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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2022
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai IG.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1915 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gabriella Guglielmo, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti E_ C.F._2
Alessandra Piscopo e Massimo Spagnardi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione personale con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina per tutti i motivi esposti in premessa,
dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: A)autorizzare i coniugi a vivere separati
con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) affidare i minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 17 genitori con collocazione permanente degli stessi presso la madre alla quale, per l'effetto, andrà
assegnata la casa coniugale sita in Latina, Via del Murillo 164 con tutta la mobilia ivi esistente;
C)
porre a carico del IG. un contributo al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 400,00 CP_1
ciascuno oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e comunque
straordinarie, queste ultime preventivamente concertate secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina;
D) disciplinare i tempi di permanenza dei minori con il padre secondo le seguenti
modalità: il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina; durante le vacanze natalizie i minori, salvo accordi diversi, trascorreranno alternativamente
con i genitori il periodo dal 23 al 30 e quello dal 31 al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali i minori
trascorreranno ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua e del lunedì in albis, fermi restando gli
incontri settimanali;
durante il periodo estivo i minori, salvo accordi diversi, trascorreranno con il
padre un periodo, anche non continuativo di 20 giorni da concordarsi entro il 31 maggio;
medesimo
periodo continuativo di venti giorni trascorreranno con la mamma, con diritto di quest'ultima di
recarsi nel proprio Paese di origine;
i minori trascorreranno con la mamma il giorno del suo
compleanno e con il papà il giorno del compleanno di questi;
salvo accordi diversi, i minori
trascorreranno la festa del loro compleanno con il papà e con la mamma e così anche le cerimonie della
comunione e della cresima;
rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata da parte
resistente non sussistendone i presupposti.
Per parte resistente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, così
provvedere:A) pronunciare la separazione personale dei coniugi e E_ [...]
, con statuizione di addebito della separazione alla IG.ra Parte_1 Parte_1
, per grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, essendo risultato provato -con testi
[...]
e documentazione versata in atti- che a far data dal maggio 2020 la IG.ra Parte_1
ha intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale con il IG. suo
[...] Controparte_2
attuale fidanzato e compagno 'di fatto'; B) essendo stato provato -e comunque non contestato- che la
IG.ra è soggetto economicamente autosufficiente e, comunque, in grado Parte_1
di provvedere al proprio sostentamento, dichiarare che nessuna somma di denaro le è dovuta a titolo di
suo mantenimento personale dal IG. ; in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna E_
pagina 2 di 17 somma di denaro è dovuta alla parte ricorrente a titolo di suo mantenimento personale dal IG. CP_1
, per effetto dell'addebito della separazione alla medesima, ancorché i suoi redditi effettivi
[...]
dovessero risultare di gran lunga inferiori a quelli prodotti dal IG. ; C) confermare E_
l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, con conferma dei diritti di frequentazione
padre-figli come specificato nel provvedimento presidenziale del 05/10/2022, ovvero come da successivi
accordi intercorsi tra le parti;
D) tenuto conto dei redditi effettivi e/o potenziali dei IGg.ri
[...]
e , dichiarare congrua e confacente alle specifiche di cui al Parte_1 E_
'Protocollo d'Intesa' in materia vigente in Latina, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento
di entrambi i minori ed , oltre agli assegni familiari, ed Persona_3 Persona_4
al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
E) dichiarare che è nell'esclusivo
interesse dei minori ed che questi continuino a Persona_3 Persona_4
percorrere le rispettive fasi di crescita in territorio Italiano e sino al compimento della loro maggiore
età, accanto ad entrambi i genitori ed alla famiglia d'origine paterna;
con adozione dei provvedimenti
ritenuti più opportuni affinché sia impedito e vietato alla ricorrente di condurre i minori in territorio
Europeo ed extra-Europeo al solo fine di beneficiare di normative che le possano consentire di aggirare
le più stringenti normative Italiane e/o i provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria Italiana a loro
tutela; F) in caso di conferma dell'assegnazione esclusiva della casa coniugale alla ricorrente, statuire
che tutte le utenze domestiche della casa coniugale (gas, elettricità, acqua, TARI, etc.) siano volturate a
nome della IG.ra , con obbligo di quest'ultima al loro integrale ed Parte_1
esclusivo pagamento a far data dal 05/10/2022; G) in caso di conferma dell'assegnazione esclusiva della
casa coniugale alla IG.ra , stabilire che gli oneri condominiali ordinari Parte_1
vengano corrisposti integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra a far Parte_1
data dal 05/10/2022; H) confermare l'assegnazione esclusiva del veicolo Renault mod. AD tg
FS346JA al resistente, già unico proprietario sin dall'anno 2018; I) confermare l'assegnazione
esclusiva del veicolo Peugeot tg FG618KD alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al
rimborso -in favore del resistente- della complessiva somma di €10.454,60 (rate di finanziamento ed
acconti corrisposti alla ) e di provvedere al pagamento delle relative spese ordinarie e Pt_2
pagina 3 di 17 straordinarie (bollo, assicurazione, manutenzione, verbali di contestazione per violazione al codice della
strada, etc.); con obbligo del IG. di autorizzare l'intestazione esclusiva del veicolo E_
Peugeot in capo alla ricorrente all'esito del rimborso della complessiva somma di € 10.454,60 in suo
favore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Chiedono che la causa venga assunta in decisione
con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 11.4.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale E_
dei coniugi, di affidare i figli minorenni delle parti, ed in via Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare la casa coniugale sita in Latina, Via del Murillo 164, alla ricorrente, di porre a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 400,00 ciascuno ,oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli ed un contributo mensile al mantenimento della moglie non inferiore ad € 200,00 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti si erano conosciute nel 2010 allorquando il lavorava in Venezuela;
le stesse avevano contratto CP_1
matrimonio in Roccagorga (LT), in data 20.4.2013; la ricorrente si era trasferita in Italia
lasciando il proprio Paese e la propria famiglia d'origine; dall'unione tra le parti erano nati due figli, (28.4.2012) ed (14.7.2015); la ricorrente, pur essendo Persona_1 Persona_2
laureata in economia, aveva dovuto necessariamente rinunciare alle ambizioni lavorative, per
dedicarsi interamente alla casa ed ai figli; la ricorrente aveva sempre chiesto al marito di poterlo
seguire nei suoi spostamenti lavorativi, in modo da tenere unita la famiglia e condividere in modo
completo la quotidianità di vita ma il non aveva mai acconsentito adducendo ragioni di CP_1
carattere economico;
la aveva insistito fino al 2020, allorquando il matrimonio stava già Pt_1
mostrando i primi segnali di crisi, tentando di far comprendere al marito che la distanza e l'assenza di
condivisione quotidiana, stavano compromettendo le sorti dell'unione; il rapporto coniugale si era deteriorato soprattutto a causa della lontananza del che, per ragioni di lavoro, aveva CP_1
pagina 4 di 17 sempre trascorso gran parte del tempo fuori casa, facendovi ritorno solo ogni quindici giorni,
lasciando la ricorrente ad affrontare da sola gli oneri della gestione familiare;
solo nei primi mesi del 2021, dopo che la aveva già manifestato al l'intenzione di separarsi, Pt_1 CP_1
questi per la prima volta si era dichiarato disposto a portare con sé la famiglia in Calabria
(dove svolgeva attività lavorativa) ma al rifiuto della motivato dalla distanza spirituale Pt_1
che oramai divideva i coniugi, il aveva iniziato ad manifestare insofferenza e rabbia verso la CP_1
moglie, accusata di aver intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo;
durante il matrimonio il aveva mensilmente corrisposto alla moglie, per far fronte alle eIGenze CP_1
familiari, € 1.000,00/1.200, oltre a provvedere al pagamento di tutte le utenze e finanziamenti in corso, mentre successivamente alla separazione in fatto aveva limitato il proprio apporto ad €
400,00 mensili, senza curarsi minimamente delle eIGenze dei due figli;
il lavorava alle CP_1
dipendenze della Webuild, nuovo gruppo nato nel 2020 dal Salini Impregilo, percependo uno stipendio
di circa 3.000,00 euro mensili netti oltre a poter usufruire di benefit come vitto, alloggio, veicolo
aziendale, spese di autostrada e carburante; la pur svolgendo occasionalmente lavori a Pt_1
termine non era economicamente indipendente.
non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva di addebitarla alla E_
moglie; domandava, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno e prevedendo il diritto del resistente ad abitare nella casa coniugale nei giorni in cui era in Latina, di porre a carico del la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento di entrambi i minori CP_1 [...]
ed ovvero nella minore e/o maggiore somma ritenuta di Persona_3 Persona_4
giustizia, oltre agli assegni familiari ed al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate
senza nulla prevedere a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
, E_
inoltre, domandava, in caso di assegnazione esclusiva della casa coniugale alla ricorrente, di
stabilire che tutte le utenze domestiche della casa coniugale (gas, elettricità, acqua) fossero volturate
immediatamente a nome della IG.ra , con obbligo di quest'ultima al loro Parte_1
integrale ed esclusivo pagamento, di stabilire che gli oneri condominiali ordinari venissero corrisposti
integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra , di disporre Parte_1
pagina 5 di 17 l'assegnazione esclusiva del veicolo Renault mod. AD tg FS346JA al resistente, già unico
proprietario sin dall'anno 2018, di disporre l'assegnazione esclusiva del veicolo Peugeot tg FG618KD
alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al rimborso -in favore del resistente- della
complessiva somma di € 10.454,60 (rate di finanziamento ed acconti corrisposti alla ) e di Pt_2
provvedere al pagamento delle relative spese ordinarie e straordinarie (bollo, assicurazione,
manutenzione, verbali di contestazione per violazione al codice della strada, etc.) con obbligo del IG.
di autorizzare l'intestazione esclusiva del veicolo Peugeot in capo alla ricorrente E_
all'esito del rimborso della complessiva somma di € 10.454,60 in suo favore.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: sino all'anno 2016, la famiglia aveva vissuto in Venezuela, presso un alloggio assegnato al Persona_5
resistente dalla ditta presso cui lavorava all'epoca; l'entità degli emolumenti mensili percepiti dal resistente aveva permesso ai coniugi di godere di un elevatissimo tenore di vita in territorio venezuelano;
nel luglio dell'anno 2016, a causa della crisi politica, economica e finanziaria del Venezuela, il resistente aveva trasferito la ricorrente ed i minori in territorio
Italiano (presso la casa coniugale di sua proprietà sita in Latina Scalo, via del Murillo n.164) e nel febbraio dell'anno 2017 anche il resistente era stato costretto ad abbandonare con urgenza il Venezuela;
nonostante i periodi di disoccupazione sofferti dal , la ricorrente non CP_1
aveva voluto modificare il proprio tenore di vita, per far fronte al quale il aveva CP_1
pressoché azzerato i propri risparmi atteso che, annualmente, le spese sostenute dalla famiglia erano IGnificativamente superiori alle entrate del;
a far data dal settembre CP_1
2016 i coniugi avevano iniziato a frequentare assiduamente i loro vicini di casa (coniugi
); nel tentativo di continuare a garantire un dignitoso tenore di vita alla Persona_6
sua famiglia, il aveva sempre accettato lo svolgimento di turnazioni di lavoro CP_1
particolarmente gravose ma economicamente favorevoli vivendo lontano dalla famiglia (a
Napoli o a Milano) in 'bilocali' la cui ubicazione era lontana dai centri abitati e variava ogni
9/10 mesi;
nel gennaio 2021 la ricorrente aveva manifestato la volontà di svolgere attività
lavorativa e pertanto nell'aprile dello stesso anno il resistente aveva acquistato a sue spese un veicolo da destinare alla ricorrente affinché la stessa potesse occuparsi dei minori e recarsi a pagina 6 di 17 lavoro;
nell'aprile 2021 il era stato assunto alle dipendenze della ditta SIRJO S.A.P.A. CP_1
di Milano con mansioni di 'assistente di cantiere' presso la città di Sibari (Cosenza) e, attesa la considerevole distanza che separa Latina da Sibari, il resistente riusciva a fare rientro in
Latina ogni 15/20 giorni (dal venerdì sera alla domenica pomeriggio) mentre dal giugno 2021,
la ricorrente aveva iniziato a prestare attività lavorativa presso 'Egidio Gran Caffè' di Latina e successivamente presso il 'Ristorante Le Magnolie' di Latina Scalo;
in data 15.8.2021 la ricorrente era stata coinvolta in un'accesa discussione con e la sorella Controparte_3
di le quali asserivano di averla vista intrattenere atteggiamenti personali Controparte_2
'disdicevoli' con il IG. nel vano scale del condominio di via del Murillo nr. 164; il Controparte_2
naufragio del rapporto matrimoniale doveva imputarsi a quanto avvenuto in data 15.8.2021; a
far data dal 15/08/2021 e sino al novembre 2022, il si era trasferito a Caserta presso CP_2
l'abitazione dei suoi genitori e la ricorrente aveva iniziato ad impedire che il resistente pernottasse con
lei nella loro camera matrimoniale;
già nel mese di settembre 2021 i legali del avevano CP_1
convocato la ricorrente presso il loro studio ed indirizzato le parti al compimento di un percorso di mediazione familiare.
All'udienza presidenziale parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare alla richiesta di assegno di mantenimento per sé, quindi con ordinanza del 5.10.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava i figli minori in via condivisa, collocava i figli minori presso la madre in via prevalente con diritto di visita del padre, assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria ordinando all'altro coniuge di rilasciarla, con facoltà di prelievo dei propri effetti personali, poneva a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50%
nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
pagina 7 di 17 La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione. Quindi espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Domanda di addebito della separazione
La domanda di addebito avanzata da non può trovare accoglimento per E_
quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a pagina 8 di 17 dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza
(Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato di aver intrapreso una relazione extra-
coniugale con il nell'estate del 2021 ma ha sostenuto l'anteriorità della crisi coniugale CP_2
rispetto alla violazione del dovere di fedeltà (v. verbale udienza 16.1.2024, interpello parte ricorrente: vero che nel pomeriggio del 15/08/2021 le IG.re e Parte_1
si sono affrontate nel parcheggio condominiale a causa della relazione Controparte_3
extraconiugale che la IG.ra aveva con il IG. Parte_1 CP_2
sin dall'anno 2020? Sul cap.13) si è vero, anche se la relazione con è iniziata a
[...] CP_2
fine estate 2021. Prima di allora, eravamo amici).
La circostanza per cui il rapporto coniugale fosse già in crisi prima dell'estate del 2021 ha trovato conferma nelle emergenze processuali.
In sede di interpello, difatti, il resistente ha ammesso che, sino alla fine del 2019, la moglie avesse ripetutamente domandato al marito di potersi trasferire, unitamente ai figli, presso il pagina 9 di 17 luogo di lavoro del , soffrendo la stessa di un profondo senso di solitudine a Latina, CP_1
ma che il non avesse mai accettato, nonché che la ricorrente, già nell'autunno del CP_1
2020, avesse manifestato al marito la volontà di separarsi (v. verbale udienza 16.1.2024,
interrogatorio formale del resistente: 1) se è vero che la IGnora sino alla fine del 2019 Pt_1
Le ha chiesto di trasferirsi con i bambini nel luogo in cui Ella lavorava in modo da unire la famiglia in considerazione delle Sue prolungate assenze da casa e del senso di solitudine provato da Sua moglie motivato dall'avere tutta la sua famiglia di origine in Venezuela;
sul
cap.1) si è vero, ma io lavoravo a Milano ed ero tutto il giorno nel cantiere. Inoltre, la mia retribuzione
non mi permetteva di vivere a Milano con la mia famiglia. Appena finivo di lavorare il fine settimana
raggiungevo la famiglia, prendendo il pullman;
4) se è vero che nell'autunno del 2020 Sua moglie
Le ha manifestato il Suo malessere e la decisione di volersi separare;
Sul cap. 4) si è vero, però
succedeva a tempi alternati. Quando le faceva comodo. Poi abbiamo comprato la macchina).
Quanto prospettato della ricorrente in ordine all'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'estate del 2021 ed all'esteriorizzazione della propria volontà di separarsi legalmente già
nel gennaio 2021, è stato suffragato anche dalle dichiarazioni del teste (v. verbale Tes_1
udienza 14.5.2024, dichiarazioni : 5) se è vero che la IGnora già nel Testimone_2 Pt_1
mese di gennaio 2021, dopo l'ennesima discussione, Le ha riferito della sua intenzione di separarsi perché oramai era troppo tardi per rimediare agli errori commessi;
Sul cap. 5) Si è
vero, mi è stato riferito dalla mia amica. Ho cercato anche di dissuaderla, ma l'ho vista decisa).
E' di tutta evidenza, pertanto, che la ricorrente fosse insoddisfatta del rapporto coniugale già
nel corso del 2019 e che nell'autunno del 2020 ed al principio del 2021 avesse già manifestato al marito ed all'amica la propria volontà di separarsi, essendo ormai il rapporto coniugale irrimediabilmente compromesso.
E' rimasto, invece, allo stato di mera allegazione e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio quanto prospettato dal in ordine alla riconducibilità della crisi coniugale CP_1
alla relazione extra-coniugale con il , asseritamente intrapresa dalla ricorrente già nel CP_2
2020.
pagina 10 di 17 La moglie del , teste di parte resistente, difatti, ha riferito di aver avuto conferma CP_2
della relazione extra-coniugale del marito nell'agosto del 2021 (v. verbale udienza 14.5.2024,
dichiarazioni : Avevo sospetti che mio marito avesse una relazione con Controparte_3
un'altra donna ed il 7 agosto 2021, l'ho capito, quando ho letto un messaggio. Ho depositato nel
giudizio di separazione la relazione investigativa. Avevano una relazione dal 2020).
In giudizio non è stata prodotta documentazione di sorta idonea a comprovare che tale relazione in realtà, avesse avuto inizio già nel 2020 (circostanza espressamente negata dalla
. La relazione investigativa versata in atti dal , difatti, attiene al periodo Parte_1 CP_1
successivo all'agosto 2021 ed è, pertanto, inidonea a comprovare che la violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente avesse avuto inizio nel 2020.
Ne deriva che il resistente non ha fornito la prova né che la relazione extra-coniugale intrapresa dalla ricorrente sia iniziata prima dell'autunno 2020 né che, alla stessa, sia da ricondursi in via esclusiva, o quantomeno prevalente, l'insorgere della crisi coniugale.
Conseguentemente, la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da
è risultata destituita di fondamento, e non può che essere rigettata. E_
Statuizioni relative alla prole
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (28.4.2012) ed Persona_1 [...]
(14.7.2015) ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente degli stessi presso la Per_2
madre, come già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la pagina 11 di 17 responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Nel caso di specie, non può che disporsi l'affidamento condiviso dei minori (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità di servizio in co-progettazione per conto del
Distretto Lt2, in atti, ove è dato leggersi: considerando l'assenza di criticità a carico di entrambi i
genitori, e il livello di benessere dei bambini, si ritiene che l'affidamento condiviso rappresenti il regime
più tutelante per i minori).
E' difatti emerso che entrambi i genitori mostrino adeguate capacità di rispondere ai bisogni
psicofisici dei bambini, sappiano organizzarsi a livello pratico nella gestione della loro quotidianità e
garantiscano l'accesso all'altro genitore, con una puntuale organizzazione della frequentazione del
genitore non collocatario (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità di servizio in co-
progettazione per conto del Distretto Lt2, in atti).
Appare opportuno, in ogni caso che entrambi i genitori intraprendano un percorso di sostegno genitoriale.
Il Servizio Sociale di Latina, pertanto, dovrà indirizzare ambedue le parti al compimento di tale percorso presso il Consultorio familiare.
Va altresì disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre, come peraltro richiesto da ambedue le parti, risultando tale scelta l'unica soluzione idonea a garantire stabilità alle consuetudini di vita dei minori.
Quanto al regime di visita, tenuto conto della lontananza del padre, impegnato per lavoro in
Calabria, che non consente una frequentazione infra-settimanale, il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori confermare l'attuale declinazione della frequentazione padre-figli.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il potrà tenere con sé i figli: CP_1
- a week end alternati, dall'uscita di scuola del venerdì, ovvero dall'orario corrispondente durante il periodo non scolastico, alle ore 20:00 della domenica;
- durante le vacanze Natalizie ad anni alternati tra i genitori con uno il periodo ricompreso tra le ore 18:00 del 24 dicembre e le ore 16:00 del 26 dicembre, con l'altro il periodo ricompreso tra le pagina 12 di 17 ore 18.00 del 31 dicembre e le ore 17:00 del 1 gennaio e dalle 20:00 del 5 gennaio alle 16:00 del 6
gennaio;
- durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno con un genitore il periodo ricompreso tra la domenica di Pasqua alle ore 10:00 sino alle ore 18:00 del giorno seguente, con l'altro il medesimo periodo dell'anno successivo;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, ad anni alternati tra i genitori.
Nulla deve statuirsi in ordine alla richiesta, inammissibile in questa sede, avanzata dal di stabilire tempi e modalità del diritto di visita dei minori da parte dei nonni paterni e dello CP_1
zio paterno al fine di neutralizzare l'arbitrio della ricorrente.
La domanda, difatti, non è stata reiterata e deve, pertanto, ritenersi implicitamente rinunciata.
Assegnazione casa coniugale
Va disposta l'assegnazione della casa coniugale, già prevista con l'ordinanza presidenziale,
alla ricorrente, in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero il collocamento prevalente dei figli minorenni.
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'eIGenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Le spese inerenti alle utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla ricorrente.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario
esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario
esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato.
Le spese che riguardano la manutenzione o l'uso dell'immobile o delle cose comuni di esso sono a carico
del coniuge assegnatario (v. tra le parte, Cass. Civ. n. 18476/2005; Cass. n. 10927/2018).
Mantenimento per i figli minorenni
pagina 13 di 17 L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale” (Cass. n.
2196/2003).
Dalle dichiarazioni reddituali in atti, risulta la percezione, da parte di , di un E_
reddito complessivo lordo annuo, nel 2023, pari a 51.256,00 (v. 730/2024, in atti).
Nella medesima annualità la ricorrente ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 18.377,00 (v. 730/2024, in atti).
Tutto ciò premesso, considerata l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente, tenuto conto della naturale scadenza del contratto di finanziamento sottoscritto dal con CP_1
(in atti) e dell'esaurimento delle detrazioni in busta paga, dallo stesso subite nel CP_4
2022 per debiti con l'Agenzia delle Entrate (v. dichiarazione sostitutiva in atti), valutato altresì
il costante incremento, negli ultimi anni, dei redditi percepiti dal resistente, tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente e valutato altresì che, attesi gli eIGui tempi di frequentazione padre-figli, l'accudimento della prole è posto in via prevalente a carico della madre,
considerato anche il fisiologico incremento delle eIGenze dei minori, il Collegio reputa rispondente all'interesse degli stessi, porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli, con decorrenza dalla presente sentenza, di euro 600,00 mensili
(300,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori,
determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Mantenimento per la moglie
pagina 14 di 17 Nulla deve statuirsi in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla domanda precedentemente spiegata sul punto.
Le ulteriori domande di parte resistente
Le ulteriori domande di parte resistente - inerenti all'assegnazione esclusiva del veicolo Peugeot tg
FG618KD alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al rimborso -in favore del
resistente- della complessiva somma di €10.454,60 (rate di finanziamento ed acconti corrisposti alla
) e di provvedere al pagamento delle relative spese ordinarie e straordinarie (bollo, Pt_2
assicurazione, manutenzione, verbali di contestazione per violazione al codice della strada, etc.); con
obbligo del IG. di autorizzare l'intestazione esclusiva del veicolo Peugeot in capo alla E_
ricorrente all'esito del rimborso della complessiva somma di € 10.454,60 in suo favore – sono inammissibili in questa sede.
Sul punto è difatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale (o divorzio)
soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili,
soggetta al rito ordinario ed al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., difetta una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause (cfr, ex plurims , Cass.
3316/2017; Cass. 9915/2007).
Parimenti inammissibile è la domanda del di confermare l'assegnazione esclusiva del CP_1
veicolo Renault mod. AD tg FS346JA al resistente, già unico proprietario sin dall'anno 2018;
L'autorizzazione all'espatrio
Con riferimento alla richiesta avanzata dalla ricorrente di essere autorizzata a recarsi nel
proprio Paese di origine per trascorrervi le vacanze estive unitamente ai figli ed alla speculare domanda spiegata da di adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni E_
affinché sia impedito e vietato alla ricorrente di condurre i minori in territorio Europeo ed extra-
Europeo, va osservato quanto segue.
Attese le indicazioni dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (v.
portale istituzionale) che in riferimento al Venezuela, in relazione alla situazione di sicurezza
pagina 15 di 17 dopo l'appuntamento elettorale del 25 maggio 2025, visto anche il perdurante rischio di arresti
arbitrari, sconIGlia i viaggi nel Paese, eccetto che per ragioni di assoluta necessità, non può
trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di potersi recare nel proprio Paese d'origine unitamente ai figli, stante l'evidente, attuale, contrarietà all'interesse dei minori di tale viaggio.
Ciò non di meno, non può trovare accoglimento la richiesta del di impedire e vietare CP_1
alla ricorrente di condurre i minori in territorio Europeo ed extra-Europeo essendo la stessa del tutto generica ed indiscriminata.
Se da un lato, difatti, risulta evidente la contrarietà all'interesse dei minori nel recarsi in
Venezuela, atteso l'attuale instabilità del contesto sociale e politico del paese d'origine della ricorrente (così come risultante dalle suddette indicazioni ministeriali), dall'altro non può
ritenersi conforme all'interesse della prole un aprioristico e generico divieto a condurre i
minori in territorio Europeo ed extra-Europeo.
La domanda in tal senso spiegata dal , pertanto, non può che essere rigettata. CP_1
Spese di lite
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti coniugate in Roccagorga (LT), in data
20.4.2013 (matrimonio inscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
1, P. II, S. C, Ufficio 1, dell'anno 2013);
RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da CP_1
;
[...]
pagina 16 di 17 AFFIDA i figli minorenni ed in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa coniugale a ; Parte_1
PONE, con decorrenza dalla presente sentenza, a carico di , a titolo di mantenimento E_
per i figli ed l'obbligo di corrispondere a Persona_1 Persona_2 Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio),
[...]
oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli ed come determinate Persona_1 Persona_2
dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale
del Comune di Latina;
DICHIARA INAMMISSIBILI le domande inerenti all'assegnazione esclusiva del veicolo
Peugeot tg FG618KD alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del veicolo, avanzata da;
E_
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda inerente all'assegnazione esclusiva del veicolo
Renault mod. AD tg FS346JA al resistente, spiegata da;
E_
RIGETTA la richiesta avanzata da di essere autorizzata a Parte_1
recarsi con i figli in Venezuela;
RIGETTA la richiesta avanzata da di vietare alla ricorrente condurre i E_
minori in territorio Europeo ed extra-Europeo;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al Servizio Sociale del Comune di Latina.
Così deciso in Latina, in camera di conIGlio il 3.7.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino
pagina 17 di 17
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai IG.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1915 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gabriella Guglielmo, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti E_ C.F._2
Alessandra Piscopo e Massimo Spagnardi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione personale con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina per tutti i motivi esposti in premessa,
dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: A)autorizzare i coniugi a vivere separati
con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) affidare i minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 17 genitori con collocazione permanente degli stessi presso la madre alla quale, per l'effetto, andrà
assegnata la casa coniugale sita in Latina, Via del Murillo 164 con tutta la mobilia ivi esistente;
C)
porre a carico del IG. un contributo al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 400,00 CP_1
ciascuno oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e comunque
straordinarie, queste ultime preventivamente concertate secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina;
D) disciplinare i tempi di permanenza dei minori con il padre secondo le seguenti
modalità: il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina; durante le vacanze natalizie i minori, salvo accordi diversi, trascorreranno alternativamente
con i genitori il periodo dal 23 al 30 e quello dal 31 al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali i minori
trascorreranno ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua e del lunedì in albis, fermi restando gli
incontri settimanali;
durante il periodo estivo i minori, salvo accordi diversi, trascorreranno con il
padre un periodo, anche non continuativo di 20 giorni da concordarsi entro il 31 maggio;
medesimo
periodo continuativo di venti giorni trascorreranno con la mamma, con diritto di quest'ultima di
recarsi nel proprio Paese di origine;
i minori trascorreranno con la mamma il giorno del suo
compleanno e con il papà il giorno del compleanno di questi;
salvo accordi diversi, i minori
trascorreranno la festa del loro compleanno con il papà e con la mamma e così anche le cerimonie della
comunione e della cresima;
rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata da parte
resistente non sussistendone i presupposti.
Per parte resistente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, così
provvedere:A) pronunciare la separazione personale dei coniugi e E_ [...]
, con statuizione di addebito della separazione alla IG.ra Parte_1 Parte_1
, per grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, essendo risultato provato -con testi
[...]
e documentazione versata in atti- che a far data dal maggio 2020 la IG.ra Parte_1
ha intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale con il IG. suo
[...] Controparte_2
attuale fidanzato e compagno 'di fatto'; B) essendo stato provato -e comunque non contestato- che la
IG.ra è soggetto economicamente autosufficiente e, comunque, in grado Parte_1
di provvedere al proprio sostentamento, dichiarare che nessuna somma di denaro le è dovuta a titolo di
suo mantenimento personale dal IG. ; in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna E_
pagina 2 di 17 somma di denaro è dovuta alla parte ricorrente a titolo di suo mantenimento personale dal IG. CP_1
, per effetto dell'addebito della separazione alla medesima, ancorché i suoi redditi effettivi
[...]
dovessero risultare di gran lunga inferiori a quelli prodotti dal IG. ; C) confermare E_
l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, con conferma dei diritti di frequentazione
padre-figli come specificato nel provvedimento presidenziale del 05/10/2022, ovvero come da successivi
accordi intercorsi tra le parti;
D) tenuto conto dei redditi effettivi e/o potenziali dei IGg.ri
[...]
e , dichiarare congrua e confacente alle specifiche di cui al Parte_1 E_
'Protocollo d'Intesa' in materia vigente in Latina, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento
di entrambi i minori ed , oltre agli assegni familiari, ed Persona_3 Persona_4
al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
E) dichiarare che è nell'esclusivo
interesse dei minori ed che questi continuino a Persona_3 Persona_4
percorrere le rispettive fasi di crescita in territorio Italiano e sino al compimento della loro maggiore
età, accanto ad entrambi i genitori ed alla famiglia d'origine paterna;
con adozione dei provvedimenti
ritenuti più opportuni affinché sia impedito e vietato alla ricorrente di condurre i minori in territorio
Europeo ed extra-Europeo al solo fine di beneficiare di normative che le possano consentire di aggirare
le più stringenti normative Italiane e/o i provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria Italiana a loro
tutela; F) in caso di conferma dell'assegnazione esclusiva della casa coniugale alla ricorrente, statuire
che tutte le utenze domestiche della casa coniugale (gas, elettricità, acqua, TARI, etc.) siano volturate a
nome della IG.ra , con obbligo di quest'ultima al loro integrale ed Parte_1
esclusivo pagamento a far data dal 05/10/2022; G) in caso di conferma dell'assegnazione esclusiva della
casa coniugale alla IG.ra , stabilire che gli oneri condominiali ordinari Parte_1
vengano corrisposti integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra a far Parte_1
data dal 05/10/2022; H) confermare l'assegnazione esclusiva del veicolo Renault mod. AD tg
FS346JA al resistente, già unico proprietario sin dall'anno 2018; I) confermare l'assegnazione
esclusiva del veicolo Peugeot tg FG618KD alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al
rimborso -in favore del resistente- della complessiva somma di €10.454,60 (rate di finanziamento ed
acconti corrisposti alla ) e di provvedere al pagamento delle relative spese ordinarie e Pt_2
pagina 3 di 17 straordinarie (bollo, assicurazione, manutenzione, verbali di contestazione per violazione al codice della
strada, etc.); con obbligo del IG. di autorizzare l'intestazione esclusiva del veicolo E_
Peugeot in capo alla ricorrente all'esito del rimborso della complessiva somma di € 10.454,60 in suo
favore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Chiedono che la causa venga assunta in decisione
con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 11.4.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale E_
dei coniugi, di affidare i figli minorenni delle parti, ed in via Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare la casa coniugale sita in Latina, Via del Murillo 164, alla ricorrente, di porre a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 400,00 ciascuno ,oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli ed un contributo mensile al mantenimento della moglie non inferiore ad € 200,00 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti si erano conosciute nel 2010 allorquando il lavorava in Venezuela;
le stesse avevano contratto CP_1
matrimonio in Roccagorga (LT), in data 20.4.2013; la ricorrente si era trasferita in Italia
lasciando il proprio Paese e la propria famiglia d'origine; dall'unione tra le parti erano nati due figli, (28.4.2012) ed (14.7.2015); la ricorrente, pur essendo Persona_1 Persona_2
laureata in economia, aveva dovuto necessariamente rinunciare alle ambizioni lavorative, per
dedicarsi interamente alla casa ed ai figli; la ricorrente aveva sempre chiesto al marito di poterlo
seguire nei suoi spostamenti lavorativi, in modo da tenere unita la famiglia e condividere in modo
completo la quotidianità di vita ma il non aveva mai acconsentito adducendo ragioni di CP_1
carattere economico;
la aveva insistito fino al 2020, allorquando il matrimonio stava già Pt_1
mostrando i primi segnali di crisi, tentando di far comprendere al marito che la distanza e l'assenza di
condivisione quotidiana, stavano compromettendo le sorti dell'unione; il rapporto coniugale si era deteriorato soprattutto a causa della lontananza del che, per ragioni di lavoro, aveva CP_1
pagina 4 di 17 sempre trascorso gran parte del tempo fuori casa, facendovi ritorno solo ogni quindici giorni,
lasciando la ricorrente ad affrontare da sola gli oneri della gestione familiare;
solo nei primi mesi del 2021, dopo che la aveva già manifestato al l'intenzione di separarsi, Pt_1 CP_1
questi per la prima volta si era dichiarato disposto a portare con sé la famiglia in Calabria
(dove svolgeva attività lavorativa) ma al rifiuto della motivato dalla distanza spirituale Pt_1
che oramai divideva i coniugi, il aveva iniziato ad manifestare insofferenza e rabbia verso la CP_1
moglie, accusata di aver intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo;
durante il matrimonio il aveva mensilmente corrisposto alla moglie, per far fronte alle eIGenze CP_1
familiari, € 1.000,00/1.200, oltre a provvedere al pagamento di tutte le utenze e finanziamenti in corso, mentre successivamente alla separazione in fatto aveva limitato il proprio apporto ad €
400,00 mensili, senza curarsi minimamente delle eIGenze dei due figli;
il lavorava alle CP_1
dipendenze della Webuild, nuovo gruppo nato nel 2020 dal Salini Impregilo, percependo uno stipendio
di circa 3.000,00 euro mensili netti oltre a poter usufruire di benefit come vitto, alloggio, veicolo
aziendale, spese di autostrada e carburante; la pur svolgendo occasionalmente lavori a Pt_1
termine non era economicamente indipendente.
non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva di addebitarla alla E_
moglie; domandava, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento degli stessi presso la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno e prevedendo il diritto del resistente ad abitare nella casa coniugale nei giorni in cui era in Latina, di porre a carico del la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento di entrambi i minori CP_1 [...]
ed ovvero nella minore e/o maggiore somma ritenuta di Persona_3 Persona_4
giustizia, oltre agli assegni familiari ed al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate
senza nulla prevedere a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
, E_
inoltre, domandava, in caso di assegnazione esclusiva della casa coniugale alla ricorrente, di
stabilire che tutte le utenze domestiche della casa coniugale (gas, elettricità, acqua) fossero volturate
immediatamente a nome della IG.ra , con obbligo di quest'ultima al loro Parte_1
integrale ed esclusivo pagamento, di stabilire che gli oneri condominiali ordinari venissero corrisposti
integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra , di disporre Parte_1
pagina 5 di 17 l'assegnazione esclusiva del veicolo Renault mod. AD tg FS346JA al resistente, già unico
proprietario sin dall'anno 2018, di disporre l'assegnazione esclusiva del veicolo Peugeot tg FG618KD
alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al rimborso -in favore del resistente- della
complessiva somma di € 10.454,60 (rate di finanziamento ed acconti corrisposti alla ) e di Pt_2
provvedere al pagamento delle relative spese ordinarie e straordinarie (bollo, assicurazione,
manutenzione, verbali di contestazione per violazione al codice della strada, etc.) con obbligo del IG.
di autorizzare l'intestazione esclusiva del veicolo Peugeot in capo alla ricorrente E_
all'esito del rimborso della complessiva somma di € 10.454,60 in suo favore.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: sino all'anno 2016, la famiglia aveva vissuto in Venezuela, presso un alloggio assegnato al Persona_5
resistente dalla ditta presso cui lavorava all'epoca; l'entità degli emolumenti mensili percepiti dal resistente aveva permesso ai coniugi di godere di un elevatissimo tenore di vita in territorio venezuelano;
nel luglio dell'anno 2016, a causa della crisi politica, economica e finanziaria del Venezuela, il resistente aveva trasferito la ricorrente ed i minori in territorio
Italiano (presso la casa coniugale di sua proprietà sita in Latina Scalo, via del Murillo n.164) e nel febbraio dell'anno 2017 anche il resistente era stato costretto ad abbandonare con urgenza il Venezuela;
nonostante i periodi di disoccupazione sofferti dal , la ricorrente non CP_1
aveva voluto modificare il proprio tenore di vita, per far fronte al quale il aveva CP_1
pressoché azzerato i propri risparmi atteso che, annualmente, le spese sostenute dalla famiglia erano IGnificativamente superiori alle entrate del;
a far data dal settembre CP_1
2016 i coniugi avevano iniziato a frequentare assiduamente i loro vicini di casa (coniugi
); nel tentativo di continuare a garantire un dignitoso tenore di vita alla Persona_6
sua famiglia, il aveva sempre accettato lo svolgimento di turnazioni di lavoro CP_1
particolarmente gravose ma economicamente favorevoli vivendo lontano dalla famiglia (a
Napoli o a Milano) in 'bilocali' la cui ubicazione era lontana dai centri abitati e variava ogni
9/10 mesi;
nel gennaio 2021 la ricorrente aveva manifestato la volontà di svolgere attività
lavorativa e pertanto nell'aprile dello stesso anno il resistente aveva acquistato a sue spese un veicolo da destinare alla ricorrente affinché la stessa potesse occuparsi dei minori e recarsi a pagina 6 di 17 lavoro;
nell'aprile 2021 il era stato assunto alle dipendenze della ditta SIRJO S.A.P.A. CP_1
di Milano con mansioni di 'assistente di cantiere' presso la città di Sibari (Cosenza) e, attesa la considerevole distanza che separa Latina da Sibari, il resistente riusciva a fare rientro in
Latina ogni 15/20 giorni (dal venerdì sera alla domenica pomeriggio) mentre dal giugno 2021,
la ricorrente aveva iniziato a prestare attività lavorativa presso 'Egidio Gran Caffè' di Latina e successivamente presso il 'Ristorante Le Magnolie' di Latina Scalo;
in data 15.8.2021 la ricorrente era stata coinvolta in un'accesa discussione con e la sorella Controparte_3
di le quali asserivano di averla vista intrattenere atteggiamenti personali Controparte_2
'disdicevoli' con il IG. nel vano scale del condominio di via del Murillo nr. 164; il Controparte_2
naufragio del rapporto matrimoniale doveva imputarsi a quanto avvenuto in data 15.8.2021; a
far data dal 15/08/2021 e sino al novembre 2022, il si era trasferito a Caserta presso CP_2
l'abitazione dei suoi genitori e la ricorrente aveva iniziato ad impedire che il resistente pernottasse con
lei nella loro camera matrimoniale;
già nel mese di settembre 2021 i legali del avevano CP_1
convocato la ricorrente presso il loro studio ed indirizzato le parti al compimento di un percorso di mediazione familiare.
All'udienza presidenziale parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare alla richiesta di assegno di mantenimento per sé, quindi con ordinanza del 5.10.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava i figli minori in via condivisa, collocava i figli minori presso la madre in via prevalente con diritto di visita del padre, assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria ordinando all'altro coniuge di rilasciarla, con facoltà di prelievo dei propri effetti personali, poneva a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50%
nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
pagina 7 di 17 La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione. Quindi espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Domanda di addebito della separazione
La domanda di addebito avanzata da non può trovare accoglimento per E_
quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a pagina 8 di 17 dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza
(Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato di aver intrapreso una relazione extra-
coniugale con il nell'estate del 2021 ma ha sostenuto l'anteriorità della crisi coniugale CP_2
rispetto alla violazione del dovere di fedeltà (v. verbale udienza 16.1.2024, interpello parte ricorrente: vero che nel pomeriggio del 15/08/2021 le IG.re e Parte_1
si sono affrontate nel parcheggio condominiale a causa della relazione Controparte_3
extraconiugale che la IG.ra aveva con il IG. Parte_1 CP_2
sin dall'anno 2020? Sul cap.13) si è vero, anche se la relazione con è iniziata a
[...] CP_2
fine estate 2021. Prima di allora, eravamo amici).
La circostanza per cui il rapporto coniugale fosse già in crisi prima dell'estate del 2021 ha trovato conferma nelle emergenze processuali.
In sede di interpello, difatti, il resistente ha ammesso che, sino alla fine del 2019, la moglie avesse ripetutamente domandato al marito di potersi trasferire, unitamente ai figli, presso il pagina 9 di 17 luogo di lavoro del , soffrendo la stessa di un profondo senso di solitudine a Latina, CP_1
ma che il non avesse mai accettato, nonché che la ricorrente, già nell'autunno del CP_1
2020, avesse manifestato al marito la volontà di separarsi (v. verbale udienza 16.1.2024,
interrogatorio formale del resistente: 1) se è vero che la IGnora sino alla fine del 2019 Pt_1
Le ha chiesto di trasferirsi con i bambini nel luogo in cui Ella lavorava in modo da unire la famiglia in considerazione delle Sue prolungate assenze da casa e del senso di solitudine provato da Sua moglie motivato dall'avere tutta la sua famiglia di origine in Venezuela;
sul
cap.1) si è vero, ma io lavoravo a Milano ed ero tutto il giorno nel cantiere. Inoltre, la mia retribuzione
non mi permetteva di vivere a Milano con la mia famiglia. Appena finivo di lavorare il fine settimana
raggiungevo la famiglia, prendendo il pullman;
4) se è vero che nell'autunno del 2020 Sua moglie
Le ha manifestato il Suo malessere e la decisione di volersi separare;
Sul cap. 4) si è vero, però
succedeva a tempi alternati. Quando le faceva comodo. Poi abbiamo comprato la macchina).
Quanto prospettato della ricorrente in ordine all'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'estate del 2021 ed all'esteriorizzazione della propria volontà di separarsi legalmente già
nel gennaio 2021, è stato suffragato anche dalle dichiarazioni del teste (v. verbale Tes_1
udienza 14.5.2024, dichiarazioni : 5) se è vero che la IGnora già nel Testimone_2 Pt_1
mese di gennaio 2021, dopo l'ennesima discussione, Le ha riferito della sua intenzione di separarsi perché oramai era troppo tardi per rimediare agli errori commessi;
Sul cap. 5) Si è
vero, mi è stato riferito dalla mia amica. Ho cercato anche di dissuaderla, ma l'ho vista decisa).
E' di tutta evidenza, pertanto, che la ricorrente fosse insoddisfatta del rapporto coniugale già
nel corso del 2019 e che nell'autunno del 2020 ed al principio del 2021 avesse già manifestato al marito ed all'amica la propria volontà di separarsi, essendo ormai il rapporto coniugale irrimediabilmente compromesso.
E' rimasto, invece, allo stato di mera allegazione e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio quanto prospettato dal in ordine alla riconducibilità della crisi coniugale CP_1
alla relazione extra-coniugale con il , asseritamente intrapresa dalla ricorrente già nel CP_2
2020.
pagina 10 di 17 La moglie del , teste di parte resistente, difatti, ha riferito di aver avuto conferma CP_2
della relazione extra-coniugale del marito nell'agosto del 2021 (v. verbale udienza 14.5.2024,
dichiarazioni : Avevo sospetti che mio marito avesse una relazione con Controparte_3
un'altra donna ed il 7 agosto 2021, l'ho capito, quando ho letto un messaggio. Ho depositato nel
giudizio di separazione la relazione investigativa. Avevano una relazione dal 2020).
In giudizio non è stata prodotta documentazione di sorta idonea a comprovare che tale relazione in realtà, avesse avuto inizio già nel 2020 (circostanza espressamente negata dalla
. La relazione investigativa versata in atti dal , difatti, attiene al periodo Parte_1 CP_1
successivo all'agosto 2021 ed è, pertanto, inidonea a comprovare che la violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente avesse avuto inizio nel 2020.
Ne deriva che il resistente non ha fornito la prova né che la relazione extra-coniugale intrapresa dalla ricorrente sia iniziata prima dell'autunno 2020 né che, alla stessa, sia da ricondursi in via esclusiva, o quantomeno prevalente, l'insorgere della crisi coniugale.
Conseguentemente, la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da
è risultata destituita di fondamento, e non può che essere rigettata. E_
Statuizioni relative alla prole
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (28.4.2012) ed Persona_1 [...]
(14.7.2015) ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente degli stessi presso la Per_2
madre, come già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la pagina 11 di 17 responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Nel caso di specie, non può che disporsi l'affidamento condiviso dei minori (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità di servizio in co-progettazione per conto del
Distretto Lt2, in atti, ove è dato leggersi: considerando l'assenza di criticità a carico di entrambi i
genitori, e il livello di benessere dei bambini, si ritiene che l'affidamento condiviso rappresenti il regime
più tutelante per i minori).
E' difatti emerso che entrambi i genitori mostrino adeguate capacità di rispondere ai bisogni
psicofisici dei bambini, sappiano organizzarsi a livello pratico nella gestione della loro quotidianità e
garantiscano l'accesso all'altro genitore, con una puntuale organizzazione della frequentazione del
genitore non collocatario (v. relazione redatta dal “Centro per la Famiglia”, in qualità di servizio in co-
progettazione per conto del Distretto Lt2, in atti).
Appare opportuno, in ogni caso che entrambi i genitori intraprendano un percorso di sostegno genitoriale.
Il Servizio Sociale di Latina, pertanto, dovrà indirizzare ambedue le parti al compimento di tale percorso presso il Consultorio familiare.
Va altresì disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre, come peraltro richiesto da ambedue le parti, risultando tale scelta l'unica soluzione idonea a garantire stabilità alle consuetudini di vita dei minori.
Quanto al regime di visita, tenuto conto della lontananza del padre, impegnato per lavoro in
Calabria, che non consente una frequentazione infra-settimanale, il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori confermare l'attuale declinazione della frequentazione padre-figli.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il potrà tenere con sé i figli: CP_1
- a week end alternati, dall'uscita di scuola del venerdì, ovvero dall'orario corrispondente durante il periodo non scolastico, alle ore 20:00 della domenica;
- durante le vacanze Natalizie ad anni alternati tra i genitori con uno il periodo ricompreso tra le ore 18:00 del 24 dicembre e le ore 16:00 del 26 dicembre, con l'altro il periodo ricompreso tra le pagina 12 di 17 ore 18.00 del 31 dicembre e le ore 17:00 del 1 gennaio e dalle 20:00 del 5 gennaio alle 16:00 del 6
gennaio;
- durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno con un genitore il periodo ricompreso tra la domenica di Pasqua alle ore 10:00 sino alle ore 18:00 del giorno seguente, con l'altro il medesimo periodo dell'anno successivo;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, ad anni alternati tra i genitori.
Nulla deve statuirsi in ordine alla richiesta, inammissibile in questa sede, avanzata dal di stabilire tempi e modalità del diritto di visita dei minori da parte dei nonni paterni e dello CP_1
zio paterno al fine di neutralizzare l'arbitrio della ricorrente.
La domanda, difatti, non è stata reiterata e deve, pertanto, ritenersi implicitamente rinunciata.
Assegnazione casa coniugale
Va disposta l'assegnazione della casa coniugale, già prevista con l'ordinanza presidenziale,
alla ricorrente, in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero il collocamento prevalente dei figli minorenni.
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'eIGenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Le spese inerenti alle utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla ricorrente.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario
esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario
esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato.
Le spese che riguardano la manutenzione o l'uso dell'immobile o delle cose comuni di esso sono a carico
del coniuge assegnatario (v. tra le parte, Cass. Civ. n. 18476/2005; Cass. n. 10927/2018).
Mantenimento per i figli minorenni
pagina 13 di 17 L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale” (Cass. n.
2196/2003).
Dalle dichiarazioni reddituali in atti, risulta la percezione, da parte di , di un E_
reddito complessivo lordo annuo, nel 2023, pari a 51.256,00 (v. 730/2024, in atti).
Nella medesima annualità la ricorrente ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 18.377,00 (v. 730/2024, in atti).
Tutto ciò premesso, considerata l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente, tenuto conto della naturale scadenza del contratto di finanziamento sottoscritto dal con CP_1
(in atti) e dell'esaurimento delle detrazioni in busta paga, dallo stesso subite nel CP_4
2022 per debiti con l'Agenzia delle Entrate (v. dichiarazione sostitutiva in atti), valutato altresì
il costante incremento, negli ultimi anni, dei redditi percepiti dal resistente, tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente e valutato altresì che, attesi gli eIGui tempi di frequentazione padre-figli, l'accudimento della prole è posto in via prevalente a carico della madre,
considerato anche il fisiologico incremento delle eIGenze dei minori, il Collegio reputa rispondente all'interesse degli stessi, porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli, con decorrenza dalla presente sentenza, di euro 600,00 mensili
(300,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori,
determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Mantenimento per la moglie
pagina 14 di 17 Nulla deve statuirsi in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla domanda precedentemente spiegata sul punto.
Le ulteriori domande di parte resistente
Le ulteriori domande di parte resistente - inerenti all'assegnazione esclusiva del veicolo Peugeot tg
FG618KD alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al rimborso -in favore del
resistente- della complessiva somma di €10.454,60 (rate di finanziamento ed acconti corrisposti alla
) e di provvedere al pagamento delle relative spese ordinarie e straordinarie (bollo, Pt_2
assicurazione, manutenzione, verbali di contestazione per violazione al codice della strada, etc.); con
obbligo del IG. di autorizzare l'intestazione esclusiva del veicolo Peugeot in capo alla E_
ricorrente all'esito del rimborso della complessiva somma di € 10.454,60 in suo favore – sono inammissibili in questa sede.
Sul punto è difatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale (o divorzio)
soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili,
soggetta al rito ordinario ed al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., difetta una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause (cfr, ex plurims , Cass.
3316/2017; Cass. 9915/2007).
Parimenti inammissibile è la domanda del di confermare l'assegnazione esclusiva del CP_1
veicolo Renault mod. AD tg FS346JA al resistente, già unico proprietario sin dall'anno 2018;
L'autorizzazione all'espatrio
Con riferimento alla richiesta avanzata dalla ricorrente di essere autorizzata a recarsi nel
proprio Paese di origine per trascorrervi le vacanze estive unitamente ai figli ed alla speculare domanda spiegata da di adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni E_
affinché sia impedito e vietato alla ricorrente di condurre i minori in territorio Europeo ed extra-
Europeo, va osservato quanto segue.
Attese le indicazioni dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (v.
portale istituzionale) che in riferimento al Venezuela, in relazione alla situazione di sicurezza
pagina 15 di 17 dopo l'appuntamento elettorale del 25 maggio 2025, visto anche il perdurante rischio di arresti
arbitrari, sconIGlia i viaggi nel Paese, eccetto che per ragioni di assoluta necessità, non può
trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di potersi recare nel proprio Paese d'origine unitamente ai figli, stante l'evidente, attuale, contrarietà all'interesse dei minori di tale viaggio.
Ciò non di meno, non può trovare accoglimento la richiesta del di impedire e vietare CP_1
alla ricorrente di condurre i minori in territorio Europeo ed extra-Europeo essendo la stessa del tutto generica ed indiscriminata.
Se da un lato, difatti, risulta evidente la contrarietà all'interesse dei minori nel recarsi in
Venezuela, atteso l'attuale instabilità del contesto sociale e politico del paese d'origine della ricorrente (così come risultante dalle suddette indicazioni ministeriali), dall'altro non può
ritenersi conforme all'interesse della prole un aprioristico e generico divieto a condurre i
minori in territorio Europeo ed extra-Europeo.
La domanda in tal senso spiegata dal , pertanto, non può che essere rigettata. CP_1
Spese di lite
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti coniugate in Roccagorga (LT), in data
20.4.2013 (matrimonio inscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
1, P. II, S. C, Ufficio 1, dell'anno 2013);
RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da CP_1
;
[...]
pagina 16 di 17 AFFIDA i figli minorenni ed in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi riportato e trascritto;
ASSEGNA la ex casa coniugale a ; Parte_1
PONE, con decorrenza dalla presente sentenza, a carico di , a titolo di mantenimento E_
per i figli ed l'obbligo di corrispondere a Persona_1 Persona_2 Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio),
[...]
oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli ed come determinate Persona_1 Persona_2
dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale
del Comune di Latina;
DICHIARA INAMMISSIBILI le domande inerenti all'assegnazione esclusiva del veicolo
Peugeot tg FG618KD alla ricorrente, con obbligo di quest'ultima di provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del veicolo, avanzata da;
E_
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda inerente all'assegnazione esclusiva del veicolo
Renault mod. AD tg FS346JA al resistente, spiegata da;
E_
RIGETTA la richiesta avanzata da di essere autorizzata a Parte_1
recarsi con i figli in Venezuela;
RIGETTA la richiesta avanzata da di vietare alla ricorrente condurre i E_
minori in territorio Europeo ed extra-Europeo;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al Servizio Sociale del Comune di Latina.
Così deciso in Latina, in camera di conIGlio il 3.7.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino
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