Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01558/2026REG.PROV.COLL.
N. 07507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7507 del 2025, proposto da
Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1EAEBC035, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di ES (Sezione Seconda), 14 agosto 2025, n. 766, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. GI NC e uditi per le parti gli avvocati Sandor Del Fabro e Daniela Anziano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza del 14 agosto 2025, n. 766, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di ES, ha respinto il ricorso proposto da Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. (in seguito anche solo: Consorzio ) per l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti nell’ambito della procedura aperta indetta dall’INPS per l’affidamento dei lavori di «Adeguamento funzionale, di ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento normativo dello stabile di Cremona, via Massarotti 48» .
1.1. - L’offerta del Consorzio - consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 65, secondo comma, lett. c) , del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - si è classificata al primo posto della graduatoria. A seguito del controllo della documentazione amministrativa, relativa anche alla società Seli Manutenzioni Generali s.r.l. (consorziata designata per l’esecuzione dei lavori), la stazione appaltante ha rilevato – quanto al Consorzio - la presenza di due risoluzioni contrattuali (relative a contratti con Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna e Agenzia del Demanio- Direzione Abruzzo e Molise), una delle quali intervenuta entro il periodo dei tre anni precedenti l’indizione della procedura di gara e quindi potenzialmente rilevante quale illecito professionale; con riferimento, invece, alla consorziata designata, nel casellario informatico risultavano iscritte tre risoluzioni contrattuali (accordo quadro con Metropolitana Milanese s.p.a., contratti di appalto con Comune di Milano e Aler Milano).
1.2. - Svolto il contraddittorio con le due imprese, la stazione appaltante ha ritenuto di procedere alla loro esclusione dalla gara per la sussistenza di gravi illeciti professionali integranti la causa di esclusione di cui agli articoli 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento alla risoluzione contrattuale disposta dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise nei confronti del Consorzio, determinata da inadempienze che – ad avviso della stazione appaltante - costituivano un comportamento omissivo dell’affidatario che assumeva i caratteri della gravità ex art. 1455 c.c.; con riguardo alla consorziata designata, la stazione appaltante ha ritenuto rilevanti due risoluzioni contrattuali riconducibili a gravi illeciti professionali.
Non risultavano adottate misure di self cleaning , ai sensi dell’art. 96, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
1.3. - Con il ricorso introduttivo il Consorzio ha contestato analiticamente la motivazione della sussistenza dei gravi illeciti professionali imputati sia al Consorzio medesimo, sia alla consorziata designata quale esecutrice, deducendo in particolare l’irragionevolezza dell’esclusione per non aver dato giusto rilievo al fatto che il Consorzio ha completato con successo decine di commesse (per un valore di oltre 750 milioni di euro), a fronte di un giudizio di inaffidabilità espresso in relazione ad un intervento di appena 75.000 euro. Nel caso della consorziata, nello stesso periodo in cui è stata pronunciata una delle risoluzioni contrattuali, sarebbero stati portati a termine regolarmente tre interventi, articolati e complessi, per lo stesso committente.
In generale, le risoluzioni contrattuali ritenute rilevanti, anche con riferimento alla posizione della consorziata esecutrice, non sarebbero state collocate nello specifico contesto della complessa attività svolta dall’impresa e vi sarebbe stata una sottostima delle peculiarità delle vicende, derivandone una motivazione illogica o insufficiente.
In via subordinata, il Consorzio ha lamentato che la stazione appaltante, prima di disporre l’esclusione, avrebbe dovuto consentire la sostituzione della consorziata esecutrice ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici. Né avrebbe potuto esigersi dal Consorzio una dichiarazione o richiesta di sostituzione della consorziata fin dal momento della presentazione dell’offerta, non essendogli note all’epoca le vicende della consorziata valorizzate dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione. Secondo il Consorzio , la mancata valutazione circa l’effettiva conoscibilità, da parte del Consorzio , delle vicende della consorziata rilevanti quali cause di esclusione finirebbe per integrare una forma di responsabilità oggettiva a suo carico. Ove fosse accolto tale orientamento, ha chiesto che la questione sia rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per valutarne la compatibilità con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità.
1.4. - Il T.A.R. ha respinto le censure, per un verso ritenendo sussistenti i gravi illeciti professionali contestati al Consorzio e alla consorziata designata per l’esecuzione dei lavori e, per altro verso, ritenendo irrilevante la questione pregiudiziale eurounitaria sollevata dal ricorrente in ordine alla portata della sostituzione prevista dall’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, dal momento che la motivazione dell’esclusione si è basata anche sulla complessiva inaffidabilità del Consorzio per i gravi illeciti professionali a questo imputati, in quanto soggetto «incorso in risoluzioni contrattuali manifestanti la idoneità di tale operatore a garantire un effettivo governo della commessa» . In altri termini, consentire la sostituzione della consorziata designata con altra impresa in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara non sarebbe stato sufficiente a evitare l’esclusione del Consorzio ; da ciò l’irrilevanza della questione pregiudiziale di diritto unionale.
2. - Il Consorzio AR.CO. Lavori, rimasto soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. - Resiste in giudizio l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, chiedendo che l’appello sia respinto.
4. - All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Passando al vaglio dei motivi d’appello, con il primo l’appellante censura la sentenza per aver deviato dai principi affermati dalla giurisprudenza in materia di gravi illeciti professionali rilevanti quali cause di esclusione. In particolare, il primo giudice nel richiamare detti principi non avrebbe tenuto conto dei consolidati canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, i quali imporrebbero all’amministrazione valutazioni ancorate alla realtà effettiva, evitando che episodi bagatellari - specie se rapportati al complessivo contesto operativo e imprenditoriale - possano assumere una valenza ostativa alla partecipazione alle gare. Proprio per evitare simili distorsioni, la giurisprudenza avrebbe chiarito che il giudizio di affidabilità di un’impresa deve essere calibrato tenendo conto sia della numerosità delle commesse attive sia dell’entità del volume d’affari, in rapporto al valore dei singoli episodi contestati. Tali linee di indirizzo troverebbe riscontro nel caso di specie, poiché l’affidabilità di AR.CO. LA (consorzio di imprese artigiane attivo su tutto il territorio nazionale, con un numero elevatissimo di società consorziate e un fatturato rilevante) non potrebbe essere messa in dubbio da una risoluzione di un contratto applicativo relativo alla riqualificazione di un edificio diroccato in un piccolo comune molisano, di valore pari a soli 75.000 euro.
6. - Con il secondo motivo, l’appellante (riprendendo peraltro considerazioni già svolte nel primo motivo) ritiene erronea la sentenza in quanto, sull’unica vicenda professionale connotata da criticità, non sarebbe stato considerato il contesto in cui è maturato l’isolato precedente, né la reale rilevanza che a esso potrebbe essere ragionevolmente attribuita; sarebbero state valorizzate circostanze che, di per sé, non denoterebbero alcuna incapacità tecnico-operativa generalizzata, né consentirebbero di prefigurare inaffidabilità per l’attività futura; l’unico episodio ascritto al Consorzio sarebbe stato ritenuto autonomamente idoneo a sorreggere l’esclusione, quando persino l’INPS - anche nelle proprie difese processuali - avrebbe dato atto che il fondamento dell’esclusione risiedeva nelle vicende imputabili alla consorziata esecutrice, mentre l’episodio riferito al Consorzio rivestiva una valenza meramente secondaria e di supporto.
L’appellante, nell’ambito del secondo motivo, insiste su quest’ultimo profilo sottolineando come dallo stesso provvedimento di esclusione e dalla relazione del RUP emergerebbe che la vicenda del Consorzio è ritenuta astrattamente valutabile ma non tale da assumere autonoma valenza determinante ai fini della recisione del vincolo fiduciario, che sarebbe invece interamente incentrato sugli episodi imputabili alla consorziata esecutrice. Il primo giudice, pertanto, nell’affermare che l’episodio ascrivibile al Consorzio fosse dotato di autonoma valenza ostativa avrebbe ingiustificatamente sovvertito tale impostazione della stessa stazione appaltante.
7. - Con il terzo motivo, l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto le censure dedotte avverso l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione dei lavori. Sotto un primo profilo, l’appellante afferma l’ingiustizia della valutazione di gravità delle due vicende di risoluzione contrattuale riferibili a Seli Manutenzioni , che il giudice di primo grado avrebbe confermato limitandosi a riprodurre le affermazioni dell’Amministrazione senza confrontarsi con i rilievi dedotti dal Consorzio.
7.1. - Tra questi, quanto alla vicenda intercorsa con ALER Milano, ribadisce che non corrisponderebbe al vero che vi sia stato un abbandono unilaterale del cantiere da parte dell’impresa, fatto che dovrebbe essere letto, più che come sintomo di una incapacità tecnico-organizzativa, come riflesso delle criticità strutturali e finanziarie dell’amministrazione committente. Con riferimento alla medesima vicenda, l’appellante lamenta altresì l’erroneità della osservazione del primo giudice secondo cui l’operatore economico «non si sarebbe fatto promotore di alcuna azione giudiziaria per il riconoscimento delle proprie ragioni» , posto che sarebbe pendente, infatti, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; né rileverebbe il fatto che il procedimento in questione sia stato iniziato da ALER Milano: la posizione dell’impresa sarebbe infatti adeguatamente tutelata attraverso le domande difensive e riconvenzionali svolte in quella sede, senza dover necessariamente introdurre un autonomo giudizio di merito.
7.2. - Analoga impostazione viene proposta dall’appellante per la valutazione della vicenda riferita alla risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Milano (l’appalto aveva per oggetto interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici); risoluzione che sarebbe derivata non da inadempienze dell’impresa (che invece avrebbe ultimato la maggior parte dei cantieri, mentre per i restanti persistevano condizioni ostative non imputabili all’impresa), ma da una gestione disorganica da parte della stazione appaltante. Ribadisce che l’impugnazione della risoluzione per contestare le presunte inadempienze non sarebbe stata possibile in assenza dello stato di consistenza finale dei lavori, non ancora completato per ritardi imputabili al Comune.
7.3. - Con riferimento alle diverse vicende contesta inoltre l’assunto secondo cui l’omessa dichiarazione delle due risoluzioni contrattuali subite da Seli Manutenzioni avrebbe aggravato il quadro di “inaffidabilità, mancanza di integrità e di lealtà” dell’impresa. Tuttavia, secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe considerato che l’art. 96, comma 14, del Codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante solo le circostanze non riportate nel fascicolo virtuale, mentre nel caso di specie entrambe le risoluzioni erano già annotate nel casellario ANAC e quindi visibili nel fascicolo virtuale.
8. - Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, deduce l’omessa pronuncia sul motivo relativo al mancato esercizio della facoltà di sostituzione della consorziata esecutrice, con la conseguente violazione dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 57 e 63 della direttiva 2014/24/UE, nonché eccesso di potere sotto diversi profili e violazione del principio del risultato e di quello di proporzionalità. Sul punto rammenta che innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea pende una questione pregiudiziale (rimessa dal T.A.R. Lazio, Sezione quarta-ter, ordinanza 2 aprile 2025, n. 6562) in tema di cause di esclusione applicabili a RTI e consorzi, con la quale sono stati sollevati dubbi in ordine:
- alla compatibilità dell’obbligo per il raggruppamento/consorzio di comunicare già in sede di offerta l’eventuale causa escludente insorta prima di tale momento, indicando il soggetto interessato e le misure concretamente adottate, anche se la mandante/consorziata designata abbia dichiarato nel DGUE di non incorrere in alcuna causa di esclusione (art. 97, comma 1, lett. a), n. 1, del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023);
- alla necessità di comprovare in ogni caso l’estromissione o sostituzione del soggetto interessato prima della comunicazione della causa di esclusione da parte della stazione appaltante (art. 97, comma 2, cit.).
Questioni che rileverebbero anche nel presente giudizio, con riferimento alla posizione dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione dei lavori.
9. - Le questioni sollevate con i motivi d’appello sopra esposti (e in specie con i primi tre motivi) possono esser esaminate congiuntamente essendo incentrate sui profili comuni della sussistenza degli elementi essenziali dei gravi illeciti professionali idonei a integrare una causa di esclusione di cui all’art. 95, primo comma, lettera e) e all’art. 98, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici; e, in specie, della adeguatezza della motivazione addotta dalla stazione appaltante per giustificare l’inaffidabilità delle imprese offerenti.
Esse sono infondate.
9.1. - Occorre muovere dalla motivazione posta a sostegno del provvedimento di esclusione, come ricavabile essenzialmente dalla relazione del RUP cui rinvia il provvedimento impugnato.
9.2. - Con riferimento al Consorzio, la stazione appaltante ha preso in considerazione la risoluzione per inadempimento del contratto con l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, dichiarata dall’amministrazione appaltante con atto del 21 agosto 2023, dando rilevanza a diversi fatti di inadempimento emersi nella vicenda (anche a seguito di integrazione documentale richiesta al Consorzio), in particolare consistiti «nella violazione di norme sulla sicurezza nei cantieri, nell’abbandono del cantiere stesso, nella mancata adozione di misure atte a prevenire il degrado dell’immobile oggetto delle lavorazioni» , rispetto alle quali anche «la sostituzione delle consorziate esecutrici non si è rivelata idonea a porre rimedio alle numerose carenze contrattuali contestate dalla Stazione Appaltante» (nel caso di cui trattasi il Consorzio aveva designato, nell’arco di quattro mesi, tre proprie consorziate per l’esecuzione dei residui lavori), dimostrando piuttosto «l’inidoneità del Consorzio ad assicurare la continuità delle lavorazioni oggetto del contratto» e a portare a termine i lavori «sebbene l’appalto fosse di entità relativamente contenuta» (cfr. p. 5 ss. della relazione del RUP datata 6 febbraio 2025).
9.3. - Anche con riferimento agli illeciti professionali imputabili alla consorziata designata per i lavori (risoluzione del contratto disposta dall’ALER Milano, con atto del 6 settembre 2023; risoluzione del contratto disposta dal Comune di Milano, con atto del 14 dicembre 2022) il RUP sviluppa una motivazione dettagliata e analitica, prendendo in considerazione i molteplici inadempimenti contestati all’impresa appaltatrice nelle due vicende e concludendo nel senso che «le carenze dimostrate, in entrambi gli appalti oggetto di risoluzione, tenuto conto, in particolare, della molteplicità di aspetti su cui hanno inciso, mostrano l’inidoneità dell’operatore di garantire una gestione ed una esecuzione contrattuale conforme a quanto convenuto, nonché ai canoni di diligenza professionale, buona fede, lealtà e regola d’arte» (cfr. p. 8 ss. della relazione del RUP del 6 febbraio 2025).
9.4. - L’amministrazione appaltante ha quindi ampiamente motivato sia sulla gravità dei fatti integranti illeciti professionali rientranti nel catalogo di cui all’art. 98, sia in ordine all’incidenza di tali fatti sull’affidabilità professionale del Consorzio e dell’impresa consorziata designata per i lavori, rendendo una motivazione dell’esclusione approfondita su tutti i profili rilevanti degli illeciti professionali contestati.
9.5. - Trattandosi di causa di esclusione non automatica, e quindi sottoposta alla valutazione riservata della stazione appaltante (sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 16 del 2020, costantemente confermati dalla successiva giurisprudenza), le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione possono essere revocate in dubbio e superate solo in caso di illogicità, contraddittorietà, errori o travisamento dei fatti sui quali si fonda la motivazione.
9.6. - L’appellante, quanto all’illecito professionale preso in considerazione per l’esclusione del Consorzio, non deduce specifiche contestazioni quanto ai fatti ma critica la congruenza e la logicità delle valutazioni della stazione appaltante, riproponendo le osservazioni già esaminate e (correttamente) confutate anche dal primo giudice. Così in particolare con riguardo alla asserita assenza di una valutazione “di contesto”, ossia di una valutazione complessiva che tenesse conto della notevole rilevanza dell’attività imprenditoriale svolta dal Consorzio, anche in termini di fatturato, in rapporto alla modesta entità del contratto oggetto della risoluzione. Valutazione che tuttavia rimane opinabile, come esattamente rilevato dall’amministrazione e anche dal primo giudice: proprio la modestia, anche economica, dell’appalto avrebbe dovuto consentire al Consorzio di portare a termine agevolmente i lavori.
9.7. - Peraltro anche la giurisprudenza richiamata dall’appellante non è conferente: quanto a Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3313, l’affermazione che la stazione appaltante, prima di disporre l’esclusione per gravi illeciti professionali, debba effettuare una valutazione comparativa «tra l’entità effettiva delle inadempienze contestate ed il relativo importo, sia rispetto al complessivo volume d’affari della società […] , sia in relazione alla complessiva attività dalla stessa svolta» è riferita a una fattispecie in cui la stazione appaltante, nel rinnovare la valutazione di incidenza sull’affidabilità dell’impresa, era tenuta a conformarsi al giudicato formatosi su una precedente pronuncia del medesimo T.a.r., che aveva imposto di attenersi proprio a tale direttiva; quanto a Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2023, n. 9721, le affermazioni invocate dall’appellante (punto 14.5 della sentenza: «appare del tutto ragionevole sostenere che un operatore economico con un rilevantissimo volume di attività ed un’amplissima serie di collaboratori in molti ambiti geografici, possa incorrere localmente in saltuarie e circoscritte vicende le quali, proprio perché riferite a fatti maturati in uno specifico contesto ambientale, si rivelano non sintomatiche di un’inaffidabilità dell’impresa su tutta la più ampia scala organizzativa e latitudine territoriale delle sue attività» ) non fanno che ribadire l’esigenza che la motivazione dell’esclusione sia connotata da logicità e non contraddittorietà, in relazione alle concrete vicende oggetto di valutazione. Principio ormai pacifico, che nel caso in esame conduce, per le ragioni in precedenza enunciate, a confermare la motivazione resa dalla stazione appaltante dell’esclusione.
10. - Anche le ulteriori questioni dedotte dall’appellante, di segno comunque non decisivo, sono infondate: il riferimento alle omissioni dichiarative in ordine ai fatti che potevano integrare il grave illecito professionale viene utilizzato nella motivazione dell’esclusione conformemente a quanto previsto dall’art. 98, quinto comma, vale a dire unicamente quale elemento a supporto della valutazione di gravità dell’illecito professionale (fermo restando che l’omissione dichiarativa non integra di per sè un’autonoma causa di esclusione: si veda anche, in via generale, l’art. 96, comma 14). In tal senso va inteso anche il cenno effettuato dal RUP alla mancata impugnazione delle risoluzioni contrattuali (art. 98, comma 7, ultimo periodo).
11. - La causa di esclusione rileva in via autonoma nei riguardi del Consorzio, quale soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2021; V, 5 aprile 2024, n. 3144; 2 settembre 2019, n. 6024) e possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. Corte di giustizia U.E., 19 maggio 2009, C – 538/07, Assitur; 22 ottobre 2015, C – 425/14, Impresa Edilux e Sicef). Come accennato, Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. è un consorzio di imprese artigiane costituito nella forma della società cooperativa consortile a responsabilità limitata (come risulta dall’atto costitutivo in atti), dotato di autonoma soggettività giuridica (anche) rispetto ai consorziati. Pertanto, in caso di partecipazione a procedure di affidamento, deve autonomamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale.
12. - Alle medesime conclusioni si deve giungere anche riguardo alla posizione della consorziata designata per l’esecuzione.
In particolare, anche la specifica censura (proposta col terzo motivo) secondo cui non corrisponderebbe al vero quanto affermato dal RUP sull’abbandono unilaterale del cantiere da parte dell’impresa non è sviluppata in punto di fatto (il quale quindi non è smentito come fatto storico) ma si fonda su una valutazione del fatto (secondo l’appellante, riflesso delle criticità strutturali e finanziarie dell’amministrazione committente) diversa e opposta rispetto a quella fatta propria dall’amministrazione appaltante. Il fatto rimane lo stesso, cambia la valutazione (che tuttavia, come si è già veduto, non può elidere quella resa dalla stazione appaltante se non nelle ipotesi in precedenza richiamate, che non ricorrono per le medesime ragioni evidenziate: si rinvia ai precedenti punti 9 ss.).
Dalle considerazioni fin qui svolte discende che anche nei confronti della consorziata designata ricorrono autonome cause di esclusione dalla procedura di gara.
13. - Ne deriva come ulteriore conseguenza che il quarto motivo, più che infondato, è irrilevante, così come irrilevante è anche la questione di compatibilità con il diritto unionale dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, considerato che la causa di esclusione riguarda (per così dire) in proprio anche il Consorzio, non solo l’impresa designata per l’esecuzione. Per cui la sostituzione di questa non sarebbe stata sufficiente a evitare l’esclusione dell’offerente.
14. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
15. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
GI NC, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NC | CO LA |
IL SEGRETARIO