Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2022, proposto dalla società “Trattoria La Lanterna” s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Vernazza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, n. 10/3b;
per l’annullamento
del provvedimento a firma del Sindaco, privo di protocollo, notificato in data 10 ottobre 2022, avente ad oggetto la concessione di occupazione di suolo pubblico stagionale dell’attività “DAU TINOLLA” e di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente o connesso e, in particolare, dello sconosciuto verbale delle attività di misurazione svolte da personale tecnico incaricato con l’ausilio di un agente di Polizia Locale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vernazza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, il Consigliere UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
AT e IT
1. Con ricorso, notificato il 7 dicembre 2022 e depositato il giorno 19 successivo, la società “Trattoria la lanterna” s.n.c. ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento del 10 ottobre 2022 con cui il Sindaco del Comune di Vernazza aveva rappresentato che verifiche effettuate da un tecnico comunale con l’ausilio di un agente di Polizia locale avevano evidenziato che aveva bisogno di 40,0 mq piuttosto che dei 45 concessi, cosicché dall’anno successivo sarebbe stata concessa la superficie attualmente occupata di 40 mq.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e ss. del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Vernazza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 21 marzo 2022. Violazione e falsa applicazione: del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa; del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi; dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di competenza. Incompetenza. Nullità.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e ss. del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Vernazza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 21 marzo 2022, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Sviamento. Travisamento.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e ss. del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Vernazza, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 e da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 marzo 2022, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e di motivazione. Omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti.
2. Il Comune di Vernazza si è costituito in giudizio.
3. In prossimità dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva con cui ha insistito nelle proprie domande.
4. Il Comune di Vernazza ha depositato una memoria conclusiva con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto un atto non provvedimentale, e, comunque, la sua improcedibilità in quanto, nelle more del giudizio, era stata rilasciata la concessione n. 57 del 2022 che aveva autorizzato l’occupazione di suolo pubblico nella misura richiesta dalla ricorrente. Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
5. Ha poi depositato una memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie domande.
6. All’udienza del 22 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso, in disparte la sua inammissibilità riferita alla natura dell’atto impugnato, è improcedibile in quanto, come rappresentato e documentato da parte del Comune, l’istanza di concessione di suolo pubblico è stata successivamente accolta nella misura richiesta da parte ricorrente, cosicchè risulta superato il riferimento fatto nel provvedimento impugnato all’intenzione di concedere una superficie inferiore.
La riduzione non è stata mai attuata, cosicchè deve escludersi che si sia prodotto un danno risarcibile con conseguente pari infondatezza dell’istanza risarcitoria.
Nelle peculiarità del provvedimento impugnato e nella definizione in rito il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR TO |
IL SEGRETARIO