TAR Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 131
TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del diniego

    La tardività del diniego non è stata ritenuta motivo di annullamento dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per rifiuto di accesso agli atti

    La Corte ha ritenuto che la mancanza di accesso agli atti non costituisce motivo di annullamento dell'atto impugnato, ma onera il ricorrente di esperire i rimedi ordinari contro il silenzio-rifiuto.

  • Rigettato
    Mancanza di convivenza con familiari con precedenti ostativi

    Il trasferimento della residenza da parte della ricorrente, successivo all'atto impugnato, non è considerato indice sufficiente di allontanamento dalla cerchia familiare con precedenti ostativi. La Corte ha citato un decreto di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Milano che includeva tutti i familiari conviventi. Inoltre, il padre è stato condannato per lesioni aggravate e il fratello coinvolto in un fatto di violenza.

  • Rigettato
    Legittimità del diniego basata su frequentazioni e precedenti familiari

    La Corte ha ritenuto che il giudizio di affidabilità del richiedente il porto d'armi deve poggiare su una valutazione prognostica del rischio di abuso delle armi, basata su elementi concreti. Nel caso di specie, la ricorrente fa parte di un gruppo familiare con precedenti ostativi, il padre è stato condannato per lesioni, il fratello è stato coinvolto in un fatto di violenza e la ricorrente stessa è stata soggetta a controlli di polizia. Pertanto, il giudizio della Questura di non poter escludere un abuso del titolo richiesto non è considerato macroscopicamente irragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 131
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 131
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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