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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15611/2015.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice LE TO, pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G.
15611/2015 proposta da rappresentato e difeso da Avv. Maria Fasano, Parte_1
-parte attrice- contro rappresentata e difesa da Avv. Vincenzo CP_1
Giannelli,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere proprietario di un appartamento e di un vano garage siti in Sammichele di Bari alla Via Ugo Foscolo nn. 1 e 3.
Ha allegato che la titolarità esclusiva di tali beni gli è derivata in forza di un atto del 28.10.1988 con cui la madre ha donato ai suoi tre figli una maggiore consistenza immobiliare con contestuale compravendita di quote tra i donatari.
Ha precisato che nel 1995 ha edificato in sopraelevazione sull'area scoperta del terrazzo.
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 1 di 12 R.G. 15611/2015.
Ha lamentato che la convenuta, coniuge separata, ha il godimento esclusivo dell'immobile per non averlo rilasciato anche a seguito della revoca del provvedimento di assegnazione già adottato nel giudizio di separazione tra le stesse parti.
Ha dedotto di aver subito un danno dal mancato godimento dell'immobile e del vano garage, anche in ragione dell'esigenza di parcheggiare il mezzo di trasporto con cui esercita l'attività di venditore ambulante.
Ha concluso domandando: l'accertamento della proprietà esclusiva in capo a sé degli immobili, ivi compresa l'edificazione in sopraelevazione;
la condanna al pagamento della somma di € 800,00 mensili per il mancato godimento dei beni;
la condanna al rilascio degli immobili. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 29.10.2015).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha eccepito che gli immobili de quibus sono invero in comunione tra le parti per essere stati fatti i relativi acquisti in costanza di matrimonio tra i coniugi che avevano optato per il regime patrimoniale della comunione legale. Ha precisato che il prezzo delle compravendite è stato pagato con denaro suo proprio derivante da risparmi personali.
Ha contestato l'asserita sopraelevazione affermando piuttosto il mero ampliamento dell'abitazione al primo piano anch'esso avvenuto in regime di comunione legale e facendo ricorso a denaro suo proprio.
Ha contestato in ogni caso la somma di € 800,00 mensili pretesa quale corrispettivo per il godimento esclusivo, negando il pregresso uso del garage per scopo di ricovero del furgone.
Ha concluso per: la previa trasformazione del rito in ordinario;
il rigetto di ogni avversa domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il
21.04.2016).
I.3.- Previo mutamento del rito, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'interrogatorio formale dell'attore. È stata altresì svolta una consulenza tecnica.
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 2 di 12 R.G. 15611/2015.
I.4.- La causa è stata rimessa una prima volta sul ruolo con ordinanza del 01.06.2023. Successivamente è stata rinviata più volte per i vani tentativi di bonario componimento tra le parti.
I.5.- Con provvedimento presidenziale del 26.03.2025 la causa
è stata assegnata a questo giudice.
I.6.- All'udienza del 28.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le proprie richieste originarie;
in subordine, chiede la divisione dell'immobile e il rilascio della relativa parte;
b) parte convenuta: chiede il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese di lite.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Non è meritevole di accoglimento la domanda principale dell'attore finalizzata all'accertamento della proprietà esclusiva dell'appartamento in Sammichele di Bari alla Via Ugo
Foscolo n. 1 e dell'annesso vano garage al civico 3 (in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 2 et 3). Piuttosto, sugli immobili attualmente deve essere affermata la comproprietà tra le parti nei termini di seguito indicati.
III.1.- L'acquisto dei beni per cui è causa trova titolo nell'atto pubblico del 28.10.1988 rogato per OT Per_1
in Bari (doc. 5 fascicolo attore).
[...]
In tale atto si concludono contestualmente una donazione e due asserite compravendite che, per quanto si dirà infra, devono essere meglio qualificate alla stregua di un contratto di scioglimento di comunione ordinaria.
III.1.1.- Tramite donazione AM RA cedette in favore dei figli e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 la proprietà pro indiviso in parti uguali di un intero fabbricato composto da tre distinte unità immobiliari e, precisamente, un appartamento al piano terra con pertinenziale area scoperta, un appartamento al primo piano con terrazzo a
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 3 di 12 R.G. 15611/2015.
livello e sovrastante lastrico solare e un vano destinato a garage. Il valore complessivo dei beni fu dichiarato in £
45.000.000.
III.1.2.- Con il medesimo atto i germani donatari realizzarono contestualmente anche due asserite vendite.
Con la prima, e vendettero al fratello Pt_2 Pt_1
i due terzi indivisi dell'appartamento a piano terra Per_1 con pertinenziale area scoperta (in NCEU al foglio 6, p.lla
434, sub 1); per il prezzo complessivo di £ 10.000.000.
Con la seconda, e vendettero al fratello Pt_2 Per_1
i due terzi indivisi della restante parte del Pt_1 fabbricato comprensiva dell'appartamento al primo piano, del vano scale, del lastrico solare e del vano garage (in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 2 e 3); per il prezzo complessivo di
£ 20.000.000.
III.1.3.- In definitiva, per effetto dei contratti contenuti nell'atto pubblico del 28.10.1988, il germano Per_1 acquistò in via esclusiva l'unità immobiliare al piano terra verso un corrispettivo in denaro complessivamente pari a [-
10.000.000 + (20.000.000/2)=] zero;
il germano Pt_1 acquistò la restante parte del fabbricato verso il pagamento di un corrispettivo in denaro complessivamente pari a
(10.000.000/2 - 20.000.000)=] £ 15.000.000; la germana Pt_2 non acquistò la proprietà di alcun bene ricevendo in corrispettivo la somma di (10.000.000/2 + 20.000.000/2=) £
15.000.000.
Inoltre, è sin d'ora opportuno osservare che dal complesso delle operazioni negoziali ciascun figlio fu beneficiato di un incremento patrimoniale effettivamente pari a £ 15.000.000 e corrispondente alla quota parte di un terzo dell'intero valore della donazione stimato in £ 45.000,00. Infatti, è agevole desumere che le parti stimarono il valore del piano terra in £
15.000.000 (atteso che i relativi due terzi vennero quantificati nel prezzo di £ 10.000.000) ed il valore delle restanti parti del fabbricato in £ 30.000.000 (atteso che i relativi due terzi vennero quantificati nel prezzo di £
20.000.000). Sicché, specificamente, il germano Per_1 acquistò un'unità immobiliare stimata in £ 15.000.000 senza
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Emanuele TO Pagina 4 di 12 R.G. 15611/2015.
versare alcunché in denaro, il germano acquistò unità Pt_1 immobiliari stimate in £ 30.000.000 versando un corrispettivo di £ 15.000.000 e la germana non acquistò alcun bene Pt_2 immobile ma ricevette somme di denaro per £ 15.000.000.
III.2.- Ciò premesso, deve ritenersi che, ad onta del nomen di “compravendite” utilizzato nell'atto pubblico, i germani conclusero piuttosto un contratto di scioglimento della comunione prevedendo attribuzioni patrimoniali in favore di due di loro e un conguaglio in denaro in favore della terza.
A tale conclusione si giunge valorizzando in primo luogo la funzione complessiva dei negozi che fu quella distributiva con effetti reali atteso che la finalità concretamente perseguita fu quella di apporzionare la comunione pro indiviso venutasi a creare con la donazione materna. In secondo luogo, occorre considerare anche la contestualità e la struttura plurilaterale dei negozi di cessione: le due asserite
“compravendite”, infatti, sono strettamente connesse poiché si giustificano l'una con l'altra in funzione del risultato unitario finale e sono strutturate in maniera tale che, in entrambi i casi, la parte venditrice è multilaterale e oggetto delle cessioni è la somma delle rispettive quote nel loro complesso indiviso anziché le quote dei singoli venditori. In terzo luogo, emerge una volontà perequativa delle posizioni patrimoniali di ciascuno dei tre germani realizzata per il tramite del versamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio in favore della germana che rinunciava alle attribuzioni patrimoniali in natura. Da ultimo, occorre rilevare che le parti vollero realizzare effetti traslativi immediati per il tramite del mero consenso manifestato contestualmente.
Tali indici interpretativi, consentono di qualificare le operazioni negoziali alla stregua di un contratto di scioglimento della comunione ordinaria realizzatasi per effetto della donazione materna.
A corroborare tale assunto vi è anche la considerazione secondo cui le asserite compravendite, invero, sarebbero state ad effetto reale differito se non vi fosse stata la previa divisione. Infatti, ciascun germano si trovava nella
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situazione di titolarità della quota ideale di un terzo sull'intero fabbricato donato laddove le compravendite hanno avuto ad oggetto l'alienazione di quote di specifiche porzioni ed unità immobiliari. Ciò sta a significare che le parti non avrebbero potuto conseguire immediatamente l'effetto traslativo se non per il tramite di una divisione atteso che quelle compravendite avevano piuttosto efficacia obbligatoria
(dello stesso avviso, ex multis, Cass. Civ., 22 agosto 2022, ordinanza n. 25097 secondo cui «la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari»).
In definitiva, i negozi conclusi con l'atto pubblico del
28.10.1988 devono essere qualificati, il primo, quale donazione e, gli altri, complessivamente alla stregua di un contratto di scioglimento di comunione ordinaria.
III.3.- Ciò chiarito, è incontestato che all'epoca della stipula il germano era coniugato in regime di Parte_1 comunione legale con la convenuta CP_1
Il suo acquisto immobiliare inquadrabile tra i beni personali ex art. 179, comma I, lett. b) c.c. corrisponde a quello oggetto della sola donazione materna ovverosia alla quota ideale indivisa di un terzo dell'intero compendio immobiliare e quantificata pacificamente in £ 15.000.000.
Il successivo contratto di divisione determina sul piano giuridico un acquisto della proprietà esclusiva del bene che era già in comunione. Tuttavia tale acquisto, in analogia a quanto previsto dalla lett. f) dell'art. cit., può considerarsi bene personale limitatamente alla parte corrispondente alla sua quota ideale. Infatti, l'incremento patrimoniale effettivamente conseguito dal condividente deve scontare l'obbligazione di conguaglio Parte_1 convenuta nel contratto di divisione, per il cui pagamento egli ha dovuto attingere a risorse in denaro rientranti nel patrimonio della comunione legale. Pertanto, all'esito del contratto di divisione, egli ha acquistato un bene che è
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 6 di 12 R.G. 15611/2015.
rimasto personale solo nella misura della metà corrispondente alla proporzione tra il valore del bene ricevuto per effetto di donazione (id est £ 15.000.000) e il valore complessivo del bene (id est £ 30.000.000); mentre la restante metà corrisponde al valore del conguaglio in denaro che egli ha dovuto sborsare attingendo da risorse proprie della comunione legale (id est £ 15.000.000).
In altri termini, e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, la sola funzione distributiva del contratto di divisione non è sufficiente ad affermare la titolarità esclusiva della porzione attribuita in tutti quei casi in cui sul condividente grava un obbligo di conguaglio in denaro. Infatti, in ossequio alla legge di copertura prettamente economica che governa le norme della comunione legale tra coniugi, l'incremento patrimoniale personale che si realizza per effetto della divisione è sempre pari alla differenza tra quanto ricevuto e quanto ceduto dal singolo condividente. E, quindi, nel caso di specie l'incremento patrimoniale da considerare come di esclusiva spettanza dell'attore è pari alla differenza tra i beni attribuitigli in natura e le somme di denaro versate a titolo di conguaglio.
La logica di una tale conclusione è sostenuta anche dalla
Suprema Corte che, in un caso sia pure diverso di un bene acquistato da un coniuge per donazione indiretta, ha avuto modo di affermare un principio del tutto mutuabile in questa sede ovverosia che «in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi» (Cass. Civ., 16 luglio 2021, ordinanza n.
20336).
In definitiva, per effetto dei negozi di cui all'atto pubblico del 28.10.1988, la titolarità del diritto di
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proprietà sugli immobili per cui è causa era ascrivibile per metà al patrimonio personale di e, per Parte_1
l'altra metà, alla comunione legale dei coniugi Pt_3
[...]
III.4.- La suddetta proporzione deve considerarsi estesa anche alle successive edificazioni realizzate nel 1995 in costanza di matrimonio e oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 3/1995/S/2015 del 16.02.2015 (doc. 6).
Come emerso dalla CTU, con tali lavori i coniugi realizzarono un ampliamento della abitazione al primo piano tramite edificazione dell'area scoperta del relativo terrazzo a livello, a sua volta posto a copertura del vano garage. Da un punto di vista giuridico, l'acquisto dei nuovi volumi si è, pertanto, realizzato per accessione sicché la relativa proprietà riflette quella del suolo su cui sono state costruite le opere.
In definitiva, tutti gli immobili per cui è causa nella loro consistenza così come risultante a seguito degli ampliamenti del 1995, devono considerarsi per metà patrimonio personale di e, per l'altra metà, oggetto della comunione Parte_1 legale dei coniugi Parte_4
III.5.- Con sentenza non definitiva di questo Tribunale n.
2016/2013 del 17.06.2013 (doc. 2 fascicolo attore) è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
Per effetto dell'art. 191 c.c. vigente ratione temporis al passaggio in giudicato di detta sentenza si è sciolta la comunione legale con conseguente instaurazione della comunione ordinaria tra le parti.
Pertanto, allo stato attuale gli immobili per cui è causa risultano in proprietà di per (1/2+1/2/2=) Parte_1 tre quarti e di per (1/2/2=) un quarto. CP_1
III.6.- In definitiva, la domanda dell'attore di accertamento della proprietà esclusiva non può trovare accoglimento.
Tuttavia, in ossequio al principio della continenza, può essere accertato in questa sede lo stato di proprietà in comunione ordinaria in capo a per tre quarti Parte_1
e a per un quarto. CP_1
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 8 di 12 R.G. 15611/2015.
IV.- La domanda di rilascio dell'immobile detenuto in via esclusiva dalla convenuta non può essere accolta.
Infatti, a norma dell'art. 1102 c.c. la convenuta ha un titolo di comproprietà che ne legittima il godimento e che determina l'infondatezza della pretesa dell'attore di liberazione dell'immobile (salvo quanto si dirà oltre in punto di impedimento del pari uso).
V.- La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene comune da parte dell'attore è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
V.1.- Non vi è dubbio in ordine all'effettivo godimento esclusivo dell'immobile da parte della convenuta che non formula alcuna contestazione a riguardo.
Tale godimento esclusivo è stato inizialmente legittimato in forza del provvedimento di assegnazione pronunciato dal
Presidente del Tribunale di Bari in occasione della separazione personale tra le parti (doc. 3 fascicolo attore).
Con provvedimento del 16.12.2013, è stata revocata l'assegnazione della casa familiare sicché il godimento dell'immobile è tornato ad essere regolato dal relativo titolo di proprietà che – come accertato supra – già consisteva nella comunione ordinaria tra i coniugi. Pertanto, a norma dell'art. 1102 c.c. la convenuta poteva continuare a godere del bene purché ne garantisse il pari uso all'altro comproprietario;
e ciò ha fatto legittimamente sino alla data del 27.03.2014 allorquando vi è prova (cfr. doc. 8 fascicolo attore) che le è stato intimato il rilascio dell'immobile sia pure sul presupposto – qui smentito – della proprietà esclusiva in capo all'attore. Sennonché, in ossequio al principio di continenza, la diffida al rilascio dell'immobile comprende anche quella alla regolamentazione del godimento almeno in proporzione alle quote.
Ne deriva che a far data dal 27.03.2014 il godimento esclusivo del bene da parte della è divenuto illecito CP_1 poiché contrario al disposto di cui all'art. 1102 c.c. che consente l'uso della cosa comune senza però impedimento del pari uso altrui. Conseguentemente sorge a suo carico
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 9 di 12 R.G. 15611/2015.
l'obbligazione risarcitoria in favore dell'altro comproprietario.
V.2.- Quanto al danno risarcibile, deve in primo luogo escludersi il ristoro del corrispettivo per l'utilizzo di un parcheggio attrezzato del mezzo utilizzato dall'attore per l'esercizio della sua attività di venditore ambulante.
Infatti, a fronte della espressa contestazione della convenuta, l'attore non ha fornito prova sufficiente del fatto che il vano garage dell'immobile fosse già utilizzato per il ricovero del mezzo. Sicché, in mancanza di una tale prova, non può dirsi esistente alcun nesso di causalità giuridica rispetto all'evento di danno.
In secondo luogo, deve invece affermarsi la risarcibilità del pregiudizio conseguente al mancato godimento, anche solo turnario, dell'immobile destinato a casa di abitazione. Può infatti presuntivamente sostenersi che in caso di lecita ripartizione del godimento, il avrebbe potuto godere Pt_1 direttamente del bene per un periodo pari a tre quarti di quello in cui la moglie ne ha avuto il godimento esclusivo oppure avrebbe potuto avere diritto alla percezione dei tre quarti di eventuali frutti civili nel caso di concessione in locazione.
Il danno da mancato godimento può essere liquidato in via equitativa a partire dal valore locativo del bene che il
Consulente tecnico ha quantificato, per l'unità abitativa e per il garage, in circa € 550,00 mensili al netto degli interessi. Tuttavia, poiché del bene è stato fatto un uso esclusivo diretto da parte della convenuta comproprietaria, a fini risarcitori è equo ridurre il valore locativo del bene di una percentuale pari al 40% che tiene conto delle imposte sulle rendite locatizie nonché dell'esistenza di rischi di mercato e di deperimento del bene che impediscono di fondare una perfetta equivalenza economica tra la locazione di un immobile ed il suo godimento diretto. Sicché può ritenersi congruo attribuire al godimento esclusivo dell'immobile un valore mensile di (550*0,6=) € 330,00.
Pertanto, in proporzione alle quote di comproprietà delle parti, il risarcimento del danno in favore dell'attore può
Il Giudice
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essere quantificato applicando all'importo di € 330,00 il coefficiente di 0,75 (pari ai tre quarti) e moltiplicando tale prodotto per il numero di mensilità a partire dall'aprile
2014. E, quindi, sino all'attuale mese di novembre 2025,
è tenuta al pagamento della somma di CP_1
(330*0,75*140 mensilità=) € 34.650,00 nonché, per ogni eventuale mese successivo di godimento esclusivo illecito, al pagamento dell'ulteriore somma di € (330*0,75=) € 247,50.
VI.- La domanda di divisione – tempestivamente proposta in occasione della prima udienza di comparizione - non può essere decisa in questa sede e il processo deve essere rimesso sul ruolo limitatamente a tale causa.
Infatti, il Consulente ha affermato la divisibilità dell'immobile fornendo, tuttavia, un'ipotesi di frazionamento ragguagliata ad un rapporto della comunione di due a uno che, però, non corrisponde a quello accertato che e piuttosto pari a tre a uno. Sicché occorre procedere ad ulteriore supplemento istruttorio per verificare preliminarmente la comoda divisibilità o meno dell'immobile in proporzione alle quote di tre quarti e un quarto.
Il giudizio pertanto deve proseguire come da separata ordinanza.
VII.- Spese e compensi di giudizio saranno definiti all'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 15611/2015 introdotto da con Parte_1 ricorso del 29.10.2015 nei confronti di ogni CP_1 altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA che l'appartamento sito in Sammichele di Bari al primo piano del fabbricato avente accesso dalla Via Ugo
Foscolo n. 1, comprensivo di vano scale e lastrico solare
(in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 3) nonché il vano garage avente accesso dalla Via Ugo Foscolo n. 3 (in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 2), per la loro intera consistenza, sono di proprietà comune a e Parte_1
Il Giudice
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rispettivamente per le quote di tre quarti CP_1
e un quarto;
2) CONDANNA al risarcimento dei danni in CP_1 favore di mediante pagamento della somma Parte_1 di € 34.650,00 nonché di ulteriori € 247,50 per ciascuna mensilità, a partire da dicembre 2025, di eventuale persistente godimento esclusivo degli immobili;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio limitatamente alla domanda di divisione degli immobili;
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) Spese al merito.
Così deciso in Bari, 13 novembre 2025. Il Giudice
Emanuele TO
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* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice LE TO, pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G.
15611/2015 proposta da rappresentato e difeso da Avv. Maria Fasano, Parte_1
-parte attrice- contro rappresentata e difesa da Avv. Vincenzo CP_1
Giannelli,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere proprietario di un appartamento e di un vano garage siti in Sammichele di Bari alla Via Ugo Foscolo nn. 1 e 3.
Ha allegato che la titolarità esclusiva di tali beni gli è derivata in forza di un atto del 28.10.1988 con cui la madre ha donato ai suoi tre figli una maggiore consistenza immobiliare con contestuale compravendita di quote tra i donatari.
Ha precisato che nel 1995 ha edificato in sopraelevazione sull'area scoperta del terrazzo.
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 1 di 12 R.G. 15611/2015.
Ha lamentato che la convenuta, coniuge separata, ha il godimento esclusivo dell'immobile per non averlo rilasciato anche a seguito della revoca del provvedimento di assegnazione già adottato nel giudizio di separazione tra le stesse parti.
Ha dedotto di aver subito un danno dal mancato godimento dell'immobile e del vano garage, anche in ragione dell'esigenza di parcheggiare il mezzo di trasporto con cui esercita l'attività di venditore ambulante.
Ha concluso domandando: l'accertamento della proprietà esclusiva in capo a sé degli immobili, ivi compresa l'edificazione in sopraelevazione;
la condanna al pagamento della somma di € 800,00 mensili per il mancato godimento dei beni;
la condanna al rilascio degli immobili. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 29.10.2015).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha eccepito che gli immobili de quibus sono invero in comunione tra le parti per essere stati fatti i relativi acquisti in costanza di matrimonio tra i coniugi che avevano optato per il regime patrimoniale della comunione legale. Ha precisato che il prezzo delle compravendite è stato pagato con denaro suo proprio derivante da risparmi personali.
Ha contestato l'asserita sopraelevazione affermando piuttosto il mero ampliamento dell'abitazione al primo piano anch'esso avvenuto in regime di comunione legale e facendo ricorso a denaro suo proprio.
Ha contestato in ogni caso la somma di € 800,00 mensili pretesa quale corrispettivo per il godimento esclusivo, negando il pregresso uso del garage per scopo di ricovero del furgone.
Ha concluso per: la previa trasformazione del rito in ordinario;
il rigetto di ogni avversa domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il
21.04.2016).
I.3.- Previo mutamento del rito, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'interrogatorio formale dell'attore. È stata altresì svolta una consulenza tecnica.
Il Giudice
Emanuele TO Pagina 2 di 12 R.G. 15611/2015.
I.4.- La causa è stata rimessa una prima volta sul ruolo con ordinanza del 01.06.2023. Successivamente è stata rinviata più volte per i vani tentativi di bonario componimento tra le parti.
I.5.- Con provvedimento presidenziale del 26.03.2025 la causa
è stata assegnata a questo giudice.
I.6.- All'udienza del 28.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le proprie richieste originarie;
in subordine, chiede la divisione dell'immobile e il rilascio della relativa parte;
b) parte convenuta: chiede il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese di lite.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Non è meritevole di accoglimento la domanda principale dell'attore finalizzata all'accertamento della proprietà esclusiva dell'appartamento in Sammichele di Bari alla Via Ugo
Foscolo n. 1 e dell'annesso vano garage al civico 3 (in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 2 et 3). Piuttosto, sugli immobili attualmente deve essere affermata la comproprietà tra le parti nei termini di seguito indicati.
III.1.- L'acquisto dei beni per cui è causa trova titolo nell'atto pubblico del 28.10.1988 rogato per OT Per_1
in Bari (doc. 5 fascicolo attore).
[...]
In tale atto si concludono contestualmente una donazione e due asserite compravendite che, per quanto si dirà infra, devono essere meglio qualificate alla stregua di un contratto di scioglimento di comunione ordinaria.
III.1.1.- Tramite donazione AM RA cedette in favore dei figli e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 la proprietà pro indiviso in parti uguali di un intero fabbricato composto da tre distinte unità immobiliari e, precisamente, un appartamento al piano terra con pertinenziale area scoperta, un appartamento al primo piano con terrazzo a
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livello e sovrastante lastrico solare e un vano destinato a garage. Il valore complessivo dei beni fu dichiarato in £
45.000.000.
III.1.2.- Con il medesimo atto i germani donatari realizzarono contestualmente anche due asserite vendite.
Con la prima, e vendettero al fratello Pt_2 Pt_1
i due terzi indivisi dell'appartamento a piano terra Per_1 con pertinenziale area scoperta (in NCEU al foglio 6, p.lla
434, sub 1); per il prezzo complessivo di £ 10.000.000.
Con la seconda, e vendettero al fratello Pt_2 Per_1
i due terzi indivisi della restante parte del Pt_1 fabbricato comprensiva dell'appartamento al primo piano, del vano scale, del lastrico solare e del vano garage (in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 2 e 3); per il prezzo complessivo di
£ 20.000.000.
III.1.3.- In definitiva, per effetto dei contratti contenuti nell'atto pubblico del 28.10.1988, il germano Per_1 acquistò in via esclusiva l'unità immobiliare al piano terra verso un corrispettivo in denaro complessivamente pari a [-
10.000.000 + (20.000.000/2)=] zero;
il germano Pt_1 acquistò la restante parte del fabbricato verso il pagamento di un corrispettivo in denaro complessivamente pari a
(10.000.000/2 - 20.000.000)=] £ 15.000.000; la germana Pt_2 non acquistò la proprietà di alcun bene ricevendo in corrispettivo la somma di (10.000.000/2 + 20.000.000/2=) £
15.000.000.
Inoltre, è sin d'ora opportuno osservare che dal complesso delle operazioni negoziali ciascun figlio fu beneficiato di un incremento patrimoniale effettivamente pari a £ 15.000.000 e corrispondente alla quota parte di un terzo dell'intero valore della donazione stimato in £ 45.000,00. Infatti, è agevole desumere che le parti stimarono il valore del piano terra in £
15.000.000 (atteso che i relativi due terzi vennero quantificati nel prezzo di £ 10.000.000) ed il valore delle restanti parti del fabbricato in £ 30.000.000 (atteso che i relativi due terzi vennero quantificati nel prezzo di £
20.000.000). Sicché, specificamente, il germano Per_1 acquistò un'unità immobiliare stimata in £ 15.000.000 senza
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versare alcunché in denaro, il germano acquistò unità Pt_1 immobiliari stimate in £ 30.000.000 versando un corrispettivo di £ 15.000.000 e la germana non acquistò alcun bene Pt_2 immobile ma ricevette somme di denaro per £ 15.000.000.
III.2.- Ciò premesso, deve ritenersi che, ad onta del nomen di “compravendite” utilizzato nell'atto pubblico, i germani conclusero piuttosto un contratto di scioglimento della comunione prevedendo attribuzioni patrimoniali in favore di due di loro e un conguaglio in denaro in favore della terza.
A tale conclusione si giunge valorizzando in primo luogo la funzione complessiva dei negozi che fu quella distributiva con effetti reali atteso che la finalità concretamente perseguita fu quella di apporzionare la comunione pro indiviso venutasi a creare con la donazione materna. In secondo luogo, occorre considerare anche la contestualità e la struttura plurilaterale dei negozi di cessione: le due asserite
“compravendite”, infatti, sono strettamente connesse poiché si giustificano l'una con l'altra in funzione del risultato unitario finale e sono strutturate in maniera tale che, in entrambi i casi, la parte venditrice è multilaterale e oggetto delle cessioni è la somma delle rispettive quote nel loro complesso indiviso anziché le quote dei singoli venditori. In terzo luogo, emerge una volontà perequativa delle posizioni patrimoniali di ciascuno dei tre germani realizzata per il tramite del versamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio in favore della germana che rinunciava alle attribuzioni patrimoniali in natura. Da ultimo, occorre rilevare che le parti vollero realizzare effetti traslativi immediati per il tramite del mero consenso manifestato contestualmente.
Tali indici interpretativi, consentono di qualificare le operazioni negoziali alla stregua di un contratto di scioglimento della comunione ordinaria realizzatasi per effetto della donazione materna.
A corroborare tale assunto vi è anche la considerazione secondo cui le asserite compravendite, invero, sarebbero state ad effetto reale differito se non vi fosse stata la previa divisione. Infatti, ciascun germano si trovava nella
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situazione di titolarità della quota ideale di un terzo sull'intero fabbricato donato laddove le compravendite hanno avuto ad oggetto l'alienazione di quote di specifiche porzioni ed unità immobiliari. Ciò sta a significare che le parti non avrebbero potuto conseguire immediatamente l'effetto traslativo se non per il tramite di una divisione atteso che quelle compravendite avevano piuttosto efficacia obbligatoria
(dello stesso avviso, ex multis, Cass. Civ., 22 agosto 2022, ordinanza n. 25097 secondo cui «la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari»).
In definitiva, i negozi conclusi con l'atto pubblico del
28.10.1988 devono essere qualificati, il primo, quale donazione e, gli altri, complessivamente alla stregua di un contratto di scioglimento di comunione ordinaria.
III.3.- Ciò chiarito, è incontestato che all'epoca della stipula il germano era coniugato in regime di Parte_1 comunione legale con la convenuta CP_1
Il suo acquisto immobiliare inquadrabile tra i beni personali ex art. 179, comma I, lett. b) c.c. corrisponde a quello oggetto della sola donazione materna ovverosia alla quota ideale indivisa di un terzo dell'intero compendio immobiliare e quantificata pacificamente in £ 15.000.000.
Il successivo contratto di divisione determina sul piano giuridico un acquisto della proprietà esclusiva del bene che era già in comunione. Tuttavia tale acquisto, in analogia a quanto previsto dalla lett. f) dell'art. cit., può considerarsi bene personale limitatamente alla parte corrispondente alla sua quota ideale. Infatti, l'incremento patrimoniale effettivamente conseguito dal condividente deve scontare l'obbligazione di conguaglio Parte_1 convenuta nel contratto di divisione, per il cui pagamento egli ha dovuto attingere a risorse in denaro rientranti nel patrimonio della comunione legale. Pertanto, all'esito del contratto di divisione, egli ha acquistato un bene che è
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rimasto personale solo nella misura della metà corrispondente alla proporzione tra il valore del bene ricevuto per effetto di donazione (id est £ 15.000.000) e il valore complessivo del bene (id est £ 30.000.000); mentre la restante metà corrisponde al valore del conguaglio in denaro che egli ha dovuto sborsare attingendo da risorse proprie della comunione legale (id est £ 15.000.000).
In altri termini, e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, la sola funzione distributiva del contratto di divisione non è sufficiente ad affermare la titolarità esclusiva della porzione attribuita in tutti quei casi in cui sul condividente grava un obbligo di conguaglio in denaro. Infatti, in ossequio alla legge di copertura prettamente economica che governa le norme della comunione legale tra coniugi, l'incremento patrimoniale personale che si realizza per effetto della divisione è sempre pari alla differenza tra quanto ricevuto e quanto ceduto dal singolo condividente. E, quindi, nel caso di specie l'incremento patrimoniale da considerare come di esclusiva spettanza dell'attore è pari alla differenza tra i beni attribuitigli in natura e le somme di denaro versate a titolo di conguaglio.
La logica di una tale conclusione è sostenuta anche dalla
Suprema Corte che, in un caso sia pure diverso di un bene acquistato da un coniuge per donazione indiretta, ha avuto modo di affermare un principio del tutto mutuabile in questa sede ovverosia che «in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi» (Cass. Civ., 16 luglio 2021, ordinanza n.
20336).
In definitiva, per effetto dei negozi di cui all'atto pubblico del 28.10.1988, la titolarità del diritto di
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proprietà sugli immobili per cui è causa era ascrivibile per metà al patrimonio personale di e, per Parte_1
l'altra metà, alla comunione legale dei coniugi Pt_3
[...]
III.4.- La suddetta proporzione deve considerarsi estesa anche alle successive edificazioni realizzate nel 1995 in costanza di matrimonio e oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 3/1995/S/2015 del 16.02.2015 (doc. 6).
Come emerso dalla CTU, con tali lavori i coniugi realizzarono un ampliamento della abitazione al primo piano tramite edificazione dell'area scoperta del relativo terrazzo a livello, a sua volta posto a copertura del vano garage. Da un punto di vista giuridico, l'acquisto dei nuovi volumi si è, pertanto, realizzato per accessione sicché la relativa proprietà riflette quella del suolo su cui sono state costruite le opere.
In definitiva, tutti gli immobili per cui è causa nella loro consistenza così come risultante a seguito degli ampliamenti del 1995, devono considerarsi per metà patrimonio personale di e, per l'altra metà, oggetto della comunione Parte_1 legale dei coniugi Parte_4
III.5.- Con sentenza non definitiva di questo Tribunale n.
2016/2013 del 17.06.2013 (doc. 2 fascicolo attore) è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
Per effetto dell'art. 191 c.c. vigente ratione temporis al passaggio in giudicato di detta sentenza si è sciolta la comunione legale con conseguente instaurazione della comunione ordinaria tra le parti.
Pertanto, allo stato attuale gli immobili per cui è causa risultano in proprietà di per (1/2+1/2/2=) Parte_1 tre quarti e di per (1/2/2=) un quarto. CP_1
III.6.- In definitiva, la domanda dell'attore di accertamento della proprietà esclusiva non può trovare accoglimento.
Tuttavia, in ossequio al principio della continenza, può essere accertato in questa sede lo stato di proprietà in comunione ordinaria in capo a per tre quarti Parte_1
e a per un quarto. CP_1
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IV.- La domanda di rilascio dell'immobile detenuto in via esclusiva dalla convenuta non può essere accolta.
Infatti, a norma dell'art. 1102 c.c. la convenuta ha un titolo di comproprietà che ne legittima il godimento e che determina l'infondatezza della pretesa dell'attore di liberazione dell'immobile (salvo quanto si dirà oltre in punto di impedimento del pari uso).
V.- La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene comune da parte dell'attore è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
V.1.- Non vi è dubbio in ordine all'effettivo godimento esclusivo dell'immobile da parte della convenuta che non formula alcuna contestazione a riguardo.
Tale godimento esclusivo è stato inizialmente legittimato in forza del provvedimento di assegnazione pronunciato dal
Presidente del Tribunale di Bari in occasione della separazione personale tra le parti (doc. 3 fascicolo attore).
Con provvedimento del 16.12.2013, è stata revocata l'assegnazione della casa familiare sicché il godimento dell'immobile è tornato ad essere regolato dal relativo titolo di proprietà che – come accertato supra – già consisteva nella comunione ordinaria tra i coniugi. Pertanto, a norma dell'art. 1102 c.c. la convenuta poteva continuare a godere del bene purché ne garantisse il pari uso all'altro comproprietario;
e ciò ha fatto legittimamente sino alla data del 27.03.2014 allorquando vi è prova (cfr. doc. 8 fascicolo attore) che le è stato intimato il rilascio dell'immobile sia pure sul presupposto – qui smentito – della proprietà esclusiva in capo all'attore. Sennonché, in ossequio al principio di continenza, la diffida al rilascio dell'immobile comprende anche quella alla regolamentazione del godimento almeno in proporzione alle quote.
Ne deriva che a far data dal 27.03.2014 il godimento esclusivo del bene da parte della è divenuto illecito CP_1 poiché contrario al disposto di cui all'art. 1102 c.c. che consente l'uso della cosa comune senza però impedimento del pari uso altrui. Conseguentemente sorge a suo carico
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l'obbligazione risarcitoria in favore dell'altro comproprietario.
V.2.- Quanto al danno risarcibile, deve in primo luogo escludersi il ristoro del corrispettivo per l'utilizzo di un parcheggio attrezzato del mezzo utilizzato dall'attore per l'esercizio della sua attività di venditore ambulante.
Infatti, a fronte della espressa contestazione della convenuta, l'attore non ha fornito prova sufficiente del fatto che il vano garage dell'immobile fosse già utilizzato per il ricovero del mezzo. Sicché, in mancanza di una tale prova, non può dirsi esistente alcun nesso di causalità giuridica rispetto all'evento di danno.
In secondo luogo, deve invece affermarsi la risarcibilità del pregiudizio conseguente al mancato godimento, anche solo turnario, dell'immobile destinato a casa di abitazione. Può infatti presuntivamente sostenersi che in caso di lecita ripartizione del godimento, il avrebbe potuto godere Pt_1 direttamente del bene per un periodo pari a tre quarti di quello in cui la moglie ne ha avuto il godimento esclusivo oppure avrebbe potuto avere diritto alla percezione dei tre quarti di eventuali frutti civili nel caso di concessione in locazione.
Il danno da mancato godimento può essere liquidato in via equitativa a partire dal valore locativo del bene che il
Consulente tecnico ha quantificato, per l'unità abitativa e per il garage, in circa € 550,00 mensili al netto degli interessi. Tuttavia, poiché del bene è stato fatto un uso esclusivo diretto da parte della convenuta comproprietaria, a fini risarcitori è equo ridurre il valore locativo del bene di una percentuale pari al 40% che tiene conto delle imposte sulle rendite locatizie nonché dell'esistenza di rischi di mercato e di deperimento del bene che impediscono di fondare una perfetta equivalenza economica tra la locazione di un immobile ed il suo godimento diretto. Sicché può ritenersi congruo attribuire al godimento esclusivo dell'immobile un valore mensile di (550*0,6=) € 330,00.
Pertanto, in proporzione alle quote di comproprietà delle parti, il risarcimento del danno in favore dell'attore può
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essere quantificato applicando all'importo di € 330,00 il coefficiente di 0,75 (pari ai tre quarti) e moltiplicando tale prodotto per il numero di mensilità a partire dall'aprile
2014. E, quindi, sino all'attuale mese di novembre 2025,
è tenuta al pagamento della somma di CP_1
(330*0,75*140 mensilità=) € 34.650,00 nonché, per ogni eventuale mese successivo di godimento esclusivo illecito, al pagamento dell'ulteriore somma di € (330*0,75=) € 247,50.
VI.- La domanda di divisione – tempestivamente proposta in occasione della prima udienza di comparizione - non può essere decisa in questa sede e il processo deve essere rimesso sul ruolo limitatamente a tale causa.
Infatti, il Consulente ha affermato la divisibilità dell'immobile fornendo, tuttavia, un'ipotesi di frazionamento ragguagliata ad un rapporto della comunione di due a uno che, però, non corrisponde a quello accertato che e piuttosto pari a tre a uno. Sicché occorre procedere ad ulteriore supplemento istruttorio per verificare preliminarmente la comoda divisibilità o meno dell'immobile in proporzione alle quote di tre quarti e un quarto.
Il giudizio pertanto deve proseguire come da separata ordinanza.
VII.- Spese e compensi di giudizio saranno definiti all'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 15611/2015 introdotto da con Parte_1 ricorso del 29.10.2015 nei confronti di ogni CP_1 altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA che l'appartamento sito in Sammichele di Bari al primo piano del fabbricato avente accesso dalla Via Ugo
Foscolo n. 1, comprensivo di vano scale e lastrico solare
(in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 3) nonché il vano garage avente accesso dalla Via Ugo Foscolo n. 3 (in NCEU al foglio 6, p.lla 434, sub 2), per la loro intera consistenza, sono di proprietà comune a e Parte_1
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rispettivamente per le quote di tre quarti CP_1
e un quarto;
2) CONDANNA al risarcimento dei danni in CP_1 favore di mediante pagamento della somma Parte_1 di € 34.650,00 nonché di ulteriori € 247,50 per ciascuna mensilità, a partire da dicembre 2025, di eventuale persistente godimento esclusivo degli immobili;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio limitatamente alla domanda di divisione degli immobili;
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) Spese al merito.
Così deciso in Bari, 13 novembre 2025. Il Giudice
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