Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/05/2026, n. 8616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8616 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2753 del 2025, proposto da AF TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Molise, 51;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 36075/RU del 19 dicembre 2024, notificata in pari data a mezzo PEC, del Direttore Territoriale per la Regione Lombardia, Settore Affari Generali, Sezione Legale e Contenzioso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito solo DM) mediante cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla signora AF TT avverso il provvedimento di revoca della concessione per l’esercizio del gioco del lotto n. 86113/RU del 30 settembre 2024;
- della nota prot. n. 86113/RU del 30 settembre 2024 con cui DM ha revocato la concessione per l’esercizio del gioco del lotto in ragione dei tardivi versamenti dei proventi derivanti dal gioco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. NO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di revoca della concessione per l’esercizio del gioco del Lotto, adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della ricorrente, titolare di una ricevitoria del Lotto, in ragione di una pluralità di tardivi versamenti dei proventi di gioco.
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che i ritardi nel riversamento delle somme dovute all’Erario, seppur di limitata entità temporale e comunque seguiti dall’integrale pagamento dei proventi e delle relative sanzioni pecuniarie, fossero tali da integrare una violazione abituale idonea a giustificare la revoca della concessione, ritenuta unica sanzione astrattamente applicabile.
Il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il suddetto provvedimento è stato respinto, sul presupposto della gravità delle violazioni e della ritenuta compromissione del rapporto fiduciario concessorio, con conseguente proposizione del presente ricorso giurisdizionale, volto a ottenere l’annullamento degli atti impugnati per plurimi profili di illegittimità.
2. A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 34, comma 1, n. 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 13386 del 31 luglio 2003, violazione e falsa applicazione della circolare DM 26 gennaio 2005, n. 4132/COALTT, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 47846 del 18 maggio 2016, violazione e falsa applicazione degli articoli 1-bis, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato come autonome una pluralità di tardività che, laddove riferibili a settimane contabili consecutive, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente alla luce delle circolari DM e del principio del cumulo giuridico.
Un corretto computo avrebbe quindi evidenziato la sussistenza di un numero di violazioni insufficiente a integrare il presupposto normativo della violazione abituale richiesto ai fini della revoca della concessione;
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 34, comma 1, n. 9 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 13386 del 31 luglio 2003, violazione e falsa applicazione della circolare DM 26 gennaio 2005, n. 4132/COALTT, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 47846 del 18 maggio 2016, violazione e falsa applicazione degli articoli 1-bis, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione del principio del ne bis in idem ”.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto la revoca un atto vincolato, nonostante la normativa attribuisca all’Agenzia un potere discrezionale, consentendo l’irrogazione alternativa di sanzioni pecuniarie.
La revoca risulterebbe altresì contraddittoria e lesiva del principio del ne bis in idem , essendo stata adottata dopo l’irrogazione e il pagamento di sanzioni pecuniarie per i medesimi fatti, senza alcuna motivazione sull’inadeguatezza di tali misure;
2.3. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 34, comma 1, n. 9 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 13386 del 31 luglio 2003, violazione e falsa applicazione della circolare DM 26 gennaio 2005, n. 4132/COALTT, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 47846 del 18 maggio 2016, violazione e falsa applicazione degli articoli 1-bis, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità ”.
Con tale censura, si sostiene che il provvedimento di revoca sarebbe altresì illegittimo giacché sproporzionato rispetto a tardività di limitata entità, peraltro seguite dal tempestivo pagamento delle somme dovute;
2.4. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 34, comma 1, n. 9 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 13386 del 31 luglio 2003, violazione e falsa applicazione della circolare DM 26 gennaio 2005, n. 4132/COALTT, violazione e falsa applicazione della circolare DM n. 47846 del 18 maggio 2016, violazione e falsa applicazione degli articoli 1-bis, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento della causa tipica ”.
Con l’ultima doglianza, infine, si sostiene che la revoca sarebbe illegittima perché disposta sulla base di una mera valutazione numerica delle violazioni, senza alcuna considerazione del loro effettivo disvalore e della concreta incidenza sul rapporto fiduciario.
3. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
5. Il ricorso è infondato.
6. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 34, comma 1, n. 9, l. n. 1293/1957, l'Amministrazione può procedere alla revoca della concessione in caso di violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite.
La disposizione citata stabilisce altresì che « L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti ».
L’Amministrazione, con più determinazioni susseguitesi negli anni (circolari n. 13386 del 31 luglio 2003 e n. 47846 del 18 maggio 2016), nell’ambito della discrezionalità che le compete ai fini dell’esercizio del potere di revoca su menzionato, ha precisato che dieci tardivi versamenti, ancorché per periodi o importi limitati, sono sufficienti a integrare una condotta abituale tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Agenzia.
La medesima Amministrazione, con la nota n. 4132/2005, ha tuttavia previsto la possibilità di considerare come un’unica violazione i ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del lotto “ qualora siano consecutivi e siano avvenuti prima che il ricevitore abbia ricevuto le contestazioni relative alla prima inadempienza ”.
6.1. Tanto premesso, venendo al primo motivo di ricorso, dalla lettura congiunta del provvedimento di revoca e del successivo rigetto del ricorso gerarchico si evince che l’Amministrazione, lungi dall’omettere di valutare l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni, ha espressamente affrontato la questione, motivando in modo puntuale le ragioni della sua inapplicabilità nel caso di specie, nell’esercizio di una discrezionalità valutativa che trova fondamento nella normativa di settore e nelle circolari attuative.
In particolare, l’Amministrazione ha correttamente valorizzato la circostanza che le prime violazioni sono state formalmente contestate già in data 21 marzo 2024, sicché, a partire da tale momento, la ricorrente era pienamente edotta dell’irregolarità della propria condotta.
Nonostante ciò, la concessionaria ha continuato a effettuare versamenti tardivi anche nelle settimane successive (in particolare, i 16 pagamenti ritardati oggetto di contestazione si collocano tra il 5 marzo ed il 20 agosto 2024), dimostrando una reiterazione consapevole delle violazioni, incompatibile con l’applicazione di qualsivoglia meccanismo di unitarietà o continuazione, che presuppone invece una situazione di inconsapevolezza.
L’Amministrazione ha inoltre evidenziato che i versamenti non avvenivano tramite RID bancario, bensì mediante bonifico bancario ordinario, modalità che comporta l’intervento diretto del concessionario e la piena conoscenza dei tempi tecnici di esecuzione e di accredito dell’operazione. Trattasi, peraltro, di fatto notorio che il bonifico ordinario non produce un accredito immediato, sicché la scelta di tale strumento, in luogo di altri idonei a garantire il rispetto dei termini, rendeva prevedibile il verificarsi del ritardo.
A ciò si aggiunga che la normativa di riferimento impone che i proventi del gioco siano versati entro il giovedì successivo alla settimana contabile, mentre dagli atti risulta che i pagamenti venivano regolarmente disposti il giovedì stesso o addirittura il venerdì successivo, con ciò ponendosi già oltre il termine consentito e aggravando ulteriormente il ritardo in ragione dei tempi di valuta propri del bonifico ordinario.
In tale contesto, la ricorrente non ha osservato quei minimi obblighi di diligenza e prudenza che possono legittimamente pretendersi da un concessionario che opera quale agente contabile nel settore del gioco pubblico, caratterizzato da un regime di particolare rigore e da pregnanti esigenze di tutela dell’interesse erariale.
Ne consegue che l’Amministrazione ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo non irragionevole né illogico, dando conto, con motivazione congrua e coerente, delle ragioni ostative all’applicazione del cumulo giuridico delle violazioni e fondando la revoca su una condotta reiterata, consapevole e non giustificata.
La doglianza è pertanto infondata.
6.2. Anche la seconda censura è infondata.
Come emerge chiaramente dai provvedimenti impugnati nonché dalla memoria difensiva depositata dall’Amministrazione, la revoca della concessione non è stata adottata quale duplicazione sanzionatoria rispetto alle pene pecuniarie irrogate per i singoli ritardi, bensì quale conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario a seguito di una condotta reiterata e grave, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa di settore e dalle circolari applicative dell’DM, rimaste pacificamente non impugnate.
In particolare, l’Agenzia ha correttamente richiamato le circolari n. 13386 del 2003 e n. 47846 del 2016, le quali qualificano il mancato o tardivo versamento dei proventi del gioco nei termini stabiliti come una delle violazioni più gravi in cui può incorrere un concessionario del Lotto, in quanto incidente su somme di natura erariale e idonea a compromettere irrimediabilmente l’affidabilità del soggetto nei confronti dell’Amministrazione concedente.
In tale prospettiva, la revoca non assolve a una funzione sanzionatoria in senso stretto, ma costituisce espressione del potere pubblicistico di ritiro dell’affidamento concessorio, a fronte della sopravvenuta inidoneità del concessionario a garantire il corretto svolgimento del servizio.
È dunque inconferente il richiamo, operato dalla ricorrente, al principio del ne bis in idem di matrice convenzionale. Come correttamente osservato dall’Amministrazione, l’operatività di tale principio, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, presuppone la presenza di due sanzioni formalmente o sostanzialmente penali, alla luce dei c.d. criteri Engel (qualificazione giuridica della misura nel diritto interno, natura dell’illecito, grado di severità della sanzione).
Nel caso di specie, nessuno di tali criteri risulta soddisfatto, giacché la revoca della concessione non è qualificata dall’ordinamento interno come sanzione penale, non ha finalità repressiva o afflittiva in senso proprio, ed è funzionale esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione del gioco e alla sicurezza delle entrate erariali.
Peraltro, difetta anche l’identità del fatto richiesta ai fini dell’operatività del ne bis in idem , atteso che le sanzioni pecuniarie sono state irrogate in relazione alle singole violazioni contabili, mentre la revoca è fondata su una valutazione complessiva della condotta del concessionario, della sua reiterazione nel tempo – anche dopo le prime contestazioni – e della conseguente perdita del requisito fiduciario.
Si versa, pertanto, in presenza di due piani ontologicamente distinti: quello della repressione delle singole irregolarità e quello, diverso, della permanenza del rapporto concessorio.
6.3. Le considerazioni che precedono comportano altresì l’infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso: la revoca della concessione non risulta sproporzionata, essendo conseguenza di una condotta reiterata e consapevole di tardivi versamenti di somme di natura erariale, tale da determinare il venir meno del rapporto fiduciario; né il provvedimento risulta fondato su una mera valutazione numerica delle violazioni, avendo l’Amministrazione svolto una valutazione complessiva della condotta della concessionaria, tenendo conto della reiterazione degli inadempimenti, delle modalità dei versamenti e dell’assenza di circostanze oggettive giustificative.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT TR, Presidente
Valerio Bello, Primo Referendario
NO IL, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NO IL | IT TR |
IL SEGRETARIO