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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO CE, Presidente
IV PIETRO, OR
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1300/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Saracino - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062025900859464500 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
le parti si riportano
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 13.10.2025, la ricorrente 1 insorgeva avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 30.9.2025, con cui AD SC richiedeva il pagamento della somma di E
49.731,74 in relazione a svariate cartelle di pagamento, ritenendo la contribuente decaduta dalla richiesta rateizzazione per mancato pagamento dell' ottava rata nel termine del 9.6.2025 .
Nel ricorso si eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato, essendo stata pagata l'ottava rata con bonifico del 9.6.2025, quindi l'ultimo giorno utile rispetto al termine prorogato come da apposita comunicazione di
ADR
Si costituivano in giudizio sia l' ADR che l'AD , concludendo per il rigetto del ricorso poiché il pagamento in questione era pervenuto soltanto il 10.6.2025, in ritardo di un giorno rispetto al termine già prorogato .
La causa, originariamente fissata per la sospensiva, veniva decisa in data odierna mediante sentenza semplificata .
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto .
Risulta pacificamente dagli atti che la cooperativa, dopo essere stata ammessa alla rateizzazione, aveva regolarmente corrisposto le prime sette rate;
la scadenza dell'ottava rata, inizialmente fissata per il
30.5.2025, era stata quindi prorogata al 9.6.2025, come da apposita comunicazione ricevuta da ADR con cui si rammentava che il relativo pagamento doveva essere “effettuato” entro il 9.6.2025 .
A tanto aveva provveduto la contribuente con bonifico effettuato in pari data, ma accreditato il giorno successivo in favore dell'Ente di riscossione, che aveva poi ritenuto tardivo l'adempimento, revocando la rateizzazione ed emettendo l'intimazione qui opposta .
In realtà il pagamento dell'ottava rata deve considerarsi tempestivo, sia perché nella comunicazione di
ADR si prescrive appunto di “effettuare” l'adempimento entro il 9.6.2025, sia perché non possono essere addebitati alla contribuente i tempi tecnici per l'accredito del bonifico, dipendendo gli stessi dal sistema bancario .
Le spese di lite possono essere compensate, stante i motivi della decisione e la particolarità del caso concreto
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO CE, Presidente
IV PIETRO, OR
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1300/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Saracino - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062025900859464500 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
le parti si riportano
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 13.10.2025, la ricorrente 1 insorgeva avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 30.9.2025, con cui AD SC richiedeva il pagamento della somma di E
49.731,74 in relazione a svariate cartelle di pagamento, ritenendo la contribuente decaduta dalla richiesta rateizzazione per mancato pagamento dell' ottava rata nel termine del 9.6.2025 .
Nel ricorso si eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato, essendo stata pagata l'ottava rata con bonifico del 9.6.2025, quindi l'ultimo giorno utile rispetto al termine prorogato come da apposita comunicazione di
ADR
Si costituivano in giudizio sia l' ADR che l'AD , concludendo per il rigetto del ricorso poiché il pagamento in questione era pervenuto soltanto il 10.6.2025, in ritardo di un giorno rispetto al termine già prorogato .
La causa, originariamente fissata per la sospensiva, veniva decisa in data odierna mediante sentenza semplificata .
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto .
Risulta pacificamente dagli atti che la cooperativa, dopo essere stata ammessa alla rateizzazione, aveva regolarmente corrisposto le prime sette rate;
la scadenza dell'ottava rata, inizialmente fissata per il
30.5.2025, era stata quindi prorogata al 9.6.2025, come da apposita comunicazione ricevuta da ADR con cui si rammentava che il relativo pagamento doveva essere “effettuato” entro il 9.6.2025 .
A tanto aveva provveduto la contribuente con bonifico effettuato in pari data, ma accreditato il giorno successivo in favore dell'Ente di riscossione, che aveva poi ritenuto tardivo l'adempimento, revocando la rateizzazione ed emettendo l'intimazione qui opposta .
In realtà il pagamento dell'ottava rata deve considerarsi tempestivo, sia perché nella comunicazione di
ADR si prescrive appunto di “effettuare” l'adempimento entro il 9.6.2025, sia perché non possono essere addebitati alla contribuente i tempi tecnici per l'accredito del bonifico, dipendendo gli stessi dal sistema bancario .
Le spese di lite possono essere compensate, stante i motivi della decisione e la particolarità del caso concreto
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.