Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02502/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolo', via Isella n. 30-12b;
contro
Questura Provincia Monza e Brianza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della provincia di Monza Brianza di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo Cat. 6F/2022/-OMISSIS-Div. PAS, notificato o comunque conosciuto dalla ricorrente in data 09.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RT Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo richiesto dalla ricorrente in data 31-05-2022, emesso in data 05-10-2023 dal Questore della provincia di Monza e della Brianza, Cat. 6F/2022/-OMISSIS-Div. PAS notificato e comunque conosciuto dall’interessata in data 09-10-2023, e motivato con riferimento a: a) diversi controlli di polizia a seguito dei quali è stata controllata in compagnia di soggetti con precedenti ostativi al rilascio del porto di fucile, anche inerenti lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, b)è convivente con un consanguineo che ha a proprio carico una segnalazione di polizia per uso personale di stupefacenti ed un ulteriore consanguineo gravato da precedenti di polizia ostativi al rilascio del porto di fucile; c) nel locale dove lavora è stato controllato un dipendente del locale, tratto ivi in arresto in data 30.4.2023 per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo state rinvenute nel cortile del Bar ben 42 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed il pubblico esercizio è stato inizialmente chiuso ai sensi dell'art. 100 TULPS.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
Tardività del diniego in quanto emanato oltre un anno e mezzo dalla presentazione dell’istanza di rilascio della licenza e quindi oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge:
Cieca le frequentazioni afferma che lavorava saltuariamente al -OMISSIS- dal 2020, locale di proprietà della -OMISSIS-, e ciò spiegherebbe le frequentazioni.
Violazione del diritto di difesa per rifiuto della richiesta di accesso agli atti.
Mancanza di convivenza con il fratello ed il padre.
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata in data 09/10/2025 la ricorrente ha dichiarato di non abitare più nel medesimo immobile del padre e questo, a dire della difesa, era il principale motivo del diniego, in quanto (sebbene la vicenda non è ancora conclusa) al padre era stato notificato decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che il provvedimento adottato dalla Questura è stato motivato con riferimento al divieto di detenzione armi notificato al padre ed al fratello ed al fatto di violenza verificatosi nel bar intestato alla zia della ricorrente in data 7 gennaio 2017, durante il quale vi è stata un’aggressione degli avventori da parte dei parenti della ricorrente, che era presente al fatto, con una mazza da baseball, che ha comportato l’intervento dei Carabinieri, oltre ai controlli di polizia effettuati rispettivamente nelle date 22.10.2022, 3.2.2022, 17.1.2021, 25.1.2021 e 04.06.2020 nei confronti della ricorrente.
In primo luogo occorre sgombrare il campo dalla paventata lesione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti in quanto l’ordinamento prevede la possibilità di richiedere l’accesso agli atti con un’apposita azione giurisdizionale avanti al giudice amministrativo, che permette sicuramente di acquisire gli atti necessari alla difesa in giudizio. Ne consegue che la mancanza di alcuni atti od informazioni del procedimento non costituisce motivo di annullamento dell’atto impugnato ma onera il ricorrente di esperire i rimedi ordinari contro il silenzio rifiuto.
Nel merito occorre rilevare secondo la giurisprudenza la motivazione dell’autorizzazione di polizia deve poggiare su “ un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con particolare riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078; id. 19 dicembre 2022, n. 11045).
Ai fini del compimento di tale giudizio la giurisprudenza, enuclea, più in particolare, i seguenti canoni ermeneutici:
- “(i)l giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”;
- “(n)ello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l'Amministrazione compie nell'adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato”;
- “(l)’apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d'armi. A tal fine, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8078/2022 e 11045/2022 cit .)”.
Nel caso di specie risulta che la ricorrente fa parte di un gruppo familiare che opera in modo unitario o coordinato, come si desume dal fatto che in data 4.9.2023 la Prefettura di Milano ha emesso un Decreto di Divieto Detenzione Armi Munizioni, in cui ha espressamente fatto divieto ad ogni familiare convivente di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Inoltre il padre è stato condannato, in data 18.5.2023, ad un anno di reclusione, per il reato di lesioni aggravate ed il fratello è stato coinvolto nel fatto del 2017, al quale era presente anche la ricorrente, che ha filmato i militari, ed è destinatario di un autonomo divieto di detenzione di armi.
A ciò si aggiunge una frequentazione assidua e aggiornata di persone destinatarie di divieto di detenere armi, per cui il giudizio della Questura, secondo la quale non è possibile escludere che la titolarità da parte della ricorrente possa sfociare in un abuso del titolo richiesto non è macroscopicamente irragionevole.
In questo quadro il trasferimento della residenza da parte della ricorrente, oltre ad essere successivo all’atto impugnato, e quindi di per sé irrilevante, non è indice da solo sufficiente di un allontanamento della ricorrente dalla cerchia delle persone sono state raggiunte da divieto di detenere armi di qualsiasi tipo per i comportamenti violenti di cui si sono spesso macchiati.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT VI, Presidente
RT Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di MA | NT VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.