CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NI LUCIANO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca_1 - P.I._1
elettivamente domiciliato presso Email_3
banca_2 - P.I._2
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003127/001 IRES-ALTRO 2019
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003127/001 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003128/001 IRES-ALTRO 2019
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003128/001 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230005080622000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TFM070300082/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'AdER evidenzia la parziale infrottuosità dei pignoramenti, se non per euro 90,00 per cui essendo ormai decorso il termine di 60 ggprevisti dall'art. 72bis DPR 602/73 con perdita di efficacia degli atti emessi chiede la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava alla Ricorrente_1 S.R.L.S., in data 6 Ottobre 2025, gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 01784202500003128/001 e n. 01784202500003127/001, entrambi notificati in data 6 Ottobre 2025.
Terzi pignorati, pure chiamati in causa dalla ricorrente, erano la Resistente_1 di Resistente_1, Resistente_1, Resistente_1 e Resistente_1., e la Banca_1 - Banca_1.
2. L'Ricorrente_1 S.R.L.S. ricorreva a questa C.G.T. di I Grado, impugnando quegli atti di pignoramento. In data 10 Ottobre (di anno non precisato), l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale del
Piemonte, sede operativa di Benevento, ha proceduto alla notificazione, nei confronti della società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L.S., di un'intimazione di pagamento per un importo complessivo pari ad euro 82.124,04.
Tale importo è riferito a presunti debiti di natura tributaria, asseritamente derivanti – secondo quanto sostenuto dall'Ente – da cartelle di pagamento emesse a fronte di omessi o parziali versamenti di imposte e contributi.
Per quanto concerne, invece, le somme indicate nei pignoramenti in oggetto a titolo di contributi previdenziali
INPS, si evidenzia che per tali poste è già stato ritualmente proposto autonomo ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale del Lavoro di Benevento, giudice competente per materia in virtù dell'art. 442 c.p.c., in conformità alla giurisprudenza costante in materia di contributi previdenziali iscritti a ruolo.
Con gli atti sopra identificati, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto al pignoramento presso i terzi sopra indicati di crediti della ricorrente, per un ammontare complessivo di € 81.373,99 (primo atto) e
€ 81.262,43 (secondo atto), derivanti da pretese creditorie fondate su: • Cartella di pagamento n.
01720230005080622000 notificata il 20/09/2023 • Avviso di addebito n. 31720220001108621000 notificato il 19/11/2022 • Avviso di addebito n. 31720220001115901000 notificato il 05/12/2022 • Avviso di addebito n.
31720220001937735000 notificato il 17/01/2023 • Avviso di accertamento n. TFM070300082/2023 notificato il 03/02/2023
Tutti gli atti prodromici sono stati seguiti da avviso di mora/intimazione n. 01720259001320041000 notificato il 6/5/2025.
Si rappresenta che sussiste una situazione di litispendenza tra il presente procedimento e il giudizio tributario già pendente presso codesta Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, iscritto al R.G. n. 549/2025, proposto dalla medesima ricorrente Ricorrente_1 S.R.L.S. contro la medesima Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Tale procedimento tributario, depositato il 16 Giugno 2025, ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 01720259001320041000 del 6 Maggio 2025, che costituisce l'atto prodromico degli atti di pignoramento ora impugnati e si fonda sui medesimi atti presupposti (cartelle e avvisi di addebito sopra elencati).
Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi della litispendenza.
Violazione dell'efficacia sospensiva e abuso del diritto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in palese violazione dell'efficacia sospensiva già concessa dalla
Commissione Tributaria e in spregio ai principi di buona fede e correttezza processuale, ha proceduto alla notifica degli atti di pignoramento in data 6 Ottobre 2025, successivamente alla concessione della sospensione (16 Luglio 2025).
RAGIONI DI DIRITTO E MOTIVI DEL RICORSO I. GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
LITISPENDENZA E NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI
VIZI DEGLI ATTI IMPUGNATI
Nullità per violazione dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 - Difetto di specificazione della causa debendi
Gli atti di pignoramento risultano affetti da nullità sostanziale per violazione delle disposizioni di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto carenti dell'indicazione specifica e analitica dei crediti per cui si procede, limitandosi a un generico e insufficiente riferimento alle cartelle di pagamento senza fornire al debitore le informazioni necessarie per comprendere la natura giuridica e l'entità quantitativa delle singole pretese azionate.
La norma speciale, nel disciplinare il procedimento di pignoramento presso terzi nell'ambito della riscossione tributaria, prevede che l'atto possa contenere «in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede».
Tale previsione normativa, tuttavia, non esonera l'agente della riscossione dall'obbligo di specificare con precisione analitica i crediti azionati, costituendo tale indicazione un elemento costitutivo essenziale dell'atto esecutivo.
Vizi di notificazione degli atti presupposti
Gli atti di pignoramento risultano altresì inficiati da nullità derivata per vizi di notificazione degli atti presupposti.
In particolare, si eccepisce:
1. Irregolarità nella notificazione delle cartelle di pagamento: Le modalità di notificazione degli atti prodromici non risultano conformi alle prescrizioni normative, con conseguente nullità degli stessi e, per derivazione, degli atti esecutivi impugnati.
2. Omessa o irregolare notificazione dell'avviso di mora: l'avviso di intimazione n. 01720259001320041000, pur essendo stato notificato il 6/5/2025, presenta vizi che ne inficiano la validità e l'efficacia precettiva.
Violazione del diritto di difesa e dello Statuto del Contribuente
Prescrizione delle pretese creditorie
Le pretese creditorie sottese agli atti impugnati risultano prescritte per il decorso dei termini previsti dalla legge.
Violazione dell'art. 543 del Codice di Procedura Civile
Gli atti di pignoramento non contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 543 del Codice di Procedura Civile, applicabile anche al procedimento esattoriale in quanto compatibile, mancando in particolare: • L'indicazione precisa del credito per cui si procede • La specificazione delle singole componenti del debito • L'indicazione del titolo esecutivo in forma completa
Nullità per violazione dell'obbligo di iscrizione a ruolo ex art. 543 del Codice di Procedura Civile - Riforma Cartabia
Violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5, c.p.c.
Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovesse dimostrare di aver provveduto all'iscrizione a ruolo
(quod non), gli atti di pignoramento risulterebbero comunque viziati da nullità per violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543, comma 5, c.p.c.
3. Resisteva la sola AdE-R, la quale contestava la fondatezza della domanda, e, prima di tutto, la giurisdizione, perché si trattava di atto della fase dell'esecuzione coattiva, e l'integrità del contraddittorio, non essendo stata chiamata in causa l'Agenzia delle Entrate, nonostante che si eccepisse la mancata notificazione di atti presupposti, da questa emanati.
4. La ricorrente presentava una memoria illustrativa, deducendo che la causa n. 549/2025 R.G.R., già pendente avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259001320041000, si era definita mediante sentenza n. 1561/2025, di parziale accoglimento della domanda, sebbene ancora non definitiva: ciò comportava l'improcedibilità del presente giudizio.
5. L'AdE-R depositava atti di riversamento, da parte dei terzi pignorati, ed assumeva l'inefficacia della procedura esecutiva ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973: chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione o, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non può configurarsi litispendenza tra il presente giudizio e l'altro, già introdotto presso la medesima
C.G.T., in quanto l'art. 39 c.p.c. riferisce tale ipotesi alla concorrenza di giudizi innanzi a «giudici diversi»: e si intende uffici giudiziari diversi, come è del tutto pacifico e secondo la medesima ratio dell'istituto, giacché, ove trattisi dello stesso ufficio giudiziario, può procedersi a riunione (nella specie, ove mai fosse stata concretamente possibile, da escludersi, in ragione del difetto di giurisdizione, che colpisce questa domanda).
2. Tutti gli atti prodromici, dichiara la ricorrente, sono stati seguiti dall'avviso di mora/intimazione n.
01720259001320041000, notificato il 6 Maggio 2025, ossia prima dei pignoramenti de quibus agitur: essa soggiunge che il medesimo avviso di intimazione n. 01720259001320041000, nella propria notificazione, « presenta vizi che ne inficiano la validità e l'efficacia precettiva».
La parte ha prospettato, pertanto, una condizione differente, rispetto a quella che consente di adire, avverso atti dell'esecuzione forzata, gli organi della Giustizia Tributaria: se, infatti, il contribuente prospetta di non aver ricevuto gli atti presupposti dal pignoramento, egli assume di non aver potuto, sino alla notificazione di quest'ultimo, rivolgersi al Giudice Tributario: e, dunque, recupera tale rimedio contestando il pignoramento medesimo (salvo il rigetto della domanda, nel merito, ove poi non risulti vera quella prospettazione).
Se, invece, il contribuente deduce di aver ricevuto la notificazione prodromica, deve rivolgersi al Giudice
Tributario per impugnare l'atto presupposto e, successivamente, all'A.G.O. per impugnare il pignoramento: nella specie, il vizio di quella notificazione, poi, non era tale da precludere l'impugnazione, tant'è che la stessa ricorrente dichiara di averla impugnata, proprio innanzi a questa C.G.T.
La situazione di diritto, così descritta, deriva dalla norma dell'art. 2, co. 1, d. lgs. 546/1992, e dalla successiva interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sezz. UU., ord. 28.7.2021, n. 21642).
Il Giudice adito, in conclusione (ed a tacere della presenza, altresì, di crediti previdenziali, e non soltanto tributari), è privo di giurisdizione.
3. Il difetto di giurisdizione impedisce, altresì, di valutare se la definizione (peraltro, senza un giudicato,
a quanto si sappia) del precedente processo comporti l'improcedibilità del presente, così come se sia cessata la materia del contendere.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione, nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione: non si deve provvedere, invece, rispetto alle parti resistenti non costituite.
P.Q.M.
La Corte:
1) declina la giurisdizione in favore dell'A.G.O.;
2) condanna l'Ricorrente_1 S.R.L.S. a rifondere all'AdER le spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori al rimborso dellespese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA e alla Cassa come per leggecon distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
3) dichiara non doversi provvedere sulle spese, rispetto alle parti resistenti non costituite.
Benevento, così deciso in data 21 Gennaio 2026
Il Giudice est.
Dott. Luigi GALASSO
Il Presidente
Avv. Luciano NI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NI LUCIANO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca_1 - P.I._1
elettivamente domiciliato presso Email_3
banca_2 - P.I._2
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003127/001 IRES-ALTRO 2019
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003127/001 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003128/001 IRES-ALTRO 2019
- ATTO DI PIGNORA n. 01784202500003128/001 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230005080622000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TFM070300082/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'AdER evidenzia la parziale infrottuosità dei pignoramenti, se non per euro 90,00 per cui essendo ormai decorso il termine di 60 ggprevisti dall'art. 72bis DPR 602/73 con perdita di efficacia degli atti emessi chiede la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava alla Ricorrente_1 S.R.L.S., in data 6 Ottobre 2025, gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 01784202500003128/001 e n. 01784202500003127/001, entrambi notificati in data 6 Ottobre 2025.
Terzi pignorati, pure chiamati in causa dalla ricorrente, erano la Resistente_1 di Resistente_1, Resistente_1, Resistente_1 e Resistente_1., e la Banca_1 - Banca_1.
2. L'Ricorrente_1 S.R.L.S. ricorreva a questa C.G.T. di I Grado, impugnando quegli atti di pignoramento. In data 10 Ottobre (di anno non precisato), l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale del
Piemonte, sede operativa di Benevento, ha proceduto alla notificazione, nei confronti della società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L.S., di un'intimazione di pagamento per un importo complessivo pari ad euro 82.124,04.
Tale importo è riferito a presunti debiti di natura tributaria, asseritamente derivanti – secondo quanto sostenuto dall'Ente – da cartelle di pagamento emesse a fronte di omessi o parziali versamenti di imposte e contributi.
Per quanto concerne, invece, le somme indicate nei pignoramenti in oggetto a titolo di contributi previdenziali
INPS, si evidenzia che per tali poste è già stato ritualmente proposto autonomo ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale del Lavoro di Benevento, giudice competente per materia in virtù dell'art. 442 c.p.c., in conformità alla giurisprudenza costante in materia di contributi previdenziali iscritti a ruolo.
Con gli atti sopra identificati, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto al pignoramento presso i terzi sopra indicati di crediti della ricorrente, per un ammontare complessivo di € 81.373,99 (primo atto) e
€ 81.262,43 (secondo atto), derivanti da pretese creditorie fondate su: • Cartella di pagamento n.
01720230005080622000 notificata il 20/09/2023 • Avviso di addebito n. 31720220001108621000 notificato il 19/11/2022 • Avviso di addebito n. 31720220001115901000 notificato il 05/12/2022 • Avviso di addebito n.
31720220001937735000 notificato il 17/01/2023 • Avviso di accertamento n. TFM070300082/2023 notificato il 03/02/2023
Tutti gli atti prodromici sono stati seguiti da avviso di mora/intimazione n. 01720259001320041000 notificato il 6/5/2025.
Si rappresenta che sussiste una situazione di litispendenza tra il presente procedimento e il giudizio tributario già pendente presso codesta Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, iscritto al R.G. n. 549/2025, proposto dalla medesima ricorrente Ricorrente_1 S.R.L.S. contro la medesima Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Tale procedimento tributario, depositato il 16 Giugno 2025, ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 01720259001320041000 del 6 Maggio 2025, che costituisce l'atto prodromico degli atti di pignoramento ora impugnati e si fonda sui medesimi atti presupposti (cartelle e avvisi di addebito sopra elencati).
Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi della litispendenza.
Violazione dell'efficacia sospensiva e abuso del diritto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in palese violazione dell'efficacia sospensiva già concessa dalla
Commissione Tributaria e in spregio ai principi di buona fede e correttezza processuale, ha proceduto alla notifica degli atti di pignoramento in data 6 Ottobre 2025, successivamente alla concessione della sospensione (16 Luglio 2025).
RAGIONI DI DIRITTO E MOTIVI DEL RICORSO I. GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
LITISPENDENZA E NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI
VIZI DEGLI ATTI IMPUGNATI
Nullità per violazione dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 - Difetto di specificazione della causa debendi
Gli atti di pignoramento risultano affetti da nullità sostanziale per violazione delle disposizioni di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto carenti dell'indicazione specifica e analitica dei crediti per cui si procede, limitandosi a un generico e insufficiente riferimento alle cartelle di pagamento senza fornire al debitore le informazioni necessarie per comprendere la natura giuridica e l'entità quantitativa delle singole pretese azionate.
La norma speciale, nel disciplinare il procedimento di pignoramento presso terzi nell'ambito della riscossione tributaria, prevede che l'atto possa contenere «in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede».
Tale previsione normativa, tuttavia, non esonera l'agente della riscossione dall'obbligo di specificare con precisione analitica i crediti azionati, costituendo tale indicazione un elemento costitutivo essenziale dell'atto esecutivo.
Vizi di notificazione degli atti presupposti
Gli atti di pignoramento risultano altresì inficiati da nullità derivata per vizi di notificazione degli atti presupposti.
In particolare, si eccepisce:
1. Irregolarità nella notificazione delle cartelle di pagamento: Le modalità di notificazione degli atti prodromici non risultano conformi alle prescrizioni normative, con conseguente nullità degli stessi e, per derivazione, degli atti esecutivi impugnati.
2. Omessa o irregolare notificazione dell'avviso di mora: l'avviso di intimazione n. 01720259001320041000, pur essendo stato notificato il 6/5/2025, presenta vizi che ne inficiano la validità e l'efficacia precettiva.
Violazione del diritto di difesa e dello Statuto del Contribuente
Prescrizione delle pretese creditorie
Le pretese creditorie sottese agli atti impugnati risultano prescritte per il decorso dei termini previsti dalla legge.
Violazione dell'art. 543 del Codice di Procedura Civile
Gli atti di pignoramento non contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 543 del Codice di Procedura Civile, applicabile anche al procedimento esattoriale in quanto compatibile, mancando in particolare: • L'indicazione precisa del credito per cui si procede • La specificazione delle singole componenti del debito • L'indicazione del titolo esecutivo in forma completa
Nullità per violazione dell'obbligo di iscrizione a ruolo ex art. 543 del Codice di Procedura Civile - Riforma Cartabia
Violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5, c.p.c.
Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovesse dimostrare di aver provveduto all'iscrizione a ruolo
(quod non), gli atti di pignoramento risulterebbero comunque viziati da nullità per violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543, comma 5, c.p.c.
3. Resisteva la sola AdE-R, la quale contestava la fondatezza della domanda, e, prima di tutto, la giurisdizione, perché si trattava di atto della fase dell'esecuzione coattiva, e l'integrità del contraddittorio, non essendo stata chiamata in causa l'Agenzia delle Entrate, nonostante che si eccepisse la mancata notificazione di atti presupposti, da questa emanati.
4. La ricorrente presentava una memoria illustrativa, deducendo che la causa n. 549/2025 R.G.R., già pendente avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259001320041000, si era definita mediante sentenza n. 1561/2025, di parziale accoglimento della domanda, sebbene ancora non definitiva: ciò comportava l'improcedibilità del presente giudizio.
5. L'AdE-R depositava atti di riversamento, da parte dei terzi pignorati, ed assumeva l'inefficacia della procedura esecutiva ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973: chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione o, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non può configurarsi litispendenza tra il presente giudizio e l'altro, già introdotto presso la medesima
C.G.T., in quanto l'art. 39 c.p.c. riferisce tale ipotesi alla concorrenza di giudizi innanzi a «giudici diversi»: e si intende uffici giudiziari diversi, come è del tutto pacifico e secondo la medesima ratio dell'istituto, giacché, ove trattisi dello stesso ufficio giudiziario, può procedersi a riunione (nella specie, ove mai fosse stata concretamente possibile, da escludersi, in ragione del difetto di giurisdizione, che colpisce questa domanda).
2. Tutti gli atti prodromici, dichiara la ricorrente, sono stati seguiti dall'avviso di mora/intimazione n.
01720259001320041000, notificato il 6 Maggio 2025, ossia prima dei pignoramenti de quibus agitur: essa soggiunge che il medesimo avviso di intimazione n. 01720259001320041000, nella propria notificazione, « presenta vizi che ne inficiano la validità e l'efficacia precettiva».
La parte ha prospettato, pertanto, una condizione differente, rispetto a quella che consente di adire, avverso atti dell'esecuzione forzata, gli organi della Giustizia Tributaria: se, infatti, il contribuente prospetta di non aver ricevuto gli atti presupposti dal pignoramento, egli assume di non aver potuto, sino alla notificazione di quest'ultimo, rivolgersi al Giudice Tributario: e, dunque, recupera tale rimedio contestando il pignoramento medesimo (salvo il rigetto della domanda, nel merito, ove poi non risulti vera quella prospettazione).
Se, invece, il contribuente deduce di aver ricevuto la notificazione prodromica, deve rivolgersi al Giudice
Tributario per impugnare l'atto presupposto e, successivamente, all'A.G.O. per impugnare il pignoramento: nella specie, il vizio di quella notificazione, poi, non era tale da precludere l'impugnazione, tant'è che la stessa ricorrente dichiara di averla impugnata, proprio innanzi a questa C.G.T.
La situazione di diritto, così descritta, deriva dalla norma dell'art. 2, co. 1, d. lgs. 546/1992, e dalla successiva interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sezz. UU., ord. 28.7.2021, n. 21642).
Il Giudice adito, in conclusione (ed a tacere della presenza, altresì, di crediti previdenziali, e non soltanto tributari), è privo di giurisdizione.
3. Il difetto di giurisdizione impedisce, altresì, di valutare se la definizione (peraltro, senza un giudicato,
a quanto si sappia) del precedente processo comporti l'improcedibilità del presente, così come se sia cessata la materia del contendere.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione, nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione: non si deve provvedere, invece, rispetto alle parti resistenti non costituite.
P.Q.M.
La Corte:
1) declina la giurisdizione in favore dell'A.G.O.;
2) condanna l'Ricorrente_1 S.R.L.S. a rifondere all'AdER le spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori al rimborso dellespese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA e alla Cassa come per leggecon distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
3) dichiara non doversi provvedere sulle spese, rispetto alle parti resistenti non costituite.
Benevento, così deciso in data 21 Gennaio 2026
Il Giudice est.
Dott. Luigi GALASSO
Il Presidente
Avv. Luciano NI