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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20637/2025 R.G. promosso da
) (avv. PLUTINO ELISA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PLUTINO ELISA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto - La moglie continuerà ad abitare con il figlio preso l'abitazione della sig.ra . - Il sig. si impegna Parte_3 Pt_2
a lasciare l'abitazione entro il 31 dicembre 2025 e provvederà a ritirare i propri effetti personali. - In considerazione dell'indipendenza economica dei coniugi e del figlio, le parti non saranno tenute a corrispondere alcun contributo per il mantenimento dell'altro coniuge o del figlio. - Lo stipendio del sig.
una volta trovata un'abitazione, verrà versato su un conto corrente intestato a quest'ultimo. - Al Pt_2 deposito della sentenza di separazione, la sig.ra liquiderà al marito la complessiva somma di € Pt_1
60.000 (sessantamila/00), quale quota residua, effettuati i dovuti conguagli, del prezzo di vendita della casa in comproprietà. - L'autovettura targata GM518XE di proprietà della moglie resta in uso esclusivo alla stessa. - Le parti, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, dichiarano di nulla avere
1 ulteriormente a pretendere l'uno dall'altra. - Le spese del presente procedimento saranno a carico solidali delle parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22/3/2009, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Bovezzo (BS) (atto n. 1, parte I, anno 2009), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. il 19/7/2005), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR RC
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20637/2025 R.G. promosso da
) (avv. PLUTINO ELISA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PLUTINO ELISA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto - La moglie continuerà ad abitare con il figlio preso l'abitazione della sig.ra . - Il sig. si impegna Parte_3 Pt_2
a lasciare l'abitazione entro il 31 dicembre 2025 e provvederà a ritirare i propri effetti personali. - In considerazione dell'indipendenza economica dei coniugi e del figlio, le parti non saranno tenute a corrispondere alcun contributo per il mantenimento dell'altro coniuge o del figlio. - Lo stipendio del sig.
una volta trovata un'abitazione, verrà versato su un conto corrente intestato a quest'ultimo. - Al Pt_2 deposito della sentenza di separazione, la sig.ra liquiderà al marito la complessiva somma di € Pt_1
60.000 (sessantamila/00), quale quota residua, effettuati i dovuti conguagli, del prezzo di vendita della casa in comproprietà. - L'autovettura targata GM518XE di proprietà della moglie resta in uso esclusivo alla stessa. - Le parti, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, dichiarano di nulla avere
1 ulteriormente a pretendere l'uno dall'altra. - Le spese del presente procedimento saranno a carico solidali delle parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22/3/2009, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Bovezzo (BS) (atto n. 1, parte I, anno 2009), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. il 19/7/2005), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR RC
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