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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3531/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250021545369000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314099870 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 22 agosto 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 2 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte due giorni dopo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 028 2025 00215453 69000, notificatagli il 4 giugno di quello stesso anno ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2019. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 365,69 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato la prescrizione del credito recato dalla cartella stessa, la decadenza dalla potestà impositiva e l'omessa notificazione del previo avviso di accertamento.
2. Con deduzioni depositate il 22 agosto 2025 si è costituita l'AdER, resistendo alla pretesa attorea.
3. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In via assorbente, il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore: anche qualora, come nel caso di specie, venga impugnato un atto successivo rispetto all'atto impositivo originario (per un'identica fattispecie: Cass. n° 30054/2018).
Perciò, dato che in materia di tassa automobilistica l'ente impositore è la Regione Campania, avente sede legale a Napoli e peraltro non evocata nell'odierno giudizio a dispetto di quanto sancito dal comma 6-bis dell'art. 14 c.p.t., la competenza territoriale va ascritta alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
5. Nonostante tale declaratoria di incompetenza territoriale, l'assenza di un'esplicita eccezione a tal proposito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1, indicando a tal proposito quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EN SU)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3531/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250021545369000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314099870 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 22 agosto 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 2 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte due giorni dopo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 028 2025 00215453 69000, notificatagli il 4 giugno di quello stesso anno ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2019. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 365,69 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato la prescrizione del credito recato dalla cartella stessa, la decadenza dalla potestà impositiva e l'omessa notificazione del previo avviso di accertamento.
2. Con deduzioni depositate il 22 agosto 2025 si è costituita l'AdER, resistendo alla pretesa attorea.
3. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In via assorbente, il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore: anche qualora, come nel caso di specie, venga impugnato un atto successivo rispetto all'atto impositivo originario (per un'identica fattispecie: Cass. n° 30054/2018).
Perciò, dato che in materia di tassa automobilistica l'ente impositore è la Regione Campania, avente sede legale a Napoli e peraltro non evocata nell'odierno giudizio a dispetto di quanto sancito dal comma 6-bis dell'art. 14 c.p.t., la competenza territoriale va ascritta alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
5. Nonostante tale declaratoria di incompetenza territoriale, l'assenza di un'esplicita eccezione a tal proposito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1, indicando a tal proposito quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EN SU)