Articolo 88 del Codice della navigazione
Articolo 87Articolo 89
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21 aprile 1942
Art. 88.
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti).

La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' competente a norma del regolamento.

Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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