Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1539/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1539/2023, promosso da:
(CF ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Fabiana Milone (CF e Filippo C.F._2
Distasio (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via C.F._3
Avigliana n. 45.
ATTRICE contro
CF , con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21 e, per essa, quale CP_1 P.IVA_1 procuratrice, CF , con sede legale in Milano (MI), via Caldera Controparte_2 P.IVA_2
21, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio Mario Corelli (CF ) in Torino, C.F._5 corso Galileo Ferraris n. 73
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, per essa CP_1 [...]
, in persona dei suoi procuratori muniti di poteri firma, per i motivi di cui all'atto di CP_2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, alle successive memorie istruttorie e ai verbali di udienza.
Nel merito in via principale
Respingere per l'effetto le domande tutte ex adverso formulate, dichiarando nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo in tale sede opposto, in quanto infondato in fatto e diritto, revocando il medesimo e dichiarando conseguentemente che nessuna somma è dovuta. pagina 1 di 5
Per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze e domande formulate in via preliminare e principale, contenere la condanna nei limiti del giusto e del provato.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio.
Con riserva di ogni diritto ed azione nascente dal contratto nei confronti dell'obbligato principale Sig.
.” Controparte_3
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 8265/2022– R.G.
19357/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il la Signora al pagamento della minor somma che Parte_1 dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto è il n. 8265/2022 del 15/11/2022, emesso dal Tribunale di Torino il
12/11/2022 e notificato il 14/12/2022, con il quale è stato ingiunto al e Controparte_3 Parte_1 il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 33.357,11 in linea capitale, oltre interessi,
[...] spese ed accessori.
Il credito trae origine dal contratto di finanziamento n. 14350450, stipulato dai due debitori ingiunti, quali obbligati in solido, con ed asseritamente oggetto di cessione in favore di Controparte_4 [...] nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Controparte_5
2. ha proposto opposizione eccependo, in sintesi, il mancato esperimento del Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria, la carenza di prova scritta del credito e la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
Più precisamente, con riguardo agli ultimi due motivi di opposizione, essa:
- sostiene che l'unico documento prodotto in sede monitoria, cioè l'estratto conto certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del T.U.B. non sia di per sé idoneo a costituire prova della pretesa creditoria;
- osserva che parte opposta non ha neppure fornito alcuna prova di aver acquistato davvero il credito, non potendo il relativo onere probatorio ritenersi assolto dalla sola produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
3. In prima udienza, nella contumacia della convenuta, sono stati assegnati i termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 5 4. Nelle more, con atto depositato il 29/09/2023, si è costituita tardivamente in qualità CP_1 di avente causa di a seguito di atto di scissione. Controparte_5
Essa contesta le deduzioni di parte opponente, e in particolare sostiene che:
- l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993, non solo ha valore di prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma avrebbe anche l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c., assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente efficacia probatoria (cita al riguardo “ex multis, Cass. 28 maggio 2009, n. 12509”);
- ritiene raggiunta la prova della cessione del credito in favore di in Controparte_2 virtù della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB, sostenendo che grazie ad esso “la Cessionaria è assolta anche dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo di conseguenza tale cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa”, e richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
5. Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., non sono state ammesse le prove richiesta da parte opponente, perché superflue ai fini della decisione, ed è stata fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, con ordinanza del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
Per parte opposta le memorie di discussione sono state depositate da , che il Controparte_6
31.10.2024 ha incorporato CP_1
6. E' infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per la procedura di mediazione obbligatoria.
Infatti, il tentativo di mediazione è stato esperito, seppur tardivamente rispetto al termine indicato dal giudice, ma comunque entro l'udienza fissata per la prosecuzione, e di conseguenza senza alcun pregiudizio per la celerità del procedimento.
7) Invece, è fondata l'eccezione relativa alla carenza di prova della titolarità del credito in capo a
Controparte_2
Al riguardo, l'onere della prova della cessione ricade ovviamente sul cessionario che azioni il credito, e non basta ad assolverlo il mero adempimento formale della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB.
Questo perché la legge ricollega a tale formalità unicamente l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non certo di esentarlo dal fornire la prova della titolarità del credito. pagina 3 di 5 Pertanto di fronte ad operazioni di cessioni di credito in blocco, se il debitore contesta la legittimazione del cessionario questi deve fornire la prova di aver acquistato il credito (cfr. Cass. Sent. 4116/2016,
Ord. 24798/2020). Tale prova può anche ricavarsi dall'avviso pubblicato in G.U., ma solo se lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a dimostrare senza incertezza che il credito contestato è incluso tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. Ord. 3405/2024, Ord. 21821/2023). In caso contrario, la prova dovrà essere fornita con altri strumenti.
Nella fattispecie, dalla narrativa del ricorso monitorio, richiamata negli atti di questo procedimento senza ulteriori precisazioni, avrebbe acquistato il credito con atto di cessione del Controparte_5
12.4.2019, ed il cui avviso sarebbe stato pubblicato in G.U. del 18.4.2019. Ancora in comparsa conclusionale, la parte opposta rappresenta che “la cessione del credito intervenuta tra la CP_4
e la è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18.04.2019 - foglio
[...] Controparte_7 delle inserzioni n. 46, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio)”.
Sulla base del fascicolo monitorio ridepositato in questa sede, emerge che a sostegno del ricorso
[...] ha prodotto la comunicazione della cessione inviata all'opponente il 13.4.2021, Controparte_5
l'estratto conto ex art. 50 TUB, copia di quattro numeri della Gazzetta Ufficiale, contenenti ciascuno pubblicazioni di avviso ex art. 58 TUB in favore di Precisamente, le Gazzette Controparte_5
Ufficiali foglio inserzioni n. 49 del 23.4.2020, n. 77 2.7.2019, n. 116 del 3.10.2019 e n. 149 del
19.12.2019, quindi nessuna che coincida quella citata in narrativa, n. 46 del 18.4.2019.
Inoltre, la parte opposta non precisa quale sarebbe quella rilevante tra le quattro pubblicate, né questo può essere desunto dal tenore delle stesse, che fanno tutte riferimento ad un “accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 10 aprile 2019”, non il 12.4.2019, e ad atti di “cessione successivo di crediti individuabili in blocco”, conclusi ciascuno in data diversa e successiva al 10 aprile 2019.
Infine, non è prodotto nient'altro, neppure in questo procedimento, e in particolare parte convenuta in opposizione non produce né il contratto da cui sarebbe sorto il credito azionato né l'accordo quadro di cessione né i successivi atti di individuazione dei crediti ceduti cui fanno riferimento gli avvisi in G.U. citati.
Su queste basi, non è possibile ritenere raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla convenuta.
Infatti, posto che essa non offre alcun elemento diverso dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come sopra osservato, per ritenere fondata la pretesa della convenuta, lo stesso avviso dovrebbe essere idoneo a dimostrare in modo univoco che il singolo rapporto in esame rientra nella cessione in blocco.
Nella fattispecie, invece, in primo luogo non è neppure possibile comprendere quale dei quattro avvisi prodotti dovrebbe essere quello che avrebbe concretizzato la cessione del rapporto dedotto in giudizio, ed in ogni caso, nessuno dei quattro avvisi prodotti, per il suo contenuto, sarebbe da solo idoneo a dimostrare l'inclusione di un determinato rapporto nella cessione in blocco.
Infatti, ciascuno di essi, nell'individuazione dei rapporti oggetto di trasferimento, fa riferimento prima di tutto all'elenco contenuto nell'atto di cessione successivo all'accordo quadro, poi alla natura del rapporto (sorto “da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura”) e infine all'esistenza di una serie di criteri vari, da valutarsi tutti ad una determinata data.
pagina 4 di 5 E' evidente allora che l'inclusione di un determinato credito nei vari atti di cessione non possa essere accertata solo sulla base di questo, in assenza del contratto di finanziamento, del contratto di cessione dei crediti e del relativo elenco dei crediti che vi sono inclusi.
8) In assenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra questione è assorbita.
9) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, a quelli minimi per la fase di trattazione, non essendovi stata alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accerta la mancanza di titolarità del credito in capo a e ai suoi aventi causa, e per Controparte_5
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8265/2022 del 15/11/2022.
Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di Controparte_5 CP_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in misura di € 6.500, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella
[...] misura del 15%.
Torino, 21 gennaio 2024
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 5 di 5