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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17457 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/12/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BIANCHI LUIGINA e dell'avv. FIORETTI ENRICO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/08/1983) e Controparte_1 [...]
(ROMA (RM), 26/06/2003), con il patrocinio dell'avv. CP_2
POLITO SARA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato in data 21/01/2025 con cui Parte_1
, premesso che con sentenza n. 13706/2021 il Tribunale di Roma
[...]
ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con alle condizioni ivi indicate in forza delle Controparte_1
quali, tra le altre, egli è tenuto a corrispondere alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di euro CP_2
450,00 da luglio 2021, con onere di ambo le parti di contribuire al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler revocare tale obbligo o, in subordine, di voler ridurre l'importo di tale assegno ad euro 250,00 mensili con versamento diretto al figlio, avuto riguardo all'attività lavorativa prestata da;
CP_2
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata da CP_1
e da che hanno concluso per il rigetto del
[...] Controparte_2
ricorso;
esaminati gli atti;
rilevato che alla prima udienza del 02/12/2025 le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di seguito trascritte e all'esito il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
- lasciare immutata la situazione e confermare le vigenti condizioni 3 di divorzio fino al mese di giugno 2026 incluso,
- a partire dal mese di luglio 2026 il padre verserà direttamente al
figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo CP_2
al mantenimento la somma di Euro 350,00 oltre rivalutazione
ISTAT con base luglio 2026 fermo l'onere di entrambi i genitori di
contribuire in eguale misura alle spese extra,
- spese compensate;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle predette condizioni e che ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e al contegno processuale delle parti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come dalle stesse richiesto;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale
di Roma n. 13706/2021 negli esatti termini e alle condizioni di cui in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/12/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BIANCHI LUIGINA e dell'avv. FIORETTI ENRICO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/08/1983) e Controparte_1 [...]
(ROMA (RM), 26/06/2003), con il patrocinio dell'avv. CP_2
POLITO SARA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato in data 21/01/2025 con cui Parte_1
, premesso che con sentenza n. 13706/2021 il Tribunale di Roma
[...]
ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con alle condizioni ivi indicate in forza delle Controparte_1
quali, tra le altre, egli è tenuto a corrispondere alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di euro CP_2
450,00 da luglio 2021, con onere di ambo le parti di contribuire al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler revocare tale obbligo o, in subordine, di voler ridurre l'importo di tale assegno ad euro 250,00 mensili con versamento diretto al figlio, avuto riguardo all'attività lavorativa prestata da;
CP_2
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata da CP_1
e da che hanno concluso per il rigetto del
[...] Controparte_2
ricorso;
esaminati gli atti;
rilevato che alla prima udienza del 02/12/2025 le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di seguito trascritte e all'esito il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
- lasciare immutata la situazione e confermare le vigenti condizioni 3 di divorzio fino al mese di giugno 2026 incluso,
- a partire dal mese di luglio 2026 il padre verserà direttamente al
figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo CP_2
al mantenimento la somma di Euro 350,00 oltre rivalutazione
ISTAT con base luglio 2026 fermo l'onere di entrambi i genitori di
contribuire in eguale misura alle spese extra,
- spese compensate;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle predette condizioni e che ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e al contegno processuale delle parti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come dalle stesse richiesto;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale
di Roma n. 13706/2021 negli esatti termini e alle condizioni di cui in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi