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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17002 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34013/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34013/2025 del Ruolo Generale e promossa da nata [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Morrovalle (MC), alla via Alighieri n. 157, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giorgio Laganà del Foro di Milano (CF: che la C.F._2
rappresenta e difende, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
e , in
[...] Controparte_2 CP_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: diniego di visto di ingresso.
Conclusione delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/07/2025, la sig.ra Parte_1
ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il visto di soggiorno per motivi familiari e per l'effetto ordinare alla stessa ) il rilascio del Controparte_4 CP_3
visto per coesione familiare in favore della sig.ra ”. Parte_2 A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: di essere cittadina italiana;
di aver richiesto il visto a favore della propria NI;
che l' Parte_2 CP_2
italiana in ha emesso un provvedimento di diniego del visto di ingresso con la CP_3
motivazione “vi sono ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza del visto”.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 22/10/2025, concludendo per l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La ricorrente ha esposto di aver fatto domanda, in sede amministrativa, all' CP_2
a Yaoundé per ottenere un visto di ingresso, ponendo, quale ragione giustificatrice
[...]
della richiesta, il diritto di visita e turismo in della propria NI, la minore CP_2 [...]
; gli uffici avrebbero negato il titolo richiesto sollevando dubbi sulla reale Parte_2
finalità dell'ingresso, ipotizzando il rischio di aggiramento della corretta procedura di ingresso di un minore in e, più in generale, la violazione della disciplina sull'ingresso CP_2
e permanenza regolare di cittadini stranieri in . CP_2
Analoga ricostruzione di allegazioni è stata fatta valere dalla ricorrente nel presente giudizio per contestare il provvedimento impugnato.
Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato le allegazioni della ricorrente, rappresentando come la richiesta di visto di ingresso sia fondata su un atto di nomina della ricorrente quale tutrice della minore e, tuttavia in assenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di settore (assenza di prove del decesso o dell'assenso del padre della minore, spiegazioni in ordine all'impossibilità della madre a mantenere la figlia nonostante una attività di lavoro in , natura del legame della tutrice con la madre CP_3
della minore e con la minore, legalizzazione della sentenza di nomina di tutore, specie se in assenza di qualsiasi annotazione a margine dell'atto di nascita della minore).
Nonostante il tenore della memoria di costituzione della convenuta, la ricorrente non ha preso posizione sulle contestazioni e neppure ha depositato documentazione a riscontro o volta a superare le criticità segnalate dagli uffici. Infine, neppure sono stati articolate istanze istruttorie volta ad accertare eventuali presupposti in fatto.
Pertanto, in assenza di elementi utili al necessario riscontro del rapporto esistente tra la ricorrente e la minore nonché di elementi di prova funzionali a tale verifica, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.106,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 28/11/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34013/2025 del Ruolo Generale e promossa da nata [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Morrovalle (MC), alla via Alighieri n. 157, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giorgio Laganà del Foro di Milano (CF: che la C.F._2
rappresenta e difende, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
e , in
[...] Controparte_2 CP_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: diniego di visto di ingresso.
Conclusione delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/07/2025, la sig.ra Parte_1
ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il visto di soggiorno per motivi familiari e per l'effetto ordinare alla stessa ) il rilascio del Controparte_4 CP_3
visto per coesione familiare in favore della sig.ra ”. Parte_2 A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: di essere cittadina italiana;
di aver richiesto il visto a favore della propria NI;
che l' Parte_2 CP_2
italiana in ha emesso un provvedimento di diniego del visto di ingresso con la CP_3
motivazione “vi sono ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza del visto”.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 22/10/2025, concludendo per l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La ricorrente ha esposto di aver fatto domanda, in sede amministrativa, all' CP_2
a Yaoundé per ottenere un visto di ingresso, ponendo, quale ragione giustificatrice
[...]
della richiesta, il diritto di visita e turismo in della propria NI, la minore CP_2 [...]
; gli uffici avrebbero negato il titolo richiesto sollevando dubbi sulla reale Parte_2
finalità dell'ingresso, ipotizzando il rischio di aggiramento della corretta procedura di ingresso di un minore in e, più in generale, la violazione della disciplina sull'ingresso CP_2
e permanenza regolare di cittadini stranieri in . CP_2
Analoga ricostruzione di allegazioni è stata fatta valere dalla ricorrente nel presente giudizio per contestare il provvedimento impugnato.
Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato le allegazioni della ricorrente, rappresentando come la richiesta di visto di ingresso sia fondata su un atto di nomina della ricorrente quale tutrice della minore e, tuttavia in assenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di settore (assenza di prove del decesso o dell'assenso del padre della minore, spiegazioni in ordine all'impossibilità della madre a mantenere la figlia nonostante una attività di lavoro in , natura del legame della tutrice con la madre CP_3
della minore e con la minore, legalizzazione della sentenza di nomina di tutore, specie se in assenza di qualsiasi annotazione a margine dell'atto di nascita della minore).
Nonostante il tenore della memoria di costituzione della convenuta, la ricorrente non ha preso posizione sulle contestazioni e neppure ha depositato documentazione a riscontro o volta a superare le criticità segnalate dagli uffici. Infine, neppure sono stati articolate istanze istruttorie volta ad accertare eventuali presupposti in fatto.
Pertanto, in assenza di elementi utili al necessario riscontro del rapporto esistente tra la ricorrente e la minore nonché di elementi di prova funzionali a tale verifica, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.106,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 28/11/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli