Trib. Prato, sentenza 22/12/2025, n. 691
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Affidamento esclusivo per interesse dei minori

    La Corte ha ritenuto che l'affidamento condiviso non sarebbe idoneo a garantire il superiore interesse dei minori e potrebbe essere dannoso per la loro serenità, data la condanna del padre per stalking e le risultanze della CTU e delle relazioni dei servizi sociali che evidenziano le sue scarse capacità genitoriali, i suoi atteggiamenti inadeguati e l'impatto negativo sui figli.

  • Accolto
    Decisioni di maggiore importanza in via autonoma

    In linea con l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, è stato disposto che la stessa possa assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.

  • Accolto
    Collocamento presso la madre

    La decisione di affidamento esclusivo alla madre implica implicitamente la sua collocazione presso la residenza materna.

  • Accolto
    Sospensione incontri padre-figli in attesa di percorso terapeutico

    Il Tribunale ha disposto la sospensione degli incontri padre/figli fino al completamento del percorso di sostegno psicologico e della visita psichiatrica da parte del padre, dopodiché gli incontri saranno organizzati in modalità protetta dal servizio sociale.

  • Accolto
    Monitoraggio delle condizioni dei minori e della relazione padre-figli

    Il Tribunale ha disposto la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte del CTU e il coordinamento con il Servizio Sociale.

  • Accolto
    Proseguimento del sostegno psicologico per i minori

    Il Tribunale ha ritenuto necessario che i minori continuino il loro percorso di sostegno psicologico.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento

    Il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, tenuto conto dei redditi e delle capacità patrimoniali delle parti e del carico di gestione quotidiana dei figli a carico della madre.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Il Tribunale ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, distinguendo tra quelle che richiedono consenso preventivo e quelle che non lo richiedono, e quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione.

  • Altro
    Comportamento processuale del convenuto

    Non esplicitamente menzionato nella decisione finale, ma il comportamento del padre è stato valutato negativamente ai fini della decisione sull'affidamento e sul diritto di visita.

  • Rigettato
    Rigetto della domanda di modifica delle condizioni di separazione

    Il Tribunale ha rigettato le richieste del padre, disponendo l'affidamento esclusivo alla madre, la sospensione degli incontri padre-figli in attesa di percorso terapeutico, un assegno di mantenimento maggiorato e una diversa ripartizione delle spese straordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Prato, sentenza 22/12/2025, n. 691
    Giurisdizione : Trib. Prato
    Numero : 691
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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