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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6663/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80452 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare la nullità e illegittmità dell'avviso impugnato
Resistente: Rigettare parzialmente il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso per l'annullamento di avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione Tari relativa all'anno 2018 per euro 2.625,99 oltre T.e.f.a., sanzioni ed interessi relativamente al locale sito in Roma, Indirizzo_1.
Dopo avere premesso che esercita attività di vendita di beni non alimentari all'interno del locale predetto e che nel settembre 2023 era stata contestata la presunta infedele dichiarazione sulla base dell'ampliamento dell'area vendita da metri quadri 527 a metri quadri 888 con azzeramento dell'area espositiva e riduzione del magazzino da metri quadri 210 a metri quadri 77 (conseguentemente ricevendo sei avvisi di accertamento per ogni annualità Tari dal 2017 al 2022 compresi), con un primo complessivo motivo lamenta la insussistenza della infedele dichiarazione contestata relativamente all'anno 2018, non potendo un accertamento, fondato sulle dimensioni dell'area espositiva, effettuato nel 2023 essere applicato a ritroso. Aggiunge che nella specie non si versa in ipotesi di infedele dichiarazione Tari bensì di differente attribuzione di categoria tariffaria;
inoltre, la mancanza di specifica motivazione impedirebbe alla contribuente di dedurre e produrre documentazione atta a contrastare le illegittime pretese dell'amministrazione.
Con un secondo motivo si duole inoltre dell'importo irrogato a titolo di sanzioni essendo illegittima l'applicazione della “sanzione piena” per ogni anno di asserita omessa denuncia Tari, dovendo invece essere irrogata una sola sanzione.
Si è costituita con controdeduzioni Roma Capitale significando che, in data 15/04/2024, è stato notificato provvedimento di annullamento parziale per l'anno accertato nel senso, da un lato, della conferma della maggiore superficie di mq. 361 accertata per la cat. 12, e della minore superficie per la cat. 7 (da mq.250 a mq.0) e per la cat. 04 ( da mq.210 a mq.77) e della riduzione, dall'altro, tuttavia, della rettifica degli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, essendosi applicato il cumulo giuridico in quanto più favorevole al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il giudizio deve ritenersi solo parzialmente accolto, specificamente in relazione all'importo richiesto, nel resto dovendo invece essere rigettato.
Va premesso che nello specifico, come espressamente risultante dall'atto impugnato, gli elementi istruttori considerati per l'accertamento tributario in capo al contribuente e dai quali emerge la sua soggettività passiva
TARI per il periodo considerato, risultano essere stati i seguenti: - la banca dati dell'Agenzia del Entrate-
Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
- l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; - gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
- la banca dati della Camera di Commercio;
- il Verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori n.2978 del 03/08/2023 consegnato alla parte al momento dell'accesso. Si è aggiunto nelle controdeduzioni, che la determinazione delle superfici imponibili sono derivate da misurazione effettuata per i fabbricati sul filo interno dei muri perimetrali.
Ciò posto, l'argomento essenzialmente speso dalla ricorrente per contestare l'operata rettifica di Roma
Capitale della complessiva superficie assoggettata all'imposta (mq. 888 in luogo di mq. 527) risiede nella considerazione per la quale la differente identificazione della natura delle aree considerate discenderebbe da “un postumo accesso ai locali e da una erronea personale valutazione degli agenti accertatori, non supportata da alcun elemento oggettivo” e che la verifica dello stato dei luoghi sarebbe stata effettuata “al solo fine di precostituirsi le misurazioni necessarie per compilare gli avvisi di accertamento illegittimi”.
E tuttavia, mentre con riguardo al primo argomento, ovvero la retroazione dell'efficacia di un accertamento svolto nel 2023 con riferimento ad un anno di imposta relativo al 2018, ferma, ovviamente, la possibilità di accertamenti nel termine quinquennale di legge, (nella specie rispettato), lo stesso avrebbe necessitato di deduzioni da parte della ricorrente circa il fatto che nel tempo intercorso tra anno di imposta e anno di accertamento siano state effettuate variazioni delle varie destinazioni delle aree interessate al fine di ricavarne la giustificazione della differenze riscontrate (deduzioni che, tuttavia, non risultano svolte), con riferimento al secondo, va rilevata l'illogicità di un ragionamento che vorrebbe illegittime le misurazioni sol perché conducenti, in definitiva, ad un risultato difforme rispetto a quello sostenuto dalla stessa ricorrente.
Va in particolare richiamato, quanto al primo aspetto, sostanzialmente caratterizzato da una pretesa di esonero dal pagamento del tributo in dipendenza della natura del locale come tale riverberantesi sulla categoria tariffaria e sul grado di possibilità di produrre rifiuti, il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, pur essendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi, tra le tante, Cass. n. 15792 del 2025; n. 12979 del 15/05/2019; n. 22130 del 2017; con riferimento già alla Tarsu, n. 5093 del 2025, nel senso che “l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune”).
Né è condivisibile la doglianza in ordine alla pretesa impossibilità di difendersi a fronte di motivazione invocata come apparente atteso che, invece, nell'atto impugnato, ben sono evidenziati i raffronti tra superficie dichiarata e superficie accertata (con verbale conosciuto dalla ricorrente) per ognuna delle diverse aree dell'immobile considerate.
Il ricorso va invece accolto con riferimento all'importo complessivo accertato e pari ad euro 2.926,06 in luogo degli originari 3.661,34 in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale che ha comunque riscontrato, al di là degli asserti difensivi specifici di cui al secondo motivo di ricorso (invero nella specie l'atto impugnato è quello relativo al solo anno 2018), la fondatezza, quanto al punto, delle doglianze di parte ricorrente. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per l'intero.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente al complessivo importo dovuto rideterminato in euro 2.926,06, rigettando nel resto. Spese compensate per intero.
Roma, 24 novembre 2025 il Giudice monocratico
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6663/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80452 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare la nullità e illegittmità dell'avviso impugnato
Resistente: Rigettare parzialmente il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso per l'annullamento di avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione Tari relativa all'anno 2018 per euro 2.625,99 oltre T.e.f.a., sanzioni ed interessi relativamente al locale sito in Roma, Indirizzo_1.
Dopo avere premesso che esercita attività di vendita di beni non alimentari all'interno del locale predetto e che nel settembre 2023 era stata contestata la presunta infedele dichiarazione sulla base dell'ampliamento dell'area vendita da metri quadri 527 a metri quadri 888 con azzeramento dell'area espositiva e riduzione del magazzino da metri quadri 210 a metri quadri 77 (conseguentemente ricevendo sei avvisi di accertamento per ogni annualità Tari dal 2017 al 2022 compresi), con un primo complessivo motivo lamenta la insussistenza della infedele dichiarazione contestata relativamente all'anno 2018, non potendo un accertamento, fondato sulle dimensioni dell'area espositiva, effettuato nel 2023 essere applicato a ritroso. Aggiunge che nella specie non si versa in ipotesi di infedele dichiarazione Tari bensì di differente attribuzione di categoria tariffaria;
inoltre, la mancanza di specifica motivazione impedirebbe alla contribuente di dedurre e produrre documentazione atta a contrastare le illegittime pretese dell'amministrazione.
Con un secondo motivo si duole inoltre dell'importo irrogato a titolo di sanzioni essendo illegittima l'applicazione della “sanzione piena” per ogni anno di asserita omessa denuncia Tari, dovendo invece essere irrogata una sola sanzione.
Si è costituita con controdeduzioni Roma Capitale significando che, in data 15/04/2024, è stato notificato provvedimento di annullamento parziale per l'anno accertato nel senso, da un lato, della conferma della maggiore superficie di mq. 361 accertata per la cat. 12, e della minore superficie per la cat. 7 (da mq.250 a mq.0) e per la cat. 04 ( da mq.210 a mq.77) e della riduzione, dall'altro, tuttavia, della rettifica degli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, essendosi applicato il cumulo giuridico in quanto più favorevole al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il giudizio deve ritenersi solo parzialmente accolto, specificamente in relazione all'importo richiesto, nel resto dovendo invece essere rigettato.
Va premesso che nello specifico, come espressamente risultante dall'atto impugnato, gli elementi istruttori considerati per l'accertamento tributario in capo al contribuente e dai quali emerge la sua soggettività passiva
TARI per il periodo considerato, risultano essere stati i seguenti: - la banca dati dell'Agenzia del Entrate-
Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
- l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; - gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
- la banca dati della Camera di Commercio;
- il Verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori n.2978 del 03/08/2023 consegnato alla parte al momento dell'accesso. Si è aggiunto nelle controdeduzioni, che la determinazione delle superfici imponibili sono derivate da misurazione effettuata per i fabbricati sul filo interno dei muri perimetrali.
Ciò posto, l'argomento essenzialmente speso dalla ricorrente per contestare l'operata rettifica di Roma
Capitale della complessiva superficie assoggettata all'imposta (mq. 888 in luogo di mq. 527) risiede nella considerazione per la quale la differente identificazione della natura delle aree considerate discenderebbe da “un postumo accesso ai locali e da una erronea personale valutazione degli agenti accertatori, non supportata da alcun elemento oggettivo” e che la verifica dello stato dei luoghi sarebbe stata effettuata “al solo fine di precostituirsi le misurazioni necessarie per compilare gli avvisi di accertamento illegittimi”.
E tuttavia, mentre con riguardo al primo argomento, ovvero la retroazione dell'efficacia di un accertamento svolto nel 2023 con riferimento ad un anno di imposta relativo al 2018, ferma, ovviamente, la possibilità di accertamenti nel termine quinquennale di legge, (nella specie rispettato), lo stesso avrebbe necessitato di deduzioni da parte della ricorrente circa il fatto che nel tempo intercorso tra anno di imposta e anno di accertamento siano state effettuate variazioni delle varie destinazioni delle aree interessate al fine di ricavarne la giustificazione della differenze riscontrate (deduzioni che, tuttavia, non risultano svolte), con riferimento al secondo, va rilevata l'illogicità di un ragionamento che vorrebbe illegittime le misurazioni sol perché conducenti, in definitiva, ad un risultato difforme rispetto a quello sostenuto dalla stessa ricorrente.
Va in particolare richiamato, quanto al primo aspetto, sostanzialmente caratterizzato da una pretesa di esonero dal pagamento del tributo in dipendenza della natura del locale come tale riverberantesi sulla categoria tariffaria e sul grado di possibilità di produrre rifiuti, il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, pur essendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi, tra le tante, Cass. n. 15792 del 2025; n. 12979 del 15/05/2019; n. 22130 del 2017; con riferimento già alla Tarsu, n. 5093 del 2025, nel senso che “l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune”).
Né è condivisibile la doglianza in ordine alla pretesa impossibilità di difendersi a fronte di motivazione invocata come apparente atteso che, invece, nell'atto impugnato, ben sono evidenziati i raffronti tra superficie dichiarata e superficie accertata (con verbale conosciuto dalla ricorrente) per ognuna delle diverse aree dell'immobile considerate.
Il ricorso va invece accolto con riferimento all'importo complessivo accertato e pari ad euro 2.926,06 in luogo degli originari 3.661,34 in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale che ha comunque riscontrato, al di là degli asserti difensivi specifici di cui al secondo motivo di ricorso (invero nella specie l'atto impugnato è quello relativo al solo anno 2018), la fondatezza, quanto al punto, delle doglianze di parte ricorrente. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per l'intero.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente al complessivo importo dovuto rideterminato in euro 2.926,06, rigettando nel resto. Spese compensate per intero.
Roma, 24 novembre 2025 il Giudice monocratico