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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/12/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3670 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EN LV AN e IO SO, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento matrimonio).
All'udienza del 19 novembre 2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 11.6.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 7.8.2017 in Taurisano (LE); che dalla loro unione non erano nati figli CP_1
(così come precisato dal suo difensore all'udienza del 2.12.2024); che svolgeva la professione di badante in Taurisano, percependo un reddito mensile di circa euro 500,00, e che viveva insieme alla figlia Per_1
, nata il [...], che la aiutava economicamente;
che il convenuto nel mese di aprile 2023
[...] aveva abbandonato l'Italia senza più dare notizie di sé e senza curarsi delle difficoltà economiche della moglie;
che, pertanto, la dissoluzione del consorzio familiare era ormai divenuta definitiva ed era intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per i motivi esposti in ricorso, e con il riconoscimento di un assegno mensile, da porsi a carico del convenuto, a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 500,00.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
, pur ritualmente citato per l'udienza di prima comparizione del 24.10.2024, è rimasto CP_1 contumace.
Alla successiva udienza di comparizione del 2.12.2024, fissata per l'ascolto della ricorrente, il suo difensore ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di addebito e ha fatto presente che la ricorrente era impossibilitata a comparire per gravi ragioni di salute, esibendo, altresì, lettera di dimissione ospedaliera del 14.11.2024.
Come richiesto dalla ricorrente, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
27.1.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 19.11.2025, infine, all'esito di alcuni rinvii richiesti dai difensori di parte ricorrente per il deposito di documentazione relativa alla patologia che impediva in via permanente alla ricorrente di comparire in udienza e, quindi, per esaminare la richiesta della sig.ra di procedere senza Pt_1 la sua comparizione personale ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio (documentazione poi acquisita in data 29.9.2025 e 13.11.2025), i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto, anche sulla base della documentazione già prodotta, dichiararsi il divorzio senza ulteriori statuizioni, precisando in tal senso le proprie conclusioni, e la causa è stata riservata per la decisione.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
quanto esposto in ricorso in ordine al risalente allontanamento del convenuto dall'abitazione familiare e la sua persistente contumacia nel presente giudizio, poi, inducono ad escludere che i coniugi si siano mai riconciliati ovvero che abbiano mai ripreso la convivenza e consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, in mancanza di prole e di domande in tal senso da parte della ricorrente. La natura necessitata del presente giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione del convenuto, non costituitosi, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 29.5.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Taurisano (LE) il 7.8.2017 tra
[...]
e iscritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 10 parte I Parte_1 CP_1 anno 2017;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore