Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza della infedele dichiarazione contestata

    Il giudice rileva che, sebbene sia possibile effettuare accertamenti nel termine quinquennale di legge, la ricorrente non ha fornito deduzioni circa eventuali variazioni delle destinazioni delle aree intercorse tra l'anno d'imposta e l'anno dell'accertamento. Inoltre, contesta l'illogicità del ragionamento che vorrebbe illegittime le misurazioni solo perché difformi dalla posizione della ricorrente. Richiama il principio giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova per esenzioni o riduzioni spetta al contribuente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'importo irrogato a titolo di sanzioni

    Il giudice accoglie il ricorso su questo punto, ritenendo fondate le doglianze della ricorrente in relazione all'importo complessivo accertato, in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale che ha applicato il cumulo giuridico.

  • Accolto
    Annullamento parziale dell'avviso di accertamento

    Il giudice accoglie il ricorso relativamente al complessivo importo dovuto, rideterminato in euro 2.926,06, in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale che ha riscontrato la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 109
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo