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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montefalco - Piazza Del Comune 06036 Montefalco PG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 495 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 495 del 30 maggio 2025 (IMU 2020), avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2020, emesso dal Comune di Montefalco in relazione agli immobili di proprietà della ricorrente siti in località Indirizzo_1, per un importo complessivo pari a circa euro 900 euro.
1.1. Assume la ricorrente che la pretesa fiscale, oltre ad essere viziata nella motivazione, è in contrasto con l'articolo 48, comma 16 e art. 1, comma 2 del d.l. n. 189 del 2016 (conv. in l. 229 del 2016), e chiede l'esenzione per inagibilità (o, quanto meno, la decurtazione al 50%), essendo il fabbricato adibito ad abitazione principale e l'atro immobile è una sua pertinenza, dichiarato inagibile a seguito del terremoto del 2016 con ordinanza contingibile del sindaco del Comune resistente.
1.2. Si è costituita l'amministrazione comunale intimata, la quale deposita atto di autotutela di annullamento dell'avviso gravato.
1.3. Rinunciata l'istanza cautelare, all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
3. L'Amministrazione comunale resistente ha chiarito nelle controdeduzioni che, a seguito di rivalutazione dovute alle decisioni emesse da questa Corte, ha provveduto ad annullare in autotutela l'accertamento oggetto della presente impugnazione (depositato in giudizio), con conseguente richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
4. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
4.1. Nel caso in esame l'amministrazione ha attestato che il ricorrente è stato del tutto sgravato dall'obbligo fiscale oggetto del presente giudizio, con conseguente estinzione del giudizio per il venir meno della pretesa fiscale oggetto di impugnazione.
4.2. L'esito della lite, il comportamento fattivo dell'amministrazione comunale e la complessità normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montefalco - Piazza Del Comune 06036 Montefalco PG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 495 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 495 del 30 maggio 2025 (IMU 2020), avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2020, emesso dal Comune di Montefalco in relazione agli immobili di proprietà della ricorrente siti in località Indirizzo_1, per un importo complessivo pari a circa euro 900 euro.
1.1. Assume la ricorrente che la pretesa fiscale, oltre ad essere viziata nella motivazione, è in contrasto con l'articolo 48, comma 16 e art. 1, comma 2 del d.l. n. 189 del 2016 (conv. in l. 229 del 2016), e chiede l'esenzione per inagibilità (o, quanto meno, la decurtazione al 50%), essendo il fabbricato adibito ad abitazione principale e l'atro immobile è una sua pertinenza, dichiarato inagibile a seguito del terremoto del 2016 con ordinanza contingibile del sindaco del Comune resistente.
1.2. Si è costituita l'amministrazione comunale intimata, la quale deposita atto di autotutela di annullamento dell'avviso gravato.
1.3. Rinunciata l'istanza cautelare, all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
3. L'Amministrazione comunale resistente ha chiarito nelle controdeduzioni che, a seguito di rivalutazione dovute alle decisioni emesse da questa Corte, ha provveduto ad annullare in autotutela l'accertamento oggetto della presente impugnazione (depositato in giudizio), con conseguente richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
4. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
4.1. Nel caso in esame l'amministrazione ha attestato che il ricorrente è stato del tutto sgravato dall'obbligo fiscale oggetto del presente giudizio, con conseguente estinzione del giudizio per il venir meno della pretesa fiscale oggetto di impugnazione.
4.2. L'esito della lite, il comportamento fattivo dell'amministrazione comunale e la complessità normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.