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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Giulia Cosentino Giudice
dott.ssa Sibilla Ottoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Vaccaro;
Parte_1
ricorrente
contro con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Boiano;
Controparte_1
resistente
Oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
il ricorrente ha chiesto “A - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig.
e la sig.ra , con ordine all'Ufficiale di stato civile di provvedere alle CP_2 Parte_2 annotazioni di legge;
B – Alla luce della documentazione in atti e delle attestazioni, formalmente messe a disposizione del ricorrente direttamente dall'Agenzia dell'Entrate, che costituiscono elemento probatorio con forza di Atto Pubblico, dichiarare il comune figlio della coppia , alla Per_1 luce della maggiore età dello stesso e dell'indiscutibile autonomia patrimoniale ormai raggiunta dal medesimo “indipendente ed autosufficiente economicamente in forza, anche, del contratto di lavoro
a tempo indeterminato dal medesimo goduto” e per l'effetto, revocare ogni contributo perequativo in capo al padre, sin dalla prima domanda. C - Conseguentemente in ordine alla casa coniugale - posta l'indiscutibile raggiunta autonomia economica dell'unico figlio della coppia, CP_3
- dichiarare la cessazione dell'assegnazione della dimora alla resistente, dichiarando per l'effetto, libere le parti di disporne secondo i rispettivi titoli di proprietà; D – Disporre, infine, che gli ex coniugi abbiano a mantenersi autonomamente, alla luce della rispettiva autonomia patrimoniale degli stessi.”;
la resistente ha chiesto: “A. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig.
e la sig.ra , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere CP_2 Parte_2 alle annotazioni di legge;
B. Ritenuta inammissibile e comunque irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa del sig. rigettare la domanda di revoca del contributo perequativo per CP_2 il figlio , confermandone il diritto al mantenimento a carico del padre, per assenza di Per_1 autonomia economica e continuità reddituale;
C. Alla luce della condotta gravemente inadempiente del ricorrente – che ha interrotto da anni il pagamento del mutuo relativo all'unico immobile familiare di proprietà esclusiva, esponendo la sig.ra e il figlio a grave rischio di perdita Pt_2 dell'abitazione – confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ai sensi dell'art.
337-sexies c.c., in quanto abitazione stabile del figlio e unico luogo idoneo a garantire la sua continuità affettiva e relazionale;
D. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.6.2022, premesso di aver contratto matrimonio CP_2
concordatario con in data 27.9.2008 in Ceprano (FR), trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio nell'anno 2008, atto 00143, parte 2, serie A 2008 u. 01 (ALL. 01), in regime di separazione dei beni, e che dall'unione è nato il figlio (Roma, 6.10.2000), esponeva che la Per_1
separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1422/2020, parzialmente riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Roma n. 1382/2022, passata in giudicato. L'attore ha convenuto in giudizio la signora al fine di sentir pronunciare la cessazione degli Pt_2
effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni previste in sede di separazione, come da ultimo risultanti dalla citata pronuncia di appello che ha rideterminato da 700,00 a 400,00 euro l'importo mensile del contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento ordinario del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie. In particolare, il ricorrente ha chiesto la Per_1
conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie (sita in Guidonia ON
(Roma) – Via Castel Madama n.34/B, costituita da una villetta indipendente su tre livelli (distinta nel NCEU al fg. 10 n. 1551 sub 5-6-12), con la quale il figlio convive, fino alla raggiunta Per_1
autosufficienza economica dello stesso, chiedendo tuttavia la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio da 400,00 a 350,00 euro in considerazione delle rispettive condizioni economiche dei due genitori, invariate rispetto a quanto già vagliato dalla Corte di
Appello, argomentando sull'asserita erroneità della sentenza in quanto basata sull'inesistente presupposto della convivenza del con soggetto non identificato, circostanza negata dal CP_2
ricorrente stesso.
La resistente, ritualmente citata in giudizio, si è costituita per l'udienza presidenziale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione, a fronte della permanenza delle condizioni già vagliate nella sentenza della Corte d'appello n.
1382/2022 e dell'inoppugnabilità della stessa, chiedendo in subordine, in caso di rideterminazione ex novo dell'assegno in favore del figlio , l'aumento dello stesso a 700,00 euro anche in Per_1
considerazione delle accresciute esigenze del figlio e dell'aumentato costo della vita.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione con revoca del contributo per il mantenimento del figlio , a fronte della asserita raggiunta Per_1
autosufficienza economica dello stesso. In particolare, il ricorrente ha prodotto una relazione investigativa dalla quale risulterebbe lo svolgimento da parte di di attività libero Per_1
professionale quale dj, da cui egli ricaverebbe, secondo la tesi del ricorrente, redditi superiori a quelli del genitore, ed in ogni caso idonei a garantirne la sussistenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca delle disposizioni patrimoniali in favore del figlio, nonché della assegnazione della casa coniugale, a fronte della rispettiva autonomia patrimoniale dei coniugi.
Parte resistente, sul punto, ha insistito invece per la conferma delle condizioni della separazione in ragione del fatto che l'attività di dj del figlio sarebbe assolutamente saltuaria ed amatoriale, idonea esclusivamente ad assicurare a piccoli introiti destinati alle spese velleitarie del ragazzo, Per_1
ancora studente universitario.
Il sub procedimento avente ad oggetto la suddetta richiesta di modifica delle condizioni, aperto dal ricorrente con istanza del marzo 2024, a seguito di avvicendamento di diversi giudicanti sul ruolo è stato definito dall'odierno relatore con ordinanza del 21.10.2024, di rigetto dell'istanza in quanto dalla documentazione depositata da parte resistente (da ultimo il 3.9.2024, né ulteriori sopravvenienze sono state evidenziate con le note del 4.10.2024) non è emerso alcun elemento univoco indicatore della produzione di reddito sufficiente all'autosostentamento da parte del figlio
(alla cui esaustiva motivazione si rinvia). La causa è quindi stata rinviata per la precisazione Per_1
delle conclusioni ad udienza oggetto di rinvii su istanza delle parti per pendenza di trattative, da ultimo all'udienza del 9.7.2025. Nella fase del giudizio intercorsa tra la definizione del sub procedimento con ordinanza del 21.10.2024 e l'udienza di p.c., le parti hanno versato in atti ulteriore documentazione relativa alla situazione professionale e reddituale del figlio . Per_1
In particolare, oltre alla documentazione reddituale aggiornata delle parti, è stata versata in atti documentazione reddituale del figlio relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (modelli Per_1
730 e CU, depositi del 4 e 5 febbraio 2025) asseritamente ricevuta dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istanza del ricorrente stesso. Rispetto a tale documentazione, questo giudicante ha riservato alla sede decisoria collegiale ogni determinazione relativa alla tempestività e disposto rinvio al fine di acquisire i documenti ufficiali ed assicurare il contraddittorio sul punto, invitando il ricorrente (cfr. ordinanza del 18.2.2025) a produrre i suddetti documenti in formato integrale e successivamente (cfr. ordinanza del 1.4.2025) a produrre in formato .eml la PEC di trasmissione da parte di depositata, in data 24.2 e 24.3.2025, in formato .pdf. Tale invito non è stato accolto CP_4 dalla parte che, per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha reiterato il deposito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di accompagnamento della documentazione reddituale del figlio nuovamente le CU già in atti, oltre ad una stampa della comunicazione CP_3
PEC nuovamente in formato .pdf (il tutto in un unico documento, non corredato da attestazione di conformità, contenente il provvedimento dell' e stralci di CU, pur risultando dalla stampa della CP_4
PEC stessa che essa conteneva in allegato una pluralità di distinti file). Sulla ritualità di tali depositi e sul valore probatorio di tale documentazione, tuttavia, la parte resistente non ha mai preso espressamente posizione, pur essendosi espressamente riservata di farlo all'udienza del 4.2.2025 e pur essendo stati disposti appositi rinvii con le menzionate ordinanze. Ancora alcuna argomentazione né sulla ritualità dei depositi e sul valore probatorio della documentazione prodotta,
né sul suo contenuto sostanziale, è stata formulata dalla parte ricorrente nelle proprie memorie conclusionali e di replica.
Parte resistente ha a sua volta prodotto un verbale di Guardia di Finanza da cui emerge che CP_3
è stato sottoposto ad accertamenti fiscali nell'aprile 2025, in cui viene dato atto della
[...]
titolarità di rapporti di lavoro subordinato negli anni 2021, 2022 e 2023, in relazione ai quali è stata contestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, mentre alcun rilievo è stato mosso relativamente all'attività di dj.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025, con termini ex art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b9 della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è
dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare avuto riguardo al contenuto degli atti delle parti ed al loro contegno processuale.
Non essendo stata avanzata da nessuna delle due parti richiesta di addebito, le allegazioni relative ai comportamenti che ciascuna delle parti attribuisce all'altra risultano, per il resto, irrilevanti.
Incontroversa è altresì la questione relativa all'autosufficienza dei coniugi, non essendo stata richiesta nelle conclusioni rassegnate, come riportate in epigrafe, alcuna domanda di mantenimento di un coniuge da parte dell'altro.
La sola questione controversa tra le parti, idonea ad incidere tanto in termini di assegnazione della casa coniugale quanto in termini di sussistenza del diritto al mantenimento e di quantificazione dell'assegno, attiene all'autosufficienza del figlio maggiorenne , e quindi alle sue condizioni Per_1
professionali e reddituali.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che nel giudizio di divorzio la prova della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente grava sulla parte che la richiede.
Con specifico riferimento al mantenimento di figli maggiorenni privi di indipendenza economica,
è ormai univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, secondo cui “Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte
del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di
mercato” (Cass. civ. n. 2392/1998; sottolineatura aggiunta), mentre l'obbligo dei genitori non può
protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad
un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza
economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro
di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cass. civ. n. 12477/2004; sottolineatura aggiunta).
Se è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione sulla raggiunta autosufficienza, che il rapporto di lavoro sia incardinato a tempo determinato o finanche che lo stesso sia cessato (cfr. per tutte Cass.
civ. 40282/2021), deve parimenti sottolinearsi con la stessa giurisprudenza di legittimità appena citata che “Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a
dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole
emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione
(cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato,
la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso
dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura,
del rapporto, la nominata autosufficienza economica)”.
Tanto premesso, venendo al caso di specie deve preliminarmente essere affrontata la questione della ritualità della documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente e della sua utilizzabilità.
Va premessa la necessità di considerare tale documentazione al fine della presente decisione, a fronte della natura del presente giudizio e della necessità di dare rilievo alle circostanze sopravvenute in corso di causa. Deve tuttavia darsi rilievo alla definitività quanto al periodo precedente dell'accertamento compiuto con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1382/2022
del 2.3.2022, e successivamente con provvedimento presidenziale del 6.12.2022, non reclamato dal ricorrente. Deve inoltre considerarsi la condotta processuale della parte, consistita nella tardiva produzione di documentazione che la parte stessa avrebbe potuto procurarsi in una fase precedente del giudizio (le CU attengono asseritamente agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 ma la richiesta all'Agenzia delle Entrate risulta essere stata inoltrata dal ricorrente solo in data 4.11.2024,
successivamente alla menzionata ordinanza di rigetto, ed integrata in data 2.11.2025, cfr. allegato alle note del 8.7.2025), nella richiamata inottemperanza all'invito del giudicante in relazione al formato degli atti al fine di consentire un compiuto esame degli stessi dalla controparte e dal collegio, al deposito di essi il giorno precedente all'udienza del 4.2.2025 e del 9.7.2025. In
considerazione di tali circostanze, le risultanze dell'istruttoria non potranno che avere valore pro futuro.
Nel merito, l'incompletezza della documentazione prodotta, unitamente al carattere lacunoso delle allegazioni a riguardo, rende difficoltoso apprezzarne le risultanze (come già ricordato, infatti, il ricorrente ha omesso di depositare la PEC in formato .eml così come ha omesso di depositare gli allegati alla stessa, collazionando un unico documento .pdf, non corredato da attestazione di conformità, contenente il provvedimento dell'Ader e stralci di CU). In particolare, parte ricorrente non ha accompagnato il deposito da compiute allegazioni relative all'attività svolta dal figlio in relazione a ciascuno degli anni in questione né ha dato atto del reddito prodotto per ciascuno di essi,
limitandosi a sostenere che da tale documentazione risulterebbe incontrovertibilmente il carattere professionale dell'attività di dj svolta dal figlio e la sua raggiunta autosufficienza economica.
Sul punto, è bene precisare che il menzionato file .pdf contiene stralci di CU collazionati senza soluzione di continuità e non chiaramente riconducibili a singoli anni di imposta, da cui emerge in ogni caso la produzione di redditi per euro 8.050,31 a titolo di redditi da lavoro autonomo,
provvigioni o redditi diversi ed euro 723,21 per redditi da lavoro dipendente in relazione all'anno
2021 (in base a quanto desumibile dal documento stesso in parte qua); per euro 12.142,03 e ancora euro 21,89 per redditi da lavoro dipendente in relazione all'anno 2022 (in base a quanto desumibile dal documento stesso in parte qua); euro 12.816,24 ed euro 2.174,75 per redditi da lavoro dipendente rispettivamente a tempo indeterminato e determinato in relazione all'anno 2023.
Tali risultanze sono riscontrate da quelle che emergono dal verbale di accertamento della Guardia
di Finanza dell'aprile 2025 (dep. Resistente del 9.7.2025), da cui risultano rapporti di lavoro produttivi dei redditi appena menzionati, ed in particolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la Cocoloco s.r.l. nel 2023 (mentre non emerge alcunché circa l'attività di dj,
rispetto alla quale quindi può confermarsi quanto già ampiamente argomentato con ordinanza del
21.10.2024, pronunciata nel subprocedimento, cui si rinvia, non essendovi sopravvenienze di rilievo, e non potendo riconoscersi rilievo decisivo alle dichiarazioni rese da alla CP_3
GdF circa l'auspicato futuro carattere professionale di tale attività).
Su tali risultanze (così come più in generale sulla documentazione ex adverso prodotta) parte resistente non ha preso posizione nelle proprie memorie conclusionali.
Applicando a tale compendio probatorio i principi normativi e giurisprudenziali richiamati, emerge la raggiunta autosufficienza di avendo egli dimostrato di possedere CP_3
adeguata capacità lavorativa a fronte dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con diverse società, ed in particolare con la Cocoloco s.r.l. da ultimo nel 2023 a tempo indeterminato, con produzione di un reddito non elevato ma comunque sufficiente al sostentamento dello stesso (quasi
15.000,00 euro nel 2023). Sul punto deve osservarsi che la natura indeterminata del rapporto consente di presumere che lo stesso sia proseguito e sia ancora in atto, non avendo peraltro parte resistente allegato né tantomeno provato alcunché quanto alla sua successiva interruzione, ma che tuttavia l'eventuale successivo venir meno del rapporto lavorativo non incide sulla valutazione relativa alla raggiunta autosufficienza economica, condizione che una volta acquisita dal figlio minore deve ritenersi sussistente, nel senso di capacità produttiva di reddito utile al proprio sostentamento, facendo venire meno l'obbligo del genitore al mantenimento a prescindere dalle possibili vicende successive.
Le ragioni della decisione, in uno con la natura e l'oggetto della controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3145/2022 R.G.A.C., così decide:
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data in, trascritto nel registro degli atti di matrimonio, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione è nato il figlio Per_1
(Roma, 6.10.2000)
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ceprano (FR) in data
27.9.2008 da e trascritto nei registri dello stato civile di detto CP_2 Parte_2
comune dell'anno nell'anno 2008, atto 00143, parte 2, serie A 2008 u. 01 (ALL. 01), alle seguenti condizioni:
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- a fronte della raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne dispone la CP_3 revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale (sita in Guidonia ON (Roma)
– Via Castel Madama n.34/B, costituita da una villetta indipendente su tre livelli (distinta nel NCEU
al fg. 10 n. 1551 sub 5-6-12), dichiarando per l'effetto, libere le parti di disporne secondo i rispettivi titoli di proprietà;
- revoca, a far data dalla presente pronuncia, il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne autosufficiente CP_3
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio Teams del 9.12.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sibilla Ottoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Giulia Cosentino Giudice
dott.ssa Sibilla Ottoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Vaccaro;
Parte_1
ricorrente
contro con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Boiano;
Controparte_1
resistente
Oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
il ricorrente ha chiesto “A - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig.
e la sig.ra , con ordine all'Ufficiale di stato civile di provvedere alle CP_2 Parte_2 annotazioni di legge;
B – Alla luce della documentazione in atti e delle attestazioni, formalmente messe a disposizione del ricorrente direttamente dall'Agenzia dell'Entrate, che costituiscono elemento probatorio con forza di Atto Pubblico, dichiarare il comune figlio della coppia , alla Per_1 luce della maggiore età dello stesso e dell'indiscutibile autonomia patrimoniale ormai raggiunta dal medesimo “indipendente ed autosufficiente economicamente in forza, anche, del contratto di lavoro
a tempo indeterminato dal medesimo goduto” e per l'effetto, revocare ogni contributo perequativo in capo al padre, sin dalla prima domanda. C - Conseguentemente in ordine alla casa coniugale - posta l'indiscutibile raggiunta autonomia economica dell'unico figlio della coppia, CP_3
- dichiarare la cessazione dell'assegnazione della dimora alla resistente, dichiarando per l'effetto, libere le parti di disporne secondo i rispettivi titoli di proprietà; D – Disporre, infine, che gli ex coniugi abbiano a mantenersi autonomamente, alla luce della rispettiva autonomia patrimoniale degli stessi.”;
la resistente ha chiesto: “A. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig.
e la sig.ra , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere CP_2 Parte_2 alle annotazioni di legge;
B. Ritenuta inammissibile e comunque irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa del sig. rigettare la domanda di revoca del contributo perequativo per CP_2 il figlio , confermandone il diritto al mantenimento a carico del padre, per assenza di Per_1 autonomia economica e continuità reddituale;
C. Alla luce della condotta gravemente inadempiente del ricorrente – che ha interrotto da anni il pagamento del mutuo relativo all'unico immobile familiare di proprietà esclusiva, esponendo la sig.ra e il figlio a grave rischio di perdita Pt_2 dell'abitazione – confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ai sensi dell'art.
337-sexies c.c., in quanto abitazione stabile del figlio e unico luogo idoneo a garantire la sua continuità affettiva e relazionale;
D. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.6.2022, premesso di aver contratto matrimonio CP_2
concordatario con in data 27.9.2008 in Ceprano (FR), trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio nell'anno 2008, atto 00143, parte 2, serie A 2008 u. 01 (ALL. 01), in regime di separazione dei beni, e che dall'unione è nato il figlio (Roma, 6.10.2000), esponeva che la Per_1
separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1422/2020, parzialmente riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Roma n. 1382/2022, passata in giudicato. L'attore ha convenuto in giudizio la signora al fine di sentir pronunciare la cessazione degli Pt_2
effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni previste in sede di separazione, come da ultimo risultanti dalla citata pronuncia di appello che ha rideterminato da 700,00 a 400,00 euro l'importo mensile del contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento ordinario del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie. In particolare, il ricorrente ha chiesto la Per_1
conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie (sita in Guidonia ON
(Roma) – Via Castel Madama n.34/B, costituita da una villetta indipendente su tre livelli (distinta nel NCEU al fg. 10 n. 1551 sub 5-6-12), con la quale il figlio convive, fino alla raggiunta Per_1
autosufficienza economica dello stesso, chiedendo tuttavia la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio da 400,00 a 350,00 euro in considerazione delle rispettive condizioni economiche dei due genitori, invariate rispetto a quanto già vagliato dalla Corte di
Appello, argomentando sull'asserita erroneità della sentenza in quanto basata sull'inesistente presupposto della convivenza del con soggetto non identificato, circostanza negata dal CP_2
ricorrente stesso.
La resistente, ritualmente citata in giudizio, si è costituita per l'udienza presidenziale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione, a fronte della permanenza delle condizioni già vagliate nella sentenza della Corte d'appello n.
1382/2022 e dell'inoppugnabilità della stessa, chiedendo in subordine, in caso di rideterminazione ex novo dell'assegno in favore del figlio , l'aumento dello stesso a 700,00 euro anche in Per_1
considerazione delle accresciute esigenze del figlio e dell'aumentato costo della vita.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione con revoca del contributo per il mantenimento del figlio , a fronte della asserita raggiunta Per_1
autosufficienza economica dello stesso. In particolare, il ricorrente ha prodotto una relazione investigativa dalla quale risulterebbe lo svolgimento da parte di di attività libero Per_1
professionale quale dj, da cui egli ricaverebbe, secondo la tesi del ricorrente, redditi superiori a quelli del genitore, ed in ogni caso idonei a garantirne la sussistenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca delle disposizioni patrimoniali in favore del figlio, nonché della assegnazione della casa coniugale, a fronte della rispettiva autonomia patrimoniale dei coniugi.
Parte resistente, sul punto, ha insistito invece per la conferma delle condizioni della separazione in ragione del fatto che l'attività di dj del figlio sarebbe assolutamente saltuaria ed amatoriale, idonea esclusivamente ad assicurare a piccoli introiti destinati alle spese velleitarie del ragazzo, Per_1
ancora studente universitario.
Il sub procedimento avente ad oggetto la suddetta richiesta di modifica delle condizioni, aperto dal ricorrente con istanza del marzo 2024, a seguito di avvicendamento di diversi giudicanti sul ruolo è stato definito dall'odierno relatore con ordinanza del 21.10.2024, di rigetto dell'istanza in quanto dalla documentazione depositata da parte resistente (da ultimo il 3.9.2024, né ulteriori sopravvenienze sono state evidenziate con le note del 4.10.2024) non è emerso alcun elemento univoco indicatore della produzione di reddito sufficiente all'autosostentamento da parte del figlio
(alla cui esaustiva motivazione si rinvia). La causa è quindi stata rinviata per la precisazione Per_1
delle conclusioni ad udienza oggetto di rinvii su istanza delle parti per pendenza di trattative, da ultimo all'udienza del 9.7.2025. Nella fase del giudizio intercorsa tra la definizione del sub procedimento con ordinanza del 21.10.2024 e l'udienza di p.c., le parti hanno versato in atti ulteriore documentazione relativa alla situazione professionale e reddituale del figlio . Per_1
In particolare, oltre alla documentazione reddituale aggiornata delle parti, è stata versata in atti documentazione reddituale del figlio relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (modelli Per_1
730 e CU, depositi del 4 e 5 febbraio 2025) asseritamente ricevuta dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istanza del ricorrente stesso. Rispetto a tale documentazione, questo giudicante ha riservato alla sede decisoria collegiale ogni determinazione relativa alla tempestività e disposto rinvio al fine di acquisire i documenti ufficiali ed assicurare il contraddittorio sul punto, invitando il ricorrente (cfr. ordinanza del 18.2.2025) a produrre i suddetti documenti in formato integrale e successivamente (cfr. ordinanza del 1.4.2025) a produrre in formato .eml la PEC di trasmissione da parte di depositata, in data 24.2 e 24.3.2025, in formato .pdf. Tale invito non è stato accolto CP_4 dalla parte che, per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha reiterato il deposito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di accompagnamento della documentazione reddituale del figlio nuovamente le CU già in atti, oltre ad una stampa della comunicazione CP_3
PEC nuovamente in formato .pdf (il tutto in un unico documento, non corredato da attestazione di conformità, contenente il provvedimento dell' e stralci di CU, pur risultando dalla stampa della CP_4
PEC stessa che essa conteneva in allegato una pluralità di distinti file). Sulla ritualità di tali depositi e sul valore probatorio di tale documentazione, tuttavia, la parte resistente non ha mai preso espressamente posizione, pur essendosi espressamente riservata di farlo all'udienza del 4.2.2025 e pur essendo stati disposti appositi rinvii con le menzionate ordinanze. Ancora alcuna argomentazione né sulla ritualità dei depositi e sul valore probatorio della documentazione prodotta,
né sul suo contenuto sostanziale, è stata formulata dalla parte ricorrente nelle proprie memorie conclusionali e di replica.
Parte resistente ha a sua volta prodotto un verbale di Guardia di Finanza da cui emerge che CP_3
è stato sottoposto ad accertamenti fiscali nell'aprile 2025, in cui viene dato atto della
[...]
titolarità di rapporti di lavoro subordinato negli anni 2021, 2022 e 2023, in relazione ai quali è stata contestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, mentre alcun rilievo è stato mosso relativamente all'attività di dj.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025, con termini ex art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b9 della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è
dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare avuto riguardo al contenuto degli atti delle parti ed al loro contegno processuale.
Non essendo stata avanzata da nessuna delle due parti richiesta di addebito, le allegazioni relative ai comportamenti che ciascuna delle parti attribuisce all'altra risultano, per il resto, irrilevanti.
Incontroversa è altresì la questione relativa all'autosufficienza dei coniugi, non essendo stata richiesta nelle conclusioni rassegnate, come riportate in epigrafe, alcuna domanda di mantenimento di un coniuge da parte dell'altro.
La sola questione controversa tra le parti, idonea ad incidere tanto in termini di assegnazione della casa coniugale quanto in termini di sussistenza del diritto al mantenimento e di quantificazione dell'assegno, attiene all'autosufficienza del figlio maggiorenne , e quindi alle sue condizioni Per_1
professionali e reddituali.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che nel giudizio di divorzio la prova della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente grava sulla parte che la richiede.
Con specifico riferimento al mantenimento di figli maggiorenni privi di indipendenza economica,
è ormai univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, secondo cui “Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte
del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di
mercato” (Cass. civ. n. 2392/1998; sottolineatura aggiunta), mentre l'obbligo dei genitori non può
protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad
un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza
economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro
di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cass. civ. n. 12477/2004; sottolineatura aggiunta).
Se è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione sulla raggiunta autosufficienza, che il rapporto di lavoro sia incardinato a tempo determinato o finanche che lo stesso sia cessato (cfr. per tutte Cass.
civ. 40282/2021), deve parimenti sottolinearsi con la stessa giurisprudenza di legittimità appena citata che “Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a
dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole
emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione
(cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato,
la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso
dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura,
del rapporto, la nominata autosufficienza economica)”.
Tanto premesso, venendo al caso di specie deve preliminarmente essere affrontata la questione della ritualità della documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente e della sua utilizzabilità.
Va premessa la necessità di considerare tale documentazione al fine della presente decisione, a fronte della natura del presente giudizio e della necessità di dare rilievo alle circostanze sopravvenute in corso di causa. Deve tuttavia darsi rilievo alla definitività quanto al periodo precedente dell'accertamento compiuto con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1382/2022
del 2.3.2022, e successivamente con provvedimento presidenziale del 6.12.2022, non reclamato dal ricorrente. Deve inoltre considerarsi la condotta processuale della parte, consistita nella tardiva produzione di documentazione che la parte stessa avrebbe potuto procurarsi in una fase precedente del giudizio (le CU attengono asseritamente agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 ma la richiesta all'Agenzia delle Entrate risulta essere stata inoltrata dal ricorrente solo in data 4.11.2024,
successivamente alla menzionata ordinanza di rigetto, ed integrata in data 2.11.2025, cfr. allegato alle note del 8.7.2025), nella richiamata inottemperanza all'invito del giudicante in relazione al formato degli atti al fine di consentire un compiuto esame degli stessi dalla controparte e dal collegio, al deposito di essi il giorno precedente all'udienza del 4.2.2025 e del 9.7.2025. In
considerazione di tali circostanze, le risultanze dell'istruttoria non potranno che avere valore pro futuro.
Nel merito, l'incompletezza della documentazione prodotta, unitamente al carattere lacunoso delle allegazioni a riguardo, rende difficoltoso apprezzarne le risultanze (come già ricordato, infatti, il ricorrente ha omesso di depositare la PEC in formato .eml così come ha omesso di depositare gli allegati alla stessa, collazionando un unico documento .pdf, non corredato da attestazione di conformità, contenente il provvedimento dell'Ader e stralci di CU). In particolare, parte ricorrente non ha accompagnato il deposito da compiute allegazioni relative all'attività svolta dal figlio in relazione a ciascuno degli anni in questione né ha dato atto del reddito prodotto per ciascuno di essi,
limitandosi a sostenere che da tale documentazione risulterebbe incontrovertibilmente il carattere professionale dell'attività di dj svolta dal figlio e la sua raggiunta autosufficienza economica.
Sul punto, è bene precisare che il menzionato file .pdf contiene stralci di CU collazionati senza soluzione di continuità e non chiaramente riconducibili a singoli anni di imposta, da cui emerge in ogni caso la produzione di redditi per euro 8.050,31 a titolo di redditi da lavoro autonomo,
provvigioni o redditi diversi ed euro 723,21 per redditi da lavoro dipendente in relazione all'anno
2021 (in base a quanto desumibile dal documento stesso in parte qua); per euro 12.142,03 e ancora euro 21,89 per redditi da lavoro dipendente in relazione all'anno 2022 (in base a quanto desumibile dal documento stesso in parte qua); euro 12.816,24 ed euro 2.174,75 per redditi da lavoro dipendente rispettivamente a tempo indeterminato e determinato in relazione all'anno 2023.
Tali risultanze sono riscontrate da quelle che emergono dal verbale di accertamento della Guardia
di Finanza dell'aprile 2025 (dep. Resistente del 9.7.2025), da cui risultano rapporti di lavoro produttivi dei redditi appena menzionati, ed in particolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la Cocoloco s.r.l. nel 2023 (mentre non emerge alcunché circa l'attività di dj,
rispetto alla quale quindi può confermarsi quanto già ampiamente argomentato con ordinanza del
21.10.2024, pronunciata nel subprocedimento, cui si rinvia, non essendovi sopravvenienze di rilievo, e non potendo riconoscersi rilievo decisivo alle dichiarazioni rese da alla CP_3
GdF circa l'auspicato futuro carattere professionale di tale attività).
Su tali risultanze (così come più in generale sulla documentazione ex adverso prodotta) parte resistente non ha preso posizione nelle proprie memorie conclusionali.
Applicando a tale compendio probatorio i principi normativi e giurisprudenziali richiamati, emerge la raggiunta autosufficienza di avendo egli dimostrato di possedere CP_3
adeguata capacità lavorativa a fronte dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con diverse società, ed in particolare con la Cocoloco s.r.l. da ultimo nel 2023 a tempo indeterminato, con produzione di un reddito non elevato ma comunque sufficiente al sostentamento dello stesso (quasi
15.000,00 euro nel 2023). Sul punto deve osservarsi che la natura indeterminata del rapporto consente di presumere che lo stesso sia proseguito e sia ancora in atto, non avendo peraltro parte resistente allegato né tantomeno provato alcunché quanto alla sua successiva interruzione, ma che tuttavia l'eventuale successivo venir meno del rapporto lavorativo non incide sulla valutazione relativa alla raggiunta autosufficienza economica, condizione che una volta acquisita dal figlio minore deve ritenersi sussistente, nel senso di capacità produttiva di reddito utile al proprio sostentamento, facendo venire meno l'obbligo del genitore al mantenimento a prescindere dalle possibili vicende successive.
Le ragioni della decisione, in uno con la natura e l'oggetto della controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3145/2022 R.G.A.C., così decide:
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data in, trascritto nel registro degli atti di matrimonio, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione è nato il figlio Per_1
(Roma, 6.10.2000)
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ceprano (FR) in data
27.9.2008 da e trascritto nei registri dello stato civile di detto CP_2 Parte_2
comune dell'anno nell'anno 2008, atto 00143, parte 2, serie A 2008 u. 01 (ALL. 01), alle seguenti condizioni:
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- a fronte della raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne dispone la CP_3 revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale (sita in Guidonia ON (Roma)
– Via Castel Madama n.34/B, costituita da una villetta indipendente su tre livelli (distinta nel NCEU
al fg. 10 n. 1551 sub 5-6-12), dichiarando per l'effetto, libere le parti di disporne secondo i rispettivi titoli di proprietà;
- revoca, a far data dalla presente pronuncia, il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne autosufficiente CP_3
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio Teams del 9.12.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sibilla Ottoni