TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/05/2026, n. 8616
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione

    L'Amministrazione ha correttamente valorizzato la circostanza che le prime violazioni sono state formalmente contestate già in data 21 marzo 2024, sicché, a partire da tale momento, la ricorrente era pienamente edotta dell'irregolarità della propria condotta. Nonostante ciò, la concessionaria ha continuato a effettuare versamenti tardivi anche nelle settimane successive, dimostrando una reiterazione consapevole delle violazioni, incompatibile con l'applicazione di qualsivoglia meccanismo di unitarietà o continuazione. L'Amministrazione ha inoltre evidenziato che i versamenti non avvenivano tramite RID bancario, bensì mediante bonifico bancario ordinario, modalità che comporta l'intervento diretto del concessionario e la piena conoscenza dei tempi tecnici di esecuzione e di accredito dell'operazione. La normativa di riferimento impone che i proventi del gioco siano versati entro il giovedì successivo alla settimana contabile, mentre dagli atti risulta che i pagamenti venivano regolarmente disposti il giovedì stesso o addirittura il venerdì successivo, con ciò ponendosi già oltre il termine consentito e aggravando ulteriormente il ritardo in ragione dei tempi di valuta propri del bonifico ordinario. In tale contesto, la ricorrente non ha osservato quei minimi obblighi di diligenza e prudenza che possono legittimamente pretendersi da un concessionario che opera quale agente contabile nel settore del gioco pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione del principio del ne bis in idem

    La revoca della concessione non è stata adottata quale duplicazione sanzionatoria rispetto alle pene pecuniarie irrogate per i singoli ritardi, bensì quale conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario a seguito di una condotta reiterata e grave, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa di settore e dalle circolari applicative dell'DM, rimaste pacificamente non impugnate. La revoca non assolve a una funzione sanzionatoria in senso stretto, ma costituisce espressione del potere pubblicistico di ritiro dell'affidamento concessorio, a fronte della sopravvenuta inidoneità del concessionario a garantire il corretto svolgimento del servizio. È dunque inconferente il richiamo al principio del ne bis in idem di matrice convenzionale. Difetta anche l'identità del fatto richiesta ai fini dell'operatività del ne bis in idem, atteso che le sanzioni pecuniarie sono state irrogate in relazione alle singole violazioni contabili, mentre la revoca è fondata su una valutazione complessiva della condotta del concessionario, della sua reiterazione nel tempo e della conseguente perdita del requisito fiduciario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità

    La revoca della concessione non risulta sproporzionata, essendo conseguenza di una condotta reiterata e consapevole di tardivi versamenti di somme di natura erariale, tale da determinare il venir meno del rapporto fiduciario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento della causa tipica

    Il provvedimento non risulta fondato su una mera valutazione numerica delle violazioni, avendo l'Amministrazione svolto una valutazione complessiva della condotta della concessionaria, tenendo conto della reiterazione degli inadempimenti, delle modalità dei versamenti e dell'assenza di circostanze oggettive giustificative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 11/05/2026, n. 8616
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8616
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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