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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12119 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE I
Così composto
Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est.
Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice
Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9296 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per modifica assegno di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro del Bono, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Cossu, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.4.2025, il sign. – premesso che con sentenza n. 84/2007 del Parte_1
TPM era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia Per
(nata il [...]) dalla relazione con la sign.ra , la somma di € 500,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie e l'ulteriore somma di € 500,00 di € 500,00 una volta all'anno, - ha dedotto di aver subìto, negli ultimi anni, una grave contrazione dei suoi redditi derivanti dalla gestione di una attività di pratiche automobilistiche. Ha chiesto, quindi, la riduzione del mantenimento per la figlia nella misura di €
350,00 mensili e la revoca della dazione di € 500,00 una tantum.
Fissata l'udienza in data 18.12.2025, si è costituita la sign. la quale si è opposta al ricorso ed ha CP_1 chiesto la conferma delle statuizioni vigenti, precisando che la somma di € 500,00 quantificata nel 2007 dal Par Per
si era rivalutata ed oggi ammonta ad € 662,00. Ha dedotto che la figlia è cresciuta senza il padre e che lei, a fatica, ha provveduto alle esigenze della ragazza, anche in quanto il padre – nonostante i suoi redditi e la titolarità di diverse proprietà immobiliari – non sia mai stato puntuale nel versamento delle somme dovute.
All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
Per contributo al mantenimento per a carico del padre nella misura di € 550,00 con decorrenza da dicembre Per 2025 e rivalutazione annuale da dicembre 2026; spese straordinarie per a carico della madre;
revoca della somma una tantum di € 500,00 annuale a carico del padre;
impegno del padre di sostenere le spese Per per la patente di .
Orbene, il Tribunale ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative li recepisce.
Spese compensate.
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_1 nei confronti di determina le modalità di mantenimento a carico del padre per la figlia CP_2 Per
come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
SEZIONE I
Così composto
Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est.
Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice
Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9296 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per modifica assegno di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro del Bono, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Cossu, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.4.2025, il sign. – premesso che con sentenza n. 84/2007 del Parte_1
TPM era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia Per
(nata il [...]) dalla relazione con la sign.ra , la somma di € 500,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie e l'ulteriore somma di € 500,00 di € 500,00 una volta all'anno, - ha dedotto di aver subìto, negli ultimi anni, una grave contrazione dei suoi redditi derivanti dalla gestione di una attività di pratiche automobilistiche. Ha chiesto, quindi, la riduzione del mantenimento per la figlia nella misura di €
350,00 mensili e la revoca della dazione di € 500,00 una tantum.
Fissata l'udienza in data 18.12.2025, si è costituita la sign. la quale si è opposta al ricorso ed ha CP_1 chiesto la conferma delle statuizioni vigenti, precisando che la somma di € 500,00 quantificata nel 2007 dal Par Per
si era rivalutata ed oggi ammonta ad € 662,00. Ha dedotto che la figlia è cresciuta senza il padre e che lei, a fatica, ha provveduto alle esigenze della ragazza, anche in quanto il padre – nonostante i suoi redditi e la titolarità di diverse proprietà immobiliari – non sia mai stato puntuale nel versamento delle somme dovute.
All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
Per contributo al mantenimento per a carico del padre nella misura di € 550,00 con decorrenza da dicembre Per 2025 e rivalutazione annuale da dicembre 2026; spese straordinarie per a carico della madre;
revoca della somma una tantum di € 500,00 annuale a carico del padre;
impegno del padre di sostenere le spese Per per la patente di .
Orbene, il Tribunale ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative li recepisce.
Spese compensate.
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_1 nei confronti di determina le modalità di mantenimento a carico del padre per la figlia CP_2 Per
come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino