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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2278 /2023 promossa tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eleonora Vallone presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MU NO presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni delle parti
Per Parte ricorrente: “- Disporre in via definitiva l'affidamento dei figli minori nato a [...] in data [...] e nato a Firenze in [...]_1 Per_2
18/10/2018 in via esclusiva alla madre con attribuzione a Parte_1 quest'ultima del potere di assumere unilateralmente, ex art. 337 quater comma terzo c.c., anche le decisioni di maggiore importanza ed interesse per i minori
Pagina 1 di 13 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- Confermare la collocazione dei figli minori presso la residenza della madre, sita in Via di Davanzello, n.1/A, Calenzano;
- Disporre che gli incontri padre-figli avvengano esclusivamente in forma protetta, ovvero con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti, sempre alla presenza di un educatore professionale o assistente sociale, con organizzazione a cura dei Servizi Sociali competenti, secondo un calendario predisposto dal Responsabile dei Servizi
Sociali, che sia compatibile con le esigenze e gli impegni dei minori, previo accordo con il genitore affidatario e tenendo conto delle restrizioni cui è sottoposto attualmente il sig. nei confronti della madre a seguito del CP_1 procedimento penale 2629/2023 r.g.n.r. (misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra e ai luoghi abitualmente frequentati da Pt_1 quest'ultima e del divieto di comunicazione con la medesima); - Disporre che il
Servizio Sociale territorialmente competente attivi il monitoraggio concernente, in particolare, le condizioni psicologiche dei minori e l'andamento della frequentazione delle minori con il padre, autorizzando il Servizio Sociale ad acquisire, durante il periodo di monitoraggio, informazioni dai genitori o da parte di terzi (ad esempio dalla scuola, nonni o dal pediatra) al fine di supervisionare quanto sopra;
- Assumere, comunque, sempre in punto di frequentazione padre-figli, i provvedimenti più appropriati, più convenienti, meglio visti e ritenuti di giustizia nell'interesse e a protezione della salute, delle esigenze evolutive, della serenità personale, del benessere e dell'equilibrio psico- fisico dei bambini;
- Disporre la prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico per i minori presso la Psicologa infantile, Dott.ssa Cecilia Dell'Olio, che ha già in carico i minori, autorizzando fin d'ora la madre a scegliere anche un professionista privato da eventualmente affiancare;
- Disporre a carico del sig. il pagamento, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e per dodici CP_1 mensilità di ogni anno, mediante versamento alla Sig.ra di un Parte_1 assegno mensile di complessivi € 700,00 (euro settecento/00) (ovvero € 350,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori;
con clausola di rivalutazione monetaria annua automatica secondo gli indici Istat;
salva la diversa somma che, per il titolo di cui sopra, sarà ritenuta di giustizia;
-
Disporre a carico del padre il pagamento del 60% (sessanta per cento) delle spese straordinarie come da Linee Guida del CNF 2017 tali indicandosi in via di
Pagina 2 di 13 principio e non esaustiva:
1. le spese mediche, sanitarie, specialistiche
(dentistiche ed ortodontiche, oculistiche, ortopediche, fisioterapiche, psicoterapiche etc.), farmaceutiche, ivi compresi i tickets;
2. le spese scolastiche
(come tasse d'iscrizione, rette, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, cancelleria e materiale scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche);
3. le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago
(ivi inclusi i centri estivi); le spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature e comunque ogni altra spesa avente carattere straordinario che si rendesse necessaria od opportuna per i figli e Quanto sopra con Per_1 Per_2 messa a disposizione della madre, da parte del sig. della suddetta CP_1 percentuale di spesa a lui facente carico 3 (tre) giorni prima o contestualmente rispetto alla data in cui deve avvenire il pagamento. In difetto, con obbligo del padre di rimborsare alla madre il 60% (sessanta per cento) della spesa sostenuta da quest'ultima entro i 5 (cinque) giorni successivi alla presentazione della documentazione giustificativa dell'esborso effettuato.; - Disporre che tali spese, in considerazione del chiesto affidamento superesclusivo o rafforzato dei minori alla madre, non debbano essere preventivamente concordate e debbano essere rimborsate dal padre nella misura del 60% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa. - Valutare ai sensi dell'art.
473 bis.18 c.p.c. (dovere di leale collaborazione) il comportamento processuale del sig. in quanto quest'ultimo ha consapevolmente fornito informazioni CP_1 incomplete ed inesatte sulla propria condizione economica. - Con vittoria di spese
e competenze professionali del giudizio”.
Per Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel merito, per i motivi sopra esposti in narrativa, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'accordo di separazione tra i coniugi omologato dall'intestato Tribunale, con conseguente obbligo in capo al resistente di versare un mantenimento pari ad € 250,00 a minore, oltre al 50% per le spese straordinarie”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 17.12.2025.” Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 17.10.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 ha adito il Tribunale di Prato per sentir pronunciare la modifica delle
[...]
Pagina 3 di 13 condizioni di separazione disposte con decreto n. 7908/2022 – RG 2114/22 in ragione di sopraggiunti mutamenti delle circostanze di fatto.
A sostegno della domanda parte attrice ha allegato: (1) che in data 11.07.2015, il e la si sono uniti in matrimonio scegliendo il regime della CP_1 Pt_1 separazione dei beni;
(2) che dall'unione delle parti sono nati i figli , in Per_1 data 29.08.2016 e in data 18.10.2018; (3) che col passare del tempo, la Per_2 convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile al punto che gli stessi hanno depositato, dinanzi al Tribunale di Prato, un ricorso congiunto per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi;
(4) che con decreto del
23.11.2022 n. 7908/2022, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 2114/2022, il Tribunale di Prato ha omologato le condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato dai coniugi;
(5) che a far data dalla pronuncia della separazione le circostanze sono profondamente mutate, al punto da spingere la ricorrente a chiedere l'affidamento esclusivo dei figli minori;
(6) che, in particolare, la ricorrente ha lamentato non solo la mancata collaborazione del CP_1 nella gestione dei figli minori, nonché gli omessi versamenti del mantenimento pattuito, ma soprattutto le condotte intimidatorie e violente poste in essere dal resistente ai danni dell'ex coniuge anche alla presenza dei figli minori;
(7) che i comportamenti pregiudizievoli, prepotenti, aggressivi e minacciosi si sono gradualmente aggravati, al punto da spingere la ad incardinare il Pt_1 procedimento penale n. 2629/2023 r.g.n.r. che si è concluso con sentenza di condanna a carico del per il reato ex art 612 bis c.p.; (8) che, pertanto, la CP_1 ricorrente ha insistito per ottenere (a) l'affido esclusivo dei figli minori e Per_1 alla madre;
(b) la frequentazione padre-figli esclusivamente in Per_2 modalità protetta;
(c) l'autorizzazione alla madre a far iniziare un percorso di sostegno psicologico in favore dei minori;
(d) l'aumento del contributo al mantenimento ordinario dei minori da 500,00 € a 700,00 € mensili a carico del padre;
(9) contestualmente la ha chiesto l' emissione di provvedimenti Pt_1 indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. ed il giudice, con decreto n.
6260/2023, inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c..
Il giudice delegato ha accolto la richiesta di provvedimenti indifferibili avanzata dalla ricorrente, disponendo, per l'effetto, la sospensione immediata della frequentazione padre-figli e fissando udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Pagina 4 di 13 A tale udienza parte convenuta si è costituita chiedendo la modifica del decreto n.
6260/2023 del 18.10.2023 e con ordinanza del 20.11.2023 il giudice, a modifica del precedente provvedimento cautelare, ha disposto lo svolgimento di incontri protetti padre-figli con cadenza settimanale ed ha incaricato l'USFMIA Toscana
Centro di prendere in carico i minori al fine di far intraprendere ai medesimi un percorso di sostegno psicologico depositando relazione sul monitoraggio.
Nell'ambito del procedimento principale si è costituito tempestivamente in giudizio contestando tutto quanto ex adverso allegato e dedotto CP_1 dalla ricorrente in punto di rapporto padre-figli, in particolare il convenuto ha eccepito: (1) che deve essere garantito il proprio diritto di frequentazione dei figli anche in modalità non protetta attesa l'assenza di pregiudizio del medesimo nei confronti dei figli;
(2) l'infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente relativamente all'affido esclusivo della prole: il convenuto ha infatti insistito per l'accoglimento della richiesta di affidamento condiviso dei figli, non ravvisandosi i presupposti per la deroga alla regola generale prevista dalla legge in materia;
(3) che in punto di mantenimento dei figli il convenuto versa già € 250,00 per ogni figlio, oltre il 50% di spese straordinarie, oltre ad avere ceduto la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Via Davanzello n. 1/A in Calenzano alla ex coniuge e che lo stesso deve sostenere € 610,00 per l'immobile condotto in locazione.
Con ordinanza del 1 marzo 2024, resa a scioglimento della riserva assunta al
21.02.2024, il giudice ha revocato le preesistenti modalità di affidamento dei figli minori della coppia affidando la prole in via esclusiva alla madre, in ragione della pendenza, nei confronti del padre, del procedimento penale per il reato di cui all' art. 612 c.p.. Il giudice ha altresì disposto ctu al fine di accertare e valutare le capacità genitoriali delle parti.
Con ordinanza del 21.10.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2024 il giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre modifiche all'ordinanza emessa in data 1.03.2024 ed ha disposto l'inizio dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare, incaricando la CTU nominata di coordinarsi con il Servizio Sociale.
Con ordinanza del 4 marzo 2025, il giudice - considerati anche gli aggiornamenti depositati dai Servizi Sociali circa l'andamento del monitoraggio – ha autorizzato il ad incontrare i figli due volte a settimana per due ore, anche presso CP_1
Pagina 5 di 13 l'abitazione della nonna paterna, sempre alla presenza di un educatore ed ha disposto la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte del CTU già incaricato, rinviando all'udienza del 17.06.2025 per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 17.06.2025 parte ricorrente si è riportata alle note precedentemente depositate, insistendo per l'acquisizione delle videoregistrazioni dei colloqui avvenuti durante la ctu mentre parte convenuta ha richiesto un termine breve per le note di replica. Il giudice, preso atto, ha concesso i termini di cui sopra ed ha rinviato all'udienza del 9.7.2025 per la prosecuzione, disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice con ordinanza del 18.07.2025 ha così provveduto: ha disposto la ripresa degli incontri padre/figli in modalità protetta a cura del Servizio Sociale già incaricato con cadenza settimanale e con onere di depositare relazione di aggiornamento entro il 30.9.2025; ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. ed ha fissato l'udienza del
3.12.2025 per la remissione della causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
La causa è proseguita con il deposito delle precisazioni conclusioni, delle comparse conclusionali e di quelle di replica ex art. 473bis.28 c.p.c con cui parte ricorrente ha dato atto che il è stato condannato nell'ambito del CP_1 procedimento penale n. 2629/2023 rgnr per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 6 ed ha insistito, nel merito, per ottenere l'affidamento in via esclusiva alla madre, con attribuzione a quest'ultima del potere di assumere unilateralmente, ex art. 337 quater comma terzo c.c., anche le decisioni di maggiore importanza ed interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e per confermare gli incontri padre-figli avvengano esclusivamente in forma protetta, oltre che in tutte le ulteriori richieste accessorie formulate negli scritti introduttivi da intendersi confermate.
Parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate ed ha pertanto insistito nella richiesta di affidamento condiviso dei figli con conferma del contributo di € 250,00 per ciascun minore a carico del CP_1
Pagina 6 di 13 Affidamento dei minori – Sulla base della riforma legislativa del 2006 è nota la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori in caso di rottura dell'unione familiare. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori se l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
In particolare, per derogare al regime di affidamento condiviso è necessario che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda della tipologia di regime adottato: infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il
Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata dal genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del
Pagina 7 di 13 figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso.
La ctu espletata, redatta scientemente e razionalmente e, come tale, del tutto condivisibile dal presente collegio ha accertato che il padre dei minori ha scarse capacità genitoriali e nel corso del giudizio, nonostante l'attività di monitoraggio disposta, il medesimo non ha saputo ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dati dagli operatori coinvolti e l'ampliamento delle modalità di visita dei figli minori (passando da incontri protetti ad incontri monitorati in spazio libero) non ha portato gli effetti positivi sperati. Al contrario, il padre ha deciso volontariamente di non intraprendere i percorsi suggeriti (sostegno psicologico e accesso ad una visita psichiatrica, alla luce dei tratti di personalità emersi nel corso della ctu) assumendo anche atteggiamenti inadeguati e non rivolti all'interesse dei figli.
Il servizio sociale incaricato nella relazione depositata in data 3.6.2025 ha dichiarato che gli incontri hanno subito una involuzione nell'ultimo periodo, risultando necessario tornare a gestirli in spazio neutro evidenziando come il padre “si presenta poco accogliente nei confronti dei bambini, arrivando già infastidito (anche per motivazioni che riguardano la sua sfera personale), riversando l'agitazione ed il nervosismo nell'interazione con i figli. Di questo cambiamento d'atmosfera ne risente particolarmente assumendosi delle Per_1 responsabilità che non gli appartengono, scusandosi con il padre e svalutando il fratello minore per accaparrarsi rassicurazioni da parte del padre. (…). È emerso in diverse occasioni il timore dei bambini riguardo il padre che ' in passato ha fatto cose brutte ' e che potrebbe continuare ad avere atteggiamenti aggressivi che lo portano a litigare con chi lo circonda. I bambini, quando c'è stato lo spostamento a casa della bisnonna si sono voluti assicurare che mia presenza persistesse.”.
Ed ancora nell'ultima relazione, depositata in data 2.10.2025, il Servizio Sociale, descrivendo l'incontro avvenuto a casa della nonna paterna del padre ha dichiarato: “da quell'episodio si è osservato emergere sempre più nell'uomo un atteggiamento di disinvestimento verso gli incontri, una minor disponibilità ad accogliere il supporto educativo, ad accogliere i possibili vissuti dei figli, vivendo gli incontri come un attore passivo sovraordinato alle decisioni altrui, portandolo
Pagina 8 di 13 così in una posizione di deresponsabilizzazione rispetto all'andamento degli incontri. (…). Negli ultimi mesi l'andamento degli incontri è ulteriormente peggiorato, diverse volte il padre ha saltato gli incontri, a volte all'ultimo o dimenticandosene, in particolare l'assenza all'incontro concomitante al compleanno di rappresenta un evento particolarmente grave. (…). Per_1
L'effetto prodotto sui bambini, come riportato dalla dr.ssa Dell'Olio è il seguente: ' se già gli incontri venivano vissuti con stati emotivi di difficile gestione da parte dei bambini a causa della pregressa conflittualità genitoriale e agli eventi traumatici vissuti, di recente essi hanno nuovamente innescato comportamenti regressivi (enuresi, ricerca ansiosa di conforto e rassicurazione ecc.) e vissuti con rabbia e impotenza', 'i bambini hanno espresso apertamente le loro emozioni chiedendo esplicitamente un rafforzamento dello spazio psicologico ed esprimendo chiaramente la necessità di lavorare su emozioni come rabbia, tristezza e sensazione percepita di discontrollo.'.”.
Alla luce di ciò, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, autorizzandola ad assumere in via autonoma anche le questioni di maggiore interesse per i figli.
Allo stato, difatti, l'esercizio della responsabilità genitoriale in via condivisa non solo non sarebbe idonea a garantire il superiore interesse dei minori, ma potrebbe essere addirittura dannosa per la loro serenità, già altamente minata dai comportamenti non adeguati posti in essere dal padre.
Si ritiene, inoltre, necessario che i minori continuino il loro percorso di sostegno psicologico, alla luce di quanto sopra riportato.
Diritto di visita da parte del genitore non collocatario – Allo stato, tenuto conto di quanto emerso nel corso del presente giudizio, il Tribunale ritiene di dover sospendere gli incontri padre/figli in attesa che il riprenda il percorso di CP_1 sostegno psicologico e che acceda ad una visita psichiatrica, come già suggerito dalla ctu nominata. Espletati tali adempimenti sarà il medesimo che, qualora voglia vedere i figli, si interfaccerà con il servizio sociale già incaricato il quale organizzerà incontri in modalità protetta, secondo la frequenza che riterrà opportuna, anche eventualmente alla presenza della bisnonna e nonna paterna dei minori.
Mantenimento dei figli minori - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia
Pagina 9 di 13 in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto dei redditi delle parti, della loro capacità patrimoniale e della circostanza che la madre è, allo stato, l'unica a farsi carico della gestione quotidiana dei figli il Tribunale ritiene congruo disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al dispositivo.
Al riguardo si osserva che la ricorrente guadagna euro 1.600,00 per 13 mensilità, ha sempre con sé i figli, ha un rateo di mutuo per l'abitazione che abita piuttosto ingente (oltre euro 1.000,00) e percepisce interamente l'assegno unico erogato dall'Inps pari ad euro 460,00 mensili.
Il convenuto ha un reddito da lavoro di euro 1.800,00 per 13 mensilità ed ha un canone di locazione di euro 660,00 mensili, come documentato in atti. Emerge, inoltre, dalla documentazione che quest'ultimo svolga, o comunque, abbia svolto in passato, un'ulteriore attività lavorativa dalla quale riesce a percepire la somma di euro 420,00 mensili.
Spese del giudizio - In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del convenuto. Le stesse saranno liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, dovranno essere poste a carico di parte convenuta in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, a modifica delle condizioni di separazione disposte con decreto 7908/2022 pronunciato da questo Tribunale, così provvede:
Pagina 10 di 13 1. Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, Per_1 Per_2 autorizzando la stessa ad assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
2. Sospende gli incontri padre/figli sino al completamento, da parte del padre, del percorso di sostegno psicologico e alla effettuazione della visita psichiatrica suggerita;
3. Dispone che, all'esito di tali percorsi, il padre potrà vedere i figli rivolgendosi al servizio sociale territorialmente competente il quale organizzerà incontri protetti padre/figli anche, eventualmente, alla presenza della bisnonna e della nonna paterna dei minori;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie:
5) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite
Pagina 11 di 13 didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, euro
98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
7. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al servizio sociale incaricato.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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