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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 35/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820229003006690 XXXX
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190005181036000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190005181036000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190005181036000 IRPEF-ALTRO 2015 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190007150515000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190007950113000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0782019000903731000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190011751684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01P401433 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2022, Ricorrente_1 aveva spiegato, avanti al Tribunale di Parma, opposizione all'intimazione n.07820229003006690/00 notificatagli da Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo totale di €.76.719,00, in forza di cinque cartelle di pagamento - n.07820190005181036000 dell'importo di € 5.766,09 (per IRPEF anno 2015), n.07820190007150515000 dell'importo di € 4.207,67 (per IVA anno 2015), n.07820190007950113000 dell'importo di € 84,22 (per Diritto Annuale Camera di Commercio), n.07820190009030731000 dell'importo di € 2.348,75 (per IRAP anno 2016), n.07820190011751684000 dell'importo di € 338,82 (per tassa Automobilistica anno 2017) - e dell'avviso di accertamento n.THL01P401433/2019 dell'importo di € 63.974,35 (IVA e IRAP anno 2016), oltre ad interessi e sanzioni.
Si costituiva in giudizio A. d. E.-Riscossione eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Tribunale adìto in favore del giudice tributario.
Il Tribunale, ricostruito lo stato della giurisprudenza sul tema, osservato che, nel caso in esame, era documentato e non contestato trattarsi di intimazione di pagamento inerente a crediti tributari ed, inoltre, l'opponente aveva dedotto vizi di forma dell'atto opposto, nonché l'illegittimità della pretesa fiscale sia sotto il profilo del quantum sia per il sopravvenire di fatti estintivi (prescrizione e decadenza) maturati, secondo la prospettazione attorea, in relazione alla mancata e/o invalida notifica degli atti presupposti, con la sentenza n.1304/2023 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di questa Corte di Giustizia Tributaria, fissando il termine per sua riassunzione. Con ricorso proposto in data 29.01.2024, nel rispetto del termine fissato, il contribuente ha riassunto il giudizio, ribadendo quali motivi di opposizione e di contestuale istanza di sospensione: 1) l'inesistenza/nullità della intimazione per l'assenza di sottoscrizione e l'omessa sottoscrizione dei ruoli;
2) l'invalidità delle notifiche, in quanto “non risulta alcuna regolare notifica delle cartelle sottese, né risulta notificato alcun atto prodromico”, con conseguente intervenuta prescrizione e decadenza del diritto fatto valere;
3) il difetto assoluto di motivazione;
4) l' illegittimità dell'importo richiesto per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione e “poi, se del caso, formulata una questione di legittimità Costituzionale della norma testé richiamata”.
Si è costituita A.d.E.R., contro deducendo sulle varie eccezioni, allegando documentazione a sostegno ed evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva, con particolare riferimento all'avviso di accertamento sotteso, essendo l'ufficio impositore unico legittimato passivo riguardo ad esso, concludendo per il rigetto con favore delle spese.
Con ordinanza resa all'udienza del 9.04.2024 veniva respinta l'istanza di sospensiva.
Con atto di intervento volontario, depositato il 2.07.2024, si è costituita l'Agenzia Entrate-dir. prov.le di Parma, contro deducendo su quanto eccepito relativamente a tre delle cartelle ed all'avviso di accertamento esecutivo, a sua volta concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 dicembre scorso, presente il solo rappresentante di A.E. Parma, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Sotto un primo profilo lamenta il ricorrente che l'intimazione non riporta alcuna sottoscrizione in originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della intimazione, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa e neppure viene indicata la sottoscrizione dei ruoli di cui si diffida il pagamento;
a sostegno richiama l'art.12, comma 4, d.P.R. n. 602/73 e, in caso di contestazione sul punto, l'onere per l'Agenzia di provare in giudizio che la sottoscrizione del ruolo sia stata apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
La Corte, premesso che l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art.50 d.P.R. n.602 cit., “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” e né la norma né il modello ministeriale di intimazione contemplano la sua sottoscrizione ma, unicamente, la stampigliatura della denominazione dell'ente a cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza, insegna la giurisprudenza “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art.25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice e che si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall'origine in forma digitale e, in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea” (cfr.CASS.Sez.trib., ord. 27/05/2025 n.14081; conf. Corte Giustizia Trib. II grado, Roma, sez.IX, 28/03/2025 n.2081)
Si aggiunga che, ai sensi del quarto comma del predetto art.12, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione e questa può essere apposta dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica;
tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (art.1, comma 5-ter, lett.e) del D.L. 106/2005), secondo cui i ruoli “si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe sul ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto.
Sotto un secondo profilo la difesa del contribuente eccepisce l'invalidità delle notifiche, con conseguente decorso della prescrizione quinquennale e decadenza.
La Corte, esaminata la documentazione prodotta dalle parti resistenti (allegata alle rispettive memorie per cui, non essendo stata contestata dalla difesa del contribuente, può farsi applicazione dell'art.115 c.p.c. il cui disposto vale anche in ambito tributario, vedi CASS.Sez.trib., ord.28/04/2025 n.11198) reputa correttamente avvenuta la notifica delle cartelle e dell'accertamento sottesi all'intimazione impugnata e, quindi, infondata l'eccezione.
In particolare, dalla disamina delle relate emerge che le cartelle di pagamento nn.07820190005181036000 e 07820190011751684000 (docc.3 e 7 fasc. AdER) erano state notificate
– il 24.09.2019 ed il 6.03.2020 - tramite messo notificatore ai sensi dell'art.138 cpc, con consegna a mani del destinatario.
Le cartelle di pagamento nn.07820190007150515000, 07820190007950113000 e 07820190009030731000 (docc.4-5-6) venivano notificate tramite messo notificatore - in data 11.10.2019 e 7.01.2020 - con rifiuto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, alcuna contestazione essendo stata mossa dalla difesa odierna ricorrente sulla identificazione del suo autore con il destinatario dell'atto, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie (così ad es. CASS.Sez.III, ord. 31/03/2025 n.8465), in applicazione del cit.art.138, secondo comma, c.p.c., e degli artt.26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n.600/1973.
Riguardo, poi, all'avviso di accertamento esecutivo veniva notificato dall'Agenzia Entrate resistente direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.8 legge 890/82, in forza del quale, in particolare, se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario;
del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni. Nella fattispecie in esame, come si rileva dall'avviso di ricevimento della raccomandata n.787972292841 spedita il 22 novembre 2019, l'Agente postale si era recato al domicilio fiscale del contribuente in Parma, via Achille Grandi n.1, e non avendo rinvenuto per temporanea assenza né il destinatario né altri soggetti abilitati alla ricezione del plico ha immesso avviso nella cassetta postale ed ha depositato il plico presso l'Ufficio postale più vicino;
il successivo 27 novembre ha spedito al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), con raccomandata n. 628783108433, e come si rileva dall'avviso di ricevimento è stato immesso in cassetta postale in pari data anche l'avviso di deposito della CAD, come era avvenuto in precedenza con l'avviso di deposito del plico postale (cfr.doc.4 fasc. A.E.).
Ne discende la ritualità della notificazione, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e in piena garanzia dei principi di conoscenza legale ed effettiva, perfezionatasi il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale e quindi il 9 dicembre 2019, l'avviso di accertamento si è reso definitivo per mancata impugnazione e per tale ragione l'Ufficio ha affidato l'intero carico all'Agente per la riscossione.
Riguardo, infine, alla impugnata intimazione la sua notifica è avvenuta a mezzo PEC inviata il 22.05.2022 all'indirizzo a Email_4 (doc.2 AdER).
Sostiene la difesa ricorrente che tale notifica sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.
In verità, la notifica in esame è stata effettuata dall'indirizzo pec Email_5>, che l'Agente della Riscossione ha provveduto a pubblicare in IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) – nelle sezioni di ciascuna Direzione Regionale - nonché sul sito istituzionale, in data precedente.
Ciò chiarito, com'è noto la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto del secondo comma del cit. art.26, d.P.R. 602, nel quale l'attenzione si focalizza sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa;
in conseguenza questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale l'utilizzo di un indirizzo PEC, non ricompreso in un pubblico registro, non inficia la regolarità della notifica se corredata, come nel caso di specie, dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità (così ad es. CASS.Ss.Uu. ord. n.15979/2022, Corte G.T. di II grado Firenze, sez.VI, 17.07.2023 n.721).
La corretta notifica dell'intimazione e degli atti presupposti esclude che sia maturata la prescrizione.
Vertendosi di imposte di natura diversa, va rammentato che “il termine di prescrizione cui sono soggetti i tributi erariali è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. - in ragione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni - e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. che invece opera per le prestazioni periodiche” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.23/02/2025 n.4723); “in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall' art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 , conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (cfr. CASS.Sez.trib., 2.08.2024 n.21915); “la prescrizione, prevista per la riscossione del credito derivante dal mancato versamento del diritto annuale camerale, non è soggetto al termine di prescrizionale decennale, come per taluni tributi, ma al più breve termine quinquennale, stabilito per la riscossione degli importi richiesti dall'Amministrazione finanziaria a titolo di sanzioni amministrative-tributarie” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez.I, 15/05/2023 n.2900).
Nella fattispecie palesemente in termini la notifica delle cartelle relative ad Irpef-Iva anni 2015, 2016 ed Irap 2016 - originate dalle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo, ex art.14 d.PR 602/73, disposte dall'Ag. Entrate in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi modello unico degli indicati anni d'imposta, ex artt.36 bis dPR 600/73 e 54 bis dPR 633/72, dal quale erano emersi omessi versamenti cui si sono aggiunti gli interessi e le sanzioni pecuniarie – e l'avviso di accertamento THL01P40143/2019, per le indicate imposte sempre relative al 2016.
Analogamente non maturata la prescrizione per i crediti nelle cartelle n.07820190007950113000 per diritto annuale Camera di Commercio, anno 2017, notificata il 7.01.2020 e n.07820190011751684000, per tassa Automobilistica anno 2017, notificata il 7.03.2020.
Sotto un terzo profilo (pagg.
5-6 ricorso) lamenta difetto assoluto di motivazione.
Richiamati gli artt.7 dello Statuto del contribuente e 3, terzo comma, d.lgs n.241/1990 evidenzia che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo “.. persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa .. se dall'esame dell'atto notificato il contribuente non può comprendere con chiarezza il tasso degli interessi imposto nonché il metodo di calcolo applicato, l'atto impositivo deve ritenersi nullo. Ove, inoltre, le somme contengano oneri di riscossione non individuati e, comunque, in relazione ad essi, non deve esistere una presunzione di legittimità delle somme pretese dall'Ufficio, il quale è sempre tenuto ad indicare e provare la correttezza della propria pretesa come qualunque altro creditore. Eventuali errori correlati al calcolo degli interessi si ripercuotono inevitabilmente anche sul calcolo dei compensi di riscossione ovvero c.d. aggio che sono quantificati in base alle singole componenti del credito ed anche degli interessi di mora se dall'esame dell'atto notificato il contribuente non può comprendere con chiarezza il tasso degli interessi imposto nonché il metodo di calcolo applicato, l'atto impositivo deve ritenersi nullo ..”.
Rileva la Corte che la normativa richiamata, a ben guardare, deve reputarsi applicabile agli atti impositivi, mentre “l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale ..” (cfr.CASS.Sez.trib., 9/03/2025 n.6288), è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico, “.. sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez.XVII, 4/06/2025 n.1418). Orbene, premesso che la conformità al modello ministeriale della intimazione impugnata è incontroversa, come già rilevato l'avviso di intimazione è atto di natura vincolata in quanto, ai sensi del cit.art.50 d.P.R. n.602, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, sicché “è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr.CASS.Sez trib., ord. 16/12/2024 n.32733); la normativa non prevede che vi sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto, atteso che esso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata.
Nel caso de quo la intimazione riporta i riferimenti degli atti dei quali viene richiesto il pagamento, l'importo richiesto per ciascuno (alla voce “Dettaglio del debito"), con esplicita citazione della data di notifica di ogni singola cartella, dell'ente creditore e del numero di ruolo, riferimenti chiari, precisi e dettagliati per consentire al contribuente di capire a quali cartelle la stessa si riferisce, nonché gli importi richiesti e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce.
“.. Ad ogni buon conto, il modello ministeriale sopra richiamato, normativamente predeterminato e, come tale, pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla legge, dal momento che si compone di frontespizio, dettaglio degli addebiti, istruzioni per il pagamento e avvertenze circa le modalità e i termini di impugnazione della cartella, contiene quei dati minimi volti a consentire al contribuente/utente l'esercizio concreto del proprio diritto di difesa.
In conclusione “non sussiste il difetto di motivazione di un'ingiunzione di pagamento nel caso di atti prodromici richiamati e non allegati all'ingiunzione qualora gli atti prodromici richiamati e non allegati risultano essere stati ritualmente notificati ..” (cfr. C.T. R. Emilia-Romagna, Bologna, 6 luglio 2021 n.941).
Per completezza, riguardo alla dedotta mancata indicazione del tasso di interesse applicato e mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, trattandosi degli interessi di mora previsti dall'art.30 d.P.R. n.602/1973 ed esposti nell'avviso contestato, risultano calcolati nel rispetto della norma, in forza della quale "decorso inutilmente il termine previsto dall'art.25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Secondo la giurisprudenza “.. il tasso degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di talché il richiamo contenuto negli atti dell'Agente della Riscossione realizza per il contribuente la condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo dell'esattezza delle somme richieste per interessi indicate nell'atto impugnato” (cfr. C.T.R. Lombardia sez. XXIII, 24/06/2019 n.2808).
Analogamente in punto "compenso di riscossione" - ferma restando la natura vincolata del modello di avviso di intimazione – la loro applicazione è prevista dalla legge;
in particolare, l'ammontare dei compensi per l'attività svolta dall'Agente della riscossione è determinata dall'art.17 del D.lgs. n. 112 del 1999 e calcolato in ottemperanza alla medesima norma.
In conclusione, come si legge in una pronuncia “.. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento contiene non solo il riferimento agli atti presupposti, ma, in dettaglio, il calcolo delle imposte dovute, degli interessi (calcolati come previsti per legge) e degli oneri accessori;
la predetta intimazione, pertanto, è puntualmente motivata ..” (cfr. Corte G. T. II grado Bologna sez.I, 24/04/2025 n 389).
Resta da esaminare richiesta rimessione degli atti alla Corte Costituzionale delle norme riguardanti la determinazione degli oneri di riscossione.
In verità, come esposto anche nella cit.sentenza del locale Tribunale n.1304/23, “.. in relazione al dettato normativo in materia di compensi in favore dell'agente della riscossione .. l'attore non ha espresso argomentazioni a sostegno di rilievi di illegittimità costituzionale della norma in commento né può essere condiviso il generico rilievo relativo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.120/2021, che – peraltro dichiarando l'inammissibilità della questione sollevata - ha sollecitato un intervento del legislatore in materia ..”.
Con (corretto) riferimento all'art.1 comma 17 L.234/2021 (a tenore del quale: “17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.”), la difesa riscorrente lamenta il fatto che il nuovo assetto normativo in punto “oneri di riscossione” risulterebbe violare i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, perché tratterebbe posizioni identiche in modo differente.
In primo luogo, il Collegio rammenta il principio enunciato dalla Consulta “.. il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico” (sentenza n.89 del 1996). Invero qualunque disciplina è destinata per sua stessa natura a stabilire regole e, dunque, ad operare assimilazioni e distinzioni;
per cui ogni normativa positiva finisce per introdurre nell'ordinamento fattori di omologazione e di differenziazione rispetto alla gamma delle possibili situazioni concrete. In particolare, non tutte le singole situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale. Né è consentito a questa Corte sostituirsi alle scelte legislative con un giudizio sull'opportunità dell'omologazione o della differenziazione delle discipline. Se, quindi, non è censurabile, per contrasto con il principio di uguaglianza, qualsiasi omologazione di disciplina di situazioni diverse, e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o incoerenza che una normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta ..” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 402/1999).
In altri termini il dettato costituzionale può ritenersi violato unicamente allorché si riscontri la manifesta irragionevolezza della norma di legge, non reputandosi abilitata la Consulta a esercitare scelta di esclusiva spettanza del legislatore.
Ciò chiarito, la scelta di far decorrere l'applicazione della nuova legge (non più contemplante gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), in ragione dell'evento dell'affido del carico e della data di relativo accadimento (se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa) non appare a questo Collegio passibile di un vaglio di costituzionalità. A ben guardare il fattore può portare a diversificare un trattamento, “.. il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive”, specie laddove per il legislatore ricorra “la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie” (cfr. Corte Cost. n.409/1998). Nella fattispecie, alla data di entrata in vigore del cit.comma 17, per i carichi di precedente affido si erano già prodotti gli effetti conseguenti alla relativa iscrizione a ruolo, in forza della normativa tempo per tempo applicabile, in sostanza per essi l'obbligo alla corresponsione degli oneri di riscossione/aggi era già sorto.
Significativo, infine, un arresto di legittimità secondo il quale ".. la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso ... Il fatto che dal 2006 una quota fissa sia stata posta a carico del contribuente, e ciò comporti una diversa situazione rispetto a coloro che hanno ricevuto le cartelle prima di tale data, rientra nella fisiologia delle modifiche normative che vanno sempre ad incidere, variandole, sulle situazioni preesistenti, sempreché non siano modifiche caratterizzate da elementi di irrazionalità intrinseca, nella specie insussistente, non possono esser considerate come violazioni dell'art. 3 Cost.. Discende dalla natura del compenso l'irrilevanza del parametro di costituzionalità di cui all'art. 25 Cost., neppure ponendosi una questione di retroattività
..” (cfr.CASS.Sez.trib., ord. 23.11.2021 n.36100).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55, con totale ridotto del 20% ai sensi dell'art.15, comma 2-sexies. D.Lgs. n.546 del 1992.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida: in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione in € 4.400,00, per compenso;
in favore di Agenzia Entrate – Dir.prov.le Parma in € 6.050,00 per compenso, sempre oltre rimb.forf. 15% come per legge
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 35/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820229003006690 XXXX
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190005181036000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190005181036000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190005181036000 IRPEF-ALTRO 2015 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190007150515000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190007950113000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0782019000903731000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190011751684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01P401433 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2022, Ricorrente_1 aveva spiegato, avanti al Tribunale di Parma, opposizione all'intimazione n.07820229003006690/00 notificatagli da Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo totale di €.76.719,00, in forza di cinque cartelle di pagamento - n.07820190005181036000 dell'importo di € 5.766,09 (per IRPEF anno 2015), n.07820190007150515000 dell'importo di € 4.207,67 (per IVA anno 2015), n.07820190007950113000 dell'importo di € 84,22 (per Diritto Annuale Camera di Commercio), n.07820190009030731000 dell'importo di € 2.348,75 (per IRAP anno 2016), n.07820190011751684000 dell'importo di € 338,82 (per tassa Automobilistica anno 2017) - e dell'avviso di accertamento n.THL01P401433/2019 dell'importo di € 63.974,35 (IVA e IRAP anno 2016), oltre ad interessi e sanzioni.
Si costituiva in giudizio A. d. E.-Riscossione eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Tribunale adìto in favore del giudice tributario.
Il Tribunale, ricostruito lo stato della giurisprudenza sul tema, osservato che, nel caso in esame, era documentato e non contestato trattarsi di intimazione di pagamento inerente a crediti tributari ed, inoltre, l'opponente aveva dedotto vizi di forma dell'atto opposto, nonché l'illegittimità della pretesa fiscale sia sotto il profilo del quantum sia per il sopravvenire di fatti estintivi (prescrizione e decadenza) maturati, secondo la prospettazione attorea, in relazione alla mancata e/o invalida notifica degli atti presupposti, con la sentenza n.1304/2023 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di questa Corte di Giustizia Tributaria, fissando il termine per sua riassunzione. Con ricorso proposto in data 29.01.2024, nel rispetto del termine fissato, il contribuente ha riassunto il giudizio, ribadendo quali motivi di opposizione e di contestuale istanza di sospensione: 1) l'inesistenza/nullità della intimazione per l'assenza di sottoscrizione e l'omessa sottoscrizione dei ruoli;
2) l'invalidità delle notifiche, in quanto “non risulta alcuna regolare notifica delle cartelle sottese, né risulta notificato alcun atto prodromico”, con conseguente intervenuta prescrizione e decadenza del diritto fatto valere;
3) il difetto assoluto di motivazione;
4) l' illegittimità dell'importo richiesto per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione e “poi, se del caso, formulata una questione di legittimità Costituzionale della norma testé richiamata”.
Si è costituita A.d.E.R., contro deducendo sulle varie eccezioni, allegando documentazione a sostegno ed evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva, con particolare riferimento all'avviso di accertamento sotteso, essendo l'ufficio impositore unico legittimato passivo riguardo ad esso, concludendo per il rigetto con favore delle spese.
Con ordinanza resa all'udienza del 9.04.2024 veniva respinta l'istanza di sospensiva.
Con atto di intervento volontario, depositato il 2.07.2024, si è costituita l'Agenzia Entrate-dir. prov.le di Parma, contro deducendo su quanto eccepito relativamente a tre delle cartelle ed all'avviso di accertamento esecutivo, a sua volta concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 dicembre scorso, presente il solo rappresentante di A.E. Parma, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Sotto un primo profilo lamenta il ricorrente che l'intimazione non riporta alcuna sottoscrizione in originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della intimazione, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa e neppure viene indicata la sottoscrizione dei ruoli di cui si diffida il pagamento;
a sostegno richiama l'art.12, comma 4, d.P.R. n. 602/73 e, in caso di contestazione sul punto, l'onere per l'Agenzia di provare in giudizio che la sottoscrizione del ruolo sia stata apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
La Corte, premesso che l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art.50 d.P.R. n.602 cit., “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” e né la norma né il modello ministeriale di intimazione contemplano la sua sottoscrizione ma, unicamente, la stampigliatura della denominazione dell'ente a cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza, insegna la giurisprudenza “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art.25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice e che si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall'origine in forma digitale e, in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea” (cfr.CASS.Sez.trib., ord. 27/05/2025 n.14081; conf. Corte Giustizia Trib. II grado, Roma, sez.IX, 28/03/2025 n.2081)
Si aggiunga che, ai sensi del quarto comma del predetto art.12, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione e questa può essere apposta dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica;
tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (art.1, comma 5-ter, lett.e) del D.L. 106/2005), secondo cui i ruoli “si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe sul ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto.
Sotto un secondo profilo la difesa del contribuente eccepisce l'invalidità delle notifiche, con conseguente decorso della prescrizione quinquennale e decadenza.
La Corte, esaminata la documentazione prodotta dalle parti resistenti (allegata alle rispettive memorie per cui, non essendo stata contestata dalla difesa del contribuente, può farsi applicazione dell'art.115 c.p.c. il cui disposto vale anche in ambito tributario, vedi CASS.Sez.trib., ord.28/04/2025 n.11198) reputa correttamente avvenuta la notifica delle cartelle e dell'accertamento sottesi all'intimazione impugnata e, quindi, infondata l'eccezione.
In particolare, dalla disamina delle relate emerge che le cartelle di pagamento nn.07820190005181036000 e 07820190011751684000 (docc.3 e 7 fasc. AdER) erano state notificate
– il 24.09.2019 ed il 6.03.2020 - tramite messo notificatore ai sensi dell'art.138 cpc, con consegna a mani del destinatario.
Le cartelle di pagamento nn.07820190007150515000, 07820190007950113000 e 07820190009030731000 (docc.4-5-6) venivano notificate tramite messo notificatore - in data 11.10.2019 e 7.01.2020 - con rifiuto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, alcuna contestazione essendo stata mossa dalla difesa odierna ricorrente sulla identificazione del suo autore con il destinatario dell'atto, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie (così ad es. CASS.Sez.III, ord. 31/03/2025 n.8465), in applicazione del cit.art.138, secondo comma, c.p.c., e degli artt.26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n.600/1973.
Riguardo, poi, all'avviso di accertamento esecutivo veniva notificato dall'Agenzia Entrate resistente direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.8 legge 890/82, in forza del quale, in particolare, se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario;
del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni. Nella fattispecie in esame, come si rileva dall'avviso di ricevimento della raccomandata n.787972292841 spedita il 22 novembre 2019, l'Agente postale si era recato al domicilio fiscale del contribuente in Parma, via Achille Grandi n.1, e non avendo rinvenuto per temporanea assenza né il destinatario né altri soggetti abilitati alla ricezione del plico ha immesso avviso nella cassetta postale ed ha depositato il plico presso l'Ufficio postale più vicino;
il successivo 27 novembre ha spedito al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), con raccomandata n. 628783108433, e come si rileva dall'avviso di ricevimento è stato immesso in cassetta postale in pari data anche l'avviso di deposito della CAD, come era avvenuto in precedenza con l'avviso di deposito del plico postale (cfr.doc.4 fasc. A.E.).
Ne discende la ritualità della notificazione, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e in piena garanzia dei principi di conoscenza legale ed effettiva, perfezionatasi il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale e quindi il 9 dicembre 2019, l'avviso di accertamento si è reso definitivo per mancata impugnazione e per tale ragione l'Ufficio ha affidato l'intero carico all'Agente per la riscossione.
Riguardo, infine, alla impugnata intimazione la sua notifica è avvenuta a mezzo PEC inviata il 22.05.2022 all'indirizzo a Email_4 (doc.2 AdER).
Sostiene la difesa ricorrente che tale notifica sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.
In verità, la notifica in esame è stata effettuata dall'indirizzo pec Email_5>, che l'Agente della Riscossione ha provveduto a pubblicare in IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) – nelle sezioni di ciascuna Direzione Regionale - nonché sul sito istituzionale, in data precedente.
Ciò chiarito, com'è noto la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto del secondo comma del cit. art.26, d.P.R. 602, nel quale l'attenzione si focalizza sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa;
in conseguenza questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale l'utilizzo di un indirizzo PEC, non ricompreso in un pubblico registro, non inficia la regolarità della notifica se corredata, come nel caso di specie, dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità (così ad es. CASS.Ss.Uu. ord. n.15979/2022, Corte G.T. di II grado Firenze, sez.VI, 17.07.2023 n.721).
La corretta notifica dell'intimazione e degli atti presupposti esclude che sia maturata la prescrizione.
Vertendosi di imposte di natura diversa, va rammentato che “il termine di prescrizione cui sono soggetti i tributi erariali è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. - in ragione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni - e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. che invece opera per le prestazioni periodiche” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.23/02/2025 n.4723); “in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall' art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 , conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (cfr. CASS.Sez.trib., 2.08.2024 n.21915); “la prescrizione, prevista per la riscossione del credito derivante dal mancato versamento del diritto annuale camerale, non è soggetto al termine di prescrizionale decennale, come per taluni tributi, ma al più breve termine quinquennale, stabilito per la riscossione degli importi richiesti dall'Amministrazione finanziaria a titolo di sanzioni amministrative-tributarie” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez.I, 15/05/2023 n.2900).
Nella fattispecie palesemente in termini la notifica delle cartelle relative ad Irpef-Iva anni 2015, 2016 ed Irap 2016 - originate dalle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo, ex art.14 d.PR 602/73, disposte dall'Ag. Entrate in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi modello unico degli indicati anni d'imposta, ex artt.36 bis dPR 600/73 e 54 bis dPR 633/72, dal quale erano emersi omessi versamenti cui si sono aggiunti gli interessi e le sanzioni pecuniarie – e l'avviso di accertamento THL01P40143/2019, per le indicate imposte sempre relative al 2016.
Analogamente non maturata la prescrizione per i crediti nelle cartelle n.07820190007950113000 per diritto annuale Camera di Commercio, anno 2017, notificata il 7.01.2020 e n.07820190011751684000, per tassa Automobilistica anno 2017, notificata il 7.03.2020.
Sotto un terzo profilo (pagg.
5-6 ricorso) lamenta difetto assoluto di motivazione.
Richiamati gli artt.7 dello Statuto del contribuente e 3, terzo comma, d.lgs n.241/1990 evidenzia che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo “.. persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa .. se dall'esame dell'atto notificato il contribuente non può comprendere con chiarezza il tasso degli interessi imposto nonché il metodo di calcolo applicato, l'atto impositivo deve ritenersi nullo. Ove, inoltre, le somme contengano oneri di riscossione non individuati e, comunque, in relazione ad essi, non deve esistere una presunzione di legittimità delle somme pretese dall'Ufficio, il quale è sempre tenuto ad indicare e provare la correttezza della propria pretesa come qualunque altro creditore. Eventuali errori correlati al calcolo degli interessi si ripercuotono inevitabilmente anche sul calcolo dei compensi di riscossione ovvero c.d. aggio che sono quantificati in base alle singole componenti del credito ed anche degli interessi di mora se dall'esame dell'atto notificato il contribuente non può comprendere con chiarezza il tasso degli interessi imposto nonché il metodo di calcolo applicato, l'atto impositivo deve ritenersi nullo ..”.
Rileva la Corte che la normativa richiamata, a ben guardare, deve reputarsi applicabile agli atti impositivi, mentre “l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale ..” (cfr.CASS.Sez.trib., 9/03/2025 n.6288), è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico, “.. sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez.XVII, 4/06/2025 n.1418). Orbene, premesso che la conformità al modello ministeriale della intimazione impugnata è incontroversa, come già rilevato l'avviso di intimazione è atto di natura vincolata in quanto, ai sensi del cit.art.50 d.P.R. n.602, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, sicché “è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr.CASS.Sez trib., ord. 16/12/2024 n.32733); la normativa non prevede che vi sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto, atteso che esso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata.
Nel caso de quo la intimazione riporta i riferimenti degli atti dei quali viene richiesto il pagamento, l'importo richiesto per ciascuno (alla voce “Dettaglio del debito"), con esplicita citazione della data di notifica di ogni singola cartella, dell'ente creditore e del numero di ruolo, riferimenti chiari, precisi e dettagliati per consentire al contribuente di capire a quali cartelle la stessa si riferisce, nonché gli importi richiesti e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce.
“.. Ad ogni buon conto, il modello ministeriale sopra richiamato, normativamente predeterminato e, come tale, pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla legge, dal momento che si compone di frontespizio, dettaglio degli addebiti, istruzioni per il pagamento e avvertenze circa le modalità e i termini di impugnazione della cartella, contiene quei dati minimi volti a consentire al contribuente/utente l'esercizio concreto del proprio diritto di difesa.
In conclusione “non sussiste il difetto di motivazione di un'ingiunzione di pagamento nel caso di atti prodromici richiamati e non allegati all'ingiunzione qualora gli atti prodromici richiamati e non allegati risultano essere stati ritualmente notificati ..” (cfr. C.T. R. Emilia-Romagna, Bologna, 6 luglio 2021 n.941).
Per completezza, riguardo alla dedotta mancata indicazione del tasso di interesse applicato e mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, trattandosi degli interessi di mora previsti dall'art.30 d.P.R. n.602/1973 ed esposti nell'avviso contestato, risultano calcolati nel rispetto della norma, in forza della quale "decorso inutilmente il termine previsto dall'art.25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Secondo la giurisprudenza “.. il tasso degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di talché il richiamo contenuto negli atti dell'Agente della Riscossione realizza per il contribuente la condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo dell'esattezza delle somme richieste per interessi indicate nell'atto impugnato” (cfr. C.T.R. Lombardia sez. XXIII, 24/06/2019 n.2808).
Analogamente in punto "compenso di riscossione" - ferma restando la natura vincolata del modello di avviso di intimazione – la loro applicazione è prevista dalla legge;
in particolare, l'ammontare dei compensi per l'attività svolta dall'Agente della riscossione è determinata dall'art.17 del D.lgs. n. 112 del 1999 e calcolato in ottemperanza alla medesima norma.
In conclusione, come si legge in una pronuncia “.. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento contiene non solo il riferimento agli atti presupposti, ma, in dettaglio, il calcolo delle imposte dovute, degli interessi (calcolati come previsti per legge) e degli oneri accessori;
la predetta intimazione, pertanto, è puntualmente motivata ..” (cfr. Corte G. T. II grado Bologna sez.I, 24/04/2025 n 389).
Resta da esaminare richiesta rimessione degli atti alla Corte Costituzionale delle norme riguardanti la determinazione degli oneri di riscossione.
In verità, come esposto anche nella cit.sentenza del locale Tribunale n.1304/23, “.. in relazione al dettato normativo in materia di compensi in favore dell'agente della riscossione .. l'attore non ha espresso argomentazioni a sostegno di rilievi di illegittimità costituzionale della norma in commento né può essere condiviso il generico rilievo relativo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.120/2021, che – peraltro dichiarando l'inammissibilità della questione sollevata - ha sollecitato un intervento del legislatore in materia ..”.
Con (corretto) riferimento all'art.1 comma 17 L.234/2021 (a tenore del quale: “17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.”), la difesa riscorrente lamenta il fatto che il nuovo assetto normativo in punto “oneri di riscossione” risulterebbe violare i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, perché tratterebbe posizioni identiche in modo differente.
In primo luogo, il Collegio rammenta il principio enunciato dalla Consulta “.. il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico” (sentenza n.89 del 1996). Invero qualunque disciplina è destinata per sua stessa natura a stabilire regole e, dunque, ad operare assimilazioni e distinzioni;
per cui ogni normativa positiva finisce per introdurre nell'ordinamento fattori di omologazione e di differenziazione rispetto alla gamma delle possibili situazioni concrete. In particolare, non tutte le singole situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale. Né è consentito a questa Corte sostituirsi alle scelte legislative con un giudizio sull'opportunità dell'omologazione o della differenziazione delle discipline. Se, quindi, non è censurabile, per contrasto con il principio di uguaglianza, qualsiasi omologazione di disciplina di situazioni diverse, e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o incoerenza che una normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta ..” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 402/1999).
In altri termini il dettato costituzionale può ritenersi violato unicamente allorché si riscontri la manifesta irragionevolezza della norma di legge, non reputandosi abilitata la Consulta a esercitare scelta di esclusiva spettanza del legislatore.
Ciò chiarito, la scelta di far decorrere l'applicazione della nuova legge (non più contemplante gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), in ragione dell'evento dell'affido del carico e della data di relativo accadimento (se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa) non appare a questo Collegio passibile di un vaglio di costituzionalità. A ben guardare il fattore può portare a diversificare un trattamento, “.. il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive”, specie laddove per il legislatore ricorra “la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie” (cfr. Corte Cost. n.409/1998). Nella fattispecie, alla data di entrata in vigore del cit.comma 17, per i carichi di precedente affido si erano già prodotti gli effetti conseguenti alla relativa iscrizione a ruolo, in forza della normativa tempo per tempo applicabile, in sostanza per essi l'obbligo alla corresponsione degli oneri di riscossione/aggi era già sorto.
Significativo, infine, un arresto di legittimità secondo il quale ".. la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso ... Il fatto che dal 2006 una quota fissa sia stata posta a carico del contribuente, e ciò comporti una diversa situazione rispetto a coloro che hanno ricevuto le cartelle prima di tale data, rientra nella fisiologia delle modifiche normative che vanno sempre ad incidere, variandole, sulle situazioni preesistenti, sempreché non siano modifiche caratterizzate da elementi di irrazionalità intrinseca, nella specie insussistente, non possono esser considerate come violazioni dell'art. 3 Cost.. Discende dalla natura del compenso l'irrilevanza del parametro di costituzionalità di cui all'art. 25 Cost., neppure ponendosi una questione di retroattività
..” (cfr.CASS.Sez.trib., ord. 23.11.2021 n.36100).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55, con totale ridotto del 20% ai sensi dell'art.15, comma 2-sexies. D.Lgs. n.546 del 1992.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida: in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione in € 4.400,00, per compenso;
in favore di Agenzia Entrate – Dir.prov.le Parma in € 6.050,00 per compenso, sempre oltre rimb.forf. 15% come per legge