/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Gambarota, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gambarota, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario il 16/07/1994, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni e stabilendo la loro residenza in Buonalbergo (BN) al
Vico I Manfredi n. 2; 2) dalla loro unione non nascevano figli;
3) di essere attualmente
1 disoccupati;
4) dopo anni di serena vita matrimoniale, la convivenza diveniva sempre più intollerabile, sino a non sussistere più le condizioni perché la stessa proseguisse;
5) da oltre cinque anni vivono separatamente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler omologare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Casalbore (AV);
- la casa coniugale viene assegnata al marito in quanto la moglie si è Parte_1 già trasferita da cinque anni in Casalbore (AV), alla Via Amendola, 34, come risulta dai certificati di residenza che si depositano;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di addebito della separazione;
- entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Il 17/10/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, riportandosi al ricorso introduttivo ed insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 5, parte II, C.F._1 CP_1 C.F._2 serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1994);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casalbore (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1640/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Gambarota, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gambarota, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario il 16/07/1994, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni e stabilendo la loro residenza in Buonalbergo (BN) al
Vico I Manfredi n. 2; 2) dalla loro unione non nascevano figli;
3) di essere attualmente
1 disoccupati;
4) dopo anni di serena vita matrimoniale, la convivenza diveniva sempre più intollerabile, sino a non sussistere più le condizioni perché la stessa proseguisse;
5) da oltre cinque anni vivono separatamente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler omologare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Casalbore (AV);
- la casa coniugale viene assegnata al marito in quanto la moglie si è Parte_1 già trasferita da cinque anni in Casalbore (AV), alla Via Amendola, 34, come risulta dai certificati di residenza che si depositano;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di addebito della separazione;
- entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Il 17/10/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, riportandosi al ricorso introduttivo ed insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 5, parte II, C.F._1 CP_1 C.F._2 serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1994);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casalbore (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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