Art. 92.
Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , modificato dall' articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , e' sostituito dai seguenti:
"Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.
La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo e' disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale".
Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , modificato dall' articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , e' sostituito dai seguenti:
"Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.
La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo e' disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale".