Art. 22. Vacazioni. ((Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse e' di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera))
Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.
Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.