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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 236 2025 tra
ONCETTA Pt_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 09/12/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. RICCIARDI VITTORIA in sostituzione dell'avv FERRARI
OR TE la quale chiede la decisione con vittoria di spese di lite e per CP_1
l'avv. ESPOSITO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria e rileva l'accoglimento solo parziale della domanda.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236 2025 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. FERRARI OR TE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA RENDINA , 26/28 C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA REGIONALE “ABRUZZO” DELL'
[...]
con l'avv. BARONE CARMINE Controparte_2
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.2.2025, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/1992).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. dott. ha così concluso;
“tenuto conto della Per_1
evoluzione sanitaria e sintomatologica rilevata e documentata, ritengo di poter riconoscere la periziata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%, ma la natura e l'entità delle patologie in questione, almeno così come documentate e rilevate, non depongono per un parere favorevole alla ricorrente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18\80. Ritengo, inoltre, in ragione del fatto che le patologie in diagnosi tendono ad evolversi e necessitano di terapie e controlli continui, e che la periziata necessiti di essere accompagnata da terzi avendo anche delle limitazioni psico-fisiche, di poter riconoscere la Signora Parte_2
persona handicappata in situazione di GRAVITA' e conseguire quindi il riconoscimento previsto dall'art. 3 comma 3 L. 5/2/1992 n. 10 a partire dalla data della domanda”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del ctu nominato nella fase di atp e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, atteso il parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per la metà, mentre per il residuo importo, vanno liquidate in base alla soccombenza per entrambe le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L: 1041992, a decorrere dalla domanda amministrativa del
26.9.2022 ;
- respinge la domanda relativa al requisito sanitario relativo all'indennità di accompagno;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al pagamento in CP_1
favore del difensore antistatario di parte ricorrente della residua metà delle spese di lite che liquida per la quota e per entrambe le fasi del giudizio in €. 1 .800,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 9 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza