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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3309/2022
Il Giudice dr. Agostino Abate,
IA VA , ricorrente
Contro
CP_1
[...]
resistenti a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La presente decisione arriva dopo un complesso esame che ha già visto tre pronunce in sedi e da parte di A.G. differenti, e precisamente: da parte dello scrivente in sede cautelare possessoria;
da parte del Collegio in sede di reclamo;
da parte dello scrivente in sede di giudizio nel merito.
Tale ultima decisione è stata contestata dalla parte qui definita resistente che lamentava la violazione del diritto di difesa.
Lo scrivente in data 5 aprile u.s. così osservava e decideva:
“preso atto della richiesta delle parti resistenti;
osservato che non è competenza dello scrivente pronunciarsi sul carattere di abnormità della
Pagina 1 propria decisione del 17 marzo u.s.;
che in detta istanza si lamenta altresì una violazione del diritto di difesa per mancata
possibilità di provare;
che sul punto, di competenza dello scrivente, prevalgono i motivi di economia processuale e
della maggiore salvaguardia possibile del diritto di difesa;
revoca la decisione del 15 marzo 2025;
rilevata la natura della causa, dispone il passaggio al rito sommario di cognizione di cui
all'art. 702 ter cpc;
assegna alle parti i termini di cui all'art 183 bis;
fissa a tal fine l'udienza del 21 maggio 2025, sempre in rito cartolare, e il termine per le
note di cui sopra in dieci giorni prima dell'udienza”
E a seguito di istanza delle parti resistenti, il 21 maggio u.s. aggiungeva e precisava:
“Rilevato che nelle more della decisione, parte resistente ha chiesto di depositare nuove prove fotografiche e che parte ricorrente si è opposta chiedendo in alternativa di poter replicare con memoria e prove contrarie;
con riserva sulla loro utilizzabilità; autorizza parte resistente a depositare entro gg. 5 le foto indicate;
parte resistente a depositare nei successivi gg. 10 memorie e prove contrarie;
dispone che all'esito la causa sarà in riserva per la decisione.”
La priva valutazione da fare è relativa alla necessità di acquisire le prove richieste dalle parti.
Nulla impedisce l'acquisizione delle fotografie depositate e sulle quali le parti con le memoria hanno già ampiamente dibattuto.
Sulla richiesta di una consulenza d'ufficio e dell'esame dei testimoni in termini complessivi si osserva quanto segue.
Pagina 2 Sullo stato dei luoghi sono state ascoltate le parti direttamente e le loro descrizioni coincidono sostanzialmente con quanto rispettivamente detto nei propri atti di causa.
Entrambe le parti hanno prodotto più riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e sono stati ascoltati testimoni che hanno frequentato e descritto detti luoghi.
Lo scrivente non ha alcuna necessità di un supporto tecnico per comprendere la morfologia dei luoghi, ben descritta in atti, o per interpretare le fotografie prodotte.
L'eventuale esigenza delle parti resistenti di sottolineare con un supporto tecnico una particolarità morfologica, che evidentemente allo scrivente sfugge, rientra nell'onere della prova che giustifica una specifica consulenza tecnica di parte, che però non comporta la necessità di una consulenza d'ufficio se per il giudice non emerge la necessità di un aiuto tecnico per comprendere.
Le richieste di esame testimoniali sulla possibilità di transito sono ultronee rispetto a quelle già acquisite in atti e soprattutto rispetto alle dichiarazioni delle parti stesse.
Nessuna necessità, né tecnica né testimoniale, residua per accertare che parte ricorrente transitasse utilizzando un motoveicolo tipo APE, e ciò perché a dichiararlo è proprio il resistente . CP_1
Ogni richiesta di testimonianze ulteriori e di CTU è ultronea e va respinta.
Come già prospettato e a seguito delle conclusioni delle parti, la causa così istruita è da decidere.
In data 15 marzo 2025 lo scrivente già decideva e nessun nuovo elemento è emerso a modificare l'insieme probatorio allora esaminato.
È doveroso quindi ripetere quanto allora detto e di seguito riportato.
La presente controversia è già stata esaminata in fase cautelare e in data 18 settembre 2023,
e veniva decisa come di seguito:
“La causa è stata istruita con l'esame libero delle parti presenti e di più testimoni.
Pagina 3 Questi ultimi, tra cui quella del figlio di uno dei resistenti, sono risultati utili, ma non determinanti, per accertare i fatti necessari per procedere alla decisione sul lamentato spoglio violento del possesso del diritto di passaggio con mezzo a motore lamentato dalla ricorrente.
Il teste ha reso dichiarazioni in contrasto con le affermazioni del padre Tes_1 CP_1
e alla contestazione di tale contraddizione ha detto che è il padre a non dire cose vere.
I restanti testimoni sono classificabili, in modo sommario, nel seguente modo:
- quelli indicati dal ricorrente affermano di aver utilizzato a loro volta il passo con autoveicoli indicando i tempi e le motivazioni;
- quelli indicati dai resistenti affermano solo quanto visto nei loro sporadici passaggi sul posto, senza collocarli utilmente nel tempo e concludono che non possono escludere un uso del passaggio della ricorrente in altri momenti.
La causa può essere decisa affermando l'avvenuta ricostruzione dei fatti perché a dette testimonianze si aggiungono le dichiarazioni di , di seguito riportate: CP_1
“non è vero che CU passasse con dei mezzi, non è vero che allevassero vitelli, sono sempre passati a piedi;
cinque anni fa posammo i due cancelli utilizzando quelli che avevamo recuperato;
lasciavo aperto quello piccolo per mia comodità; poi CU ha avuto il permesso da un altro confinante di tagliare un paletto per agevolarsi il passaggio e allora ho deciso RS di porre l'ostacolo restringendo l'apertura; veva preso l'abitudine a passare con l'ape
e quindi ho voluto impedirlo;
l'ha fatto da quando avevamo posto i cancelli.”
Con dette dichiarazioni ammette che la ricorrente esercitasse il passaggio con un APE e che lui ha posto l'ostacolo per impedirlo.
Ossia riconosce lo spoglio violento di cui alla domanda.
Le sue dichiarazioni risultano coerenti, nonostante il tentativo di riparare da parte del figlio successivamente, e la sua ricostruzione dei fatti risulta conforme alle circostanze emerse, che può sintetizzarsi nel modo seguente:
- Il passaggio con mezzi a motore a quattro ruote, indicato dalla ricorrente esisteva da decenni, e veniva esercitato dal padre e poi dal marito;
Pagina 4 - Lo stato dei luoghi imponeva l'uso di autovetture fuoristrada e dopo l'abbattimento dei gradini si poteva giungere fino all'interno della proprietà della ricorrente;
- I resistenti, non gradendo, decisero di porre degli ostacoli e posizionarono due cancelli;
- Parte ricorrente fece appello alla tolleranza di un terzo confinante che rimosse un ostacolo permettendo così di attraversare il cancello più piccolo con un Ape;
- Per evitare il transito anche all'Ape, ha posto l'ostacolo per cui è causa CP_1 specificamente per impedirne il passaggio.
In tal modo risulta che:
- esiste da decenni un possesso di passaggio con mezzi a motore;
- i resistenti nel tempo hanno cercato di limitare il più possibile;
- a fronte di ciò parte ricorrente ha mostrato acquiescenza adattandosi all'uso di automezzi di piccole dimensioni;
- invocando però l'intervento dell'A.G. nel momento in cui sono stati spogliati del tutto della possibilità di transito.
L'azione è tempestiva e fondata, risultando provato lo spoglio posto in essere dai resistenti al possesso del diritto di passo con un autoveicolo delle dimensioni dell'APE.
Alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite di controparte.
Pqm
Accoglie il ricorso;
condanna i resistenti alla rimozione entro gg. 10 di ogni ostacolo che impedisca alla ricorrente il transito attraverso il cancello largo 1,70 m con un automezzo a motore tipo
APE;
autorizza la ricorrente a provvedere personalmente alla rimozione degli ostacoli suddetti, a spese dei resistenti, in caso di inerzia;
condanna i resistenti al pagamento a favore della resistente a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 4.200 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge.”
Pagina 5
Avverso la suddetta decisione venne presentato reclamo, respinto in data 15 novembre
2023.
Gli originari resistenti, che per comodità espositiva manterranno qui detta denominazione, hanno proposto la presente causa nel merito per veder annullata le due precedenti decisioni a loro avverse.
Nel corso della presente è stato integrato il contraddittorio e sono stati acquisiti tutti gli atti del primo procedimento.
Sono state ulteriormente sentite le parti e dopo il vano tentativo di accordo, per il quale le parti avevano chiesto rinvio, si è proceduto con la discussione con la forma scritta.
Tutto quanto sopra conduce alla decisione che segue.
La ricostruzione in termini di fatto operato dallo scrivente nella prima fase ha avuto la conferma della valutazione del Collegio in sede di reclamo, e ancora dalle dichiarazioni delle parti in questo secondo giudizio.
Nel primo giudizio , come già sopra riportato, aveva ammesso che parte CP_1
ricorrente usasse transitare nel varco, poi sbarrato, con un APE, mentre il figlio Tes_1 testimoniando aveva confutato detta affermazione, sostenendo che fosse impossibile comunque transitare con l'APE, anche prima dello sbarramento.
In questo giudizio è stato nuovamente esaminato liberamente e: CP_1
“per rispondere osserva le foto dal n 13 al 15 fornite dalla propria difesa, se lo stato dei luoghi a oggi corrisponde a quanto raffigurato in foto e lo conferma e commenta “non capisco CP_1 come sia arrivato lì con l'APE”
Con tale dichiarazione ha riconosciuto che parte ricorrente accedesse dal varco CP_1
in esame con un APE e raggiungesse la destinazione, che invece a suo dire sarebbe dovuta essere bloccata da ostacoli naturali e da quelli posti da lui stesso.
Tenendo ben presente che si verte in tema di diritto di passaggio acquisito a titolo di possesso e della illeceità di atti violenti volti a impedirlo, tale dichiarazione risulta di per sé dirimente al fine della decisione, senza dimenticare la verifica probatoria già avvenuta nel primo giudizio.
Pagina 6 Con questa dichiarazione ha confermato ciò che più testi hanno affermato, e CP_1
cioè che da anni si accedeva alla proprietà della ricorrente con autoveicoli, passando dalla proprietà dei resistenti, e che anche dopo l'arbitraria decisione di questi ultimi di restringere il passaggio utile, comunque, la ricorrente vi transitasse come sopra detto.
Va chiarito che ai fini del possesso è irrilevante se ciò sia stato possibile grazie al fatto che un vicino abbia consentito alla ricorrente di abbattere un ostacolo naturale.
Tale circostanza, ricordata propria dai resistenti, ha anzi il valore di confermare che la ricorrente avesse la possibilità di passare e la esercitasse, e che proprio ciò ha indotto i resistenti ad agire con uno spoglio violento per sbarrare il passo a qualsiasi tipo di veicolo.
La causa è stata dichiarata istruita risultando ultronei qualsiasi altro esame testimoniale o accertamento tecnico.
Il ricorso presentato in sede di merito, avverso la prima decisione e il rigetto del reclamo, deve essere respinto con le conseguenti statuizioni e soccombenza alle spese di rito.
L'azione di spoglio violento, protrattasi per anni a seguito delle resistenze poste al reintegro, nonostante più decisioni lo imponessero, ha certamente determinato un danno alle attività svolte dalla ricorrente, la cui entità viene liquidata in dispositivo in via equitativa alla data della presente decisione.
Pqm
Rigetta il presente ricorso nel merito;
- conferma il provvedimento cautelare in data 18-19.09.2023 e l'ordinanza in sede di reclamo del collegio del 20.11.2023; condanna i resistenti e CP_1 CP_1
- alla reintegrazione nel possesso della strada per cui è causa;
ordina:
- la rimozione dal cancelletto della larghezza di circa mt. 1,70 – esistente nella cancellata posata unilateralmente dai resistenti – del dissuasore in ferro fissato a terra con un lucchetto chiuso a chiave che impedisce l'entrata al mezzo utilizzato dalla ricorrente e dai suoi familiari per raggiungere i mappali 5342 e 5341 (ex 1803), mediante la rimozione dello stesso, entro gg. 30;
- la rimozione della catena con paletto infisso al terreno con lucchetto posti all'inizio della carraia che incrocia con la via comunale San Maurizio o, in alternativa, la consegna alla ricorrente
Pagina 7 della chiave del lucchetto che blocca il paletto, e l'eliminazione di qualsiasi altro ostacolo all'esercizio di detto transito, entro gg.30;
- accerta e dichiara lo spoglio di cui sopra e condanna i resistenti al risarcimento dei danni in via equitativa in favore della ricorrente VA IA che liquida in euro 2500;-
- condanna i resistenti in solido al pagamento a favore della ricorrente a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 4.200 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge, in aggiunta a quanto già liquidato in sede cautelare e di reclamo.
Como, 5 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
Pagina 8