CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza del 18 giugno 2025 in ep,grafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Cane° nei confronti di NZ IN, all'esito del giudizio abereviatc, app cava;
a diminuzione della metà per la scelta del rito abbreviato suHa pena siccome determinata dai Tribunale, trattandosi di contravvenzione, e coro'rrnava rei restc la sentenza appellata. 2. NZ Capo& ino è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada, perché, in data 17/07/2021 cireclava in Rocca De Baldi (CN) alla guida dell'autovettura Fiat 500 targata -1-.
2.AD io stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ,do soalo accertaeo un tasso ,alcolemico di 1,55 grammi per litro e di 1,60 ,Ji-dn. -ìrrii per ltro nelle due campionature eseguite rispettivamente alle ore 04,17 e alle ore 04,23, e quindi in orario notturno e provocava un incidente stradale„,. urto7do con ,o il guard-rail della strada provinciale. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha p.r000sto ricorso per cassEzione NZ IN, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due melHei di ricorso. 3.1. Con il prime motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà • r lifesta illocicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, ett. e), cod. proc. per., per avere la sentenza impugnata attribuito valore di piena prova alla testinonianza resa dai verbalizzanti in ordine alla corretta funzionalità de '' .3pparecr_laio etilometro„ senza considerare che il verbale di accertamento è privo d fede prvileOata sotto tale aspetto tecnico e alla luce della durata della espe,yzione alvaolare indicata nello scontrino dell'alcoltest. Profilo, questo, ritec irto ass Drbente tispetto al mancato avviso ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e i_14 disp, ott. cod proc. pen. Lamenta, inoltre, l'impossibilità oggettiva che i Cara'linieri cella stazione di Morozzo (CN) avessero visto l'autovettura andare a zig o gessen intervenut in locc solo successivamente, 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, cortradditr_orietà o manifesta illogicità della .
7 -notivazione, ex art. 606, comma 1, lete cod. proc. Deo., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza agai- evante Oeil'ave - provocato nn incidente stradale, ir contrasto con le dic urazicn rese dal consulente di parte dott. Garelli, da cui emergevano: la ciroo;
Canza ,:ae la p ,-ofonda fenditura dell'asfalto presente S'il luogo del sinistro eoio deva con il lin-, te della linea t mar( ..ine destro della carreggiata e non era 2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 3635 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 28/11/2025 con-raletamente al di là della striscia bianca come ritenuto dai giudici di merito, 0' ,eoltre, ron era coerente con la traiettoria del guardrail, e quindi costituiva una situazione di pericolosità e di evidente insidia, non segnalata e imDrevedibile, per qualunque autovettura la calpestasse con l'intero penumatico ruota notoriamente più largo della striscia bianca di linea continua;
la mancanza di iIuminazione nel tratto curvilineo;
la mancanza della linea di rrle .:yeha, che aveva indotto l'imputato a tenere il più possibile il margine destro de carregmata;
!a velocità di marcia dell'autovettura, da ritenersi modesta in non si era attivato l'airbag che sulla Fiat 500 elettrica scoppiava a 30 Krri/r e alla luce dei AN riportati dall'autovettura. 4, Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Luca TAMPIERI, ha requisitoria scritta, alla quale si è riportato nella trattazione orale, chcd endo il i -igetto Ce , ricorso. 5. La :,:fesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni rassegnate da Procura_ore gererale nella quale, ricKamando i motivi di doglianza, ha insjstito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supe ra il vaglio di ammissibilità. 2. Il prin o motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in terna di giudizio di •Et3sazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fata: posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nue , , e diva -si parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esp' cativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04 , 11/2020„ dea. 2C21, F., Rv. 280601 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione lC aossilita di una nuova valutazione dele risultanze acquisite da contrapporre a qc:elia effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure „ ,,neeessa Icgica, dei Cati processuali o una diversa ricostruzone storica dei fatti er diverso giudizic di ri l evanza c comuncR e di attendibilità delle fonti di prova (,See. 2, n, 91.0E dei 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - Cl Sez. 3, n. 18521 de 1/01/20,18, Ferri, Rv, 273217. in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili cersure attirati a eizi della motivazione di,fersi dalla sua riancanza, dalla sua rnEni.resta il'ogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le dogLanze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di o_ntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollec itano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle die - ;e prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui )unti eell'atterdibilità, dela credibilità, dello spessore della valenza proeatoria cel singoo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interterenza con la valitazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 91HG del 1.:702/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262955) Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, la doglianza del ricorrente relativa ai corretto funzionamento dell'alcoltest, formulata con il primo mc co, costituisce cersura di merito inammissibile nel giudiz o di legittimità. Peraltro, la censura', si palesa manifestamente infondata, non apprezzandosi nak-..- motivazione della sentenza impugnata alcuna mancanza, contraddittorietà o ne iifesta illocicità stdacabile da questa Corte. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva, coerente, certamente non rn2ni'estarnente illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, ha osservato che nel caso di specie l'unico elemento concreto dedotto riguardo a un rr perfe7jone nella misurazione concerne il primo test, che si sarebbe esaurito in ar solo minuto, e ha correttamente ritenuto che tale dato è neutro, dal nac mento con per I espirazione dell'aria alveolare non occorre più di qualche se( cncio e quindi tale operazione può terminare nello stesso minuto in cui è ini:Oata. La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che l'imputato non ha chiesto di quisire il libretto rnetrologico dell'apparecchio né di escutere il dirigente del reperto addetto ai centrolh. La mct:vazione della sentenza di appello è conforme al più recente e consolidato : .-ientarnento della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di guida in stato di eobrezza. 'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova deThmologazione ceVetlonietro e della sua sottoposizione alle verifiche pe »eliche pev ste lana legge à ,configura IL nel solo caso in cui l'imputato abcD assolte all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del dure funzioearnento Cell'apparec.chio, e cne non può risolversi nella richiesta di 255; , e portato a conoscenza dei dari relativi all'omologazione e alle revisioni, non a.v io tali dati di per sé rilievc probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di elo.:a=azza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01) La gitrisprudenza di legittimità ha, boe osservato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, esito positk,o dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza -- Stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente alla orrologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa de rnputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o Linattualita dei prescritti cont -olli, tramite l'escussione del dirigente de reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico de • etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, R. 282659 - 01). E ancora, in tema di guida in state di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova cell'omologazione dell'etilometro e della sua soltoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strdda, nel scio caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'el'Eatuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera ricista de predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'oilologazione e ala revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29d13/2024. Sacchetti, Rv. 286500 - 01). Quanto, poi, alla doglianza„ anch'essa formulata con il primo motivo, relativa al reancato avviso ex artt 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. con _ proc. pen.„ dal 'a motivazione della sentenza della Corre di appello risulta che oli ope -ant hanno avvisato imputato del diritto di farsi assistere da un d i f 1;u-e d. Cd DA e che la Corte territoriale ha considerato irrilevante la riseo;
ta daae osse -vando che, peraltro, l'eventuale nullità, a redime intermedio, sarebbe stata sanata dalla richiesta del rito abbreviato. La medvazione della Corte di appello è conforme a consolidata e3i1. spruder7a di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la \dc ;..daone dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un diferi3ore di fiducia al conducente da sottoporre a prelevo ematico presso una streetura ranLaria finalizzatb all'accertamento del tasso alcolemico esci e siva me nte su richiesta dal a polizia giudiziaria, determina una nullità di orsoe gere -ale a regime intermedio che pue essere ternpest vamente dedotta, a no.Taa dei combinato lisposto degH artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fina 31 momento della deliberazione dePa sentenza di primo grado (Sez. U, n. 1E396 del 29/01/2015, Bianchi, P.v. 26:3023 - 01; Sez. 4, n. 37794 del 2310/2025 Locateli, Rv. 288701. - 01; Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Rv. 277511 - 01; Sec. 4 ; n. 37795 del 17/05/2019, Venditto, ,Rv. Lad'rt: (1t. 7 275675 - 01), ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 d cod. proc. nea., dualore l'imputato ferrnuit uno idchiee3tc di rico abh.revialo (Sez. 4, n. 40550 de: :3/11/2021 Matn Rv. 282, -.202 e CI;
Sez. 4, n. 24037 del 28/02/2018, 5 Massudi, RV. 272959 01; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609 - 01). Infine, anche a doglianza relativa ala attendibilità dei carabinieri della stEz one di Morozzc, contestata dal ricorrente, costituisce censura di merito inammissibie nel gudizio di legittimità ed è, peraltro, superata dai risultati de l'accertamento alcolmetrico. 3. Il secondo rroavo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo consokata giurisprudenza di legittimità, in terna di guida in stato di .eabrezza„ ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, con la 2-bis, cod, strada, deve intendersi per incidente.. stradale qualsiasi ava::aimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della cina:lazione, possa provocare pericolo ala collettività, senza che assuma l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21./C•5/2019. Rv. 275872 - 01; Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620 - 01a In particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della coi eurabilita della circostanza aggravante dell'aver causato un incidente, oresii ,sta dad'art. 126, comma 2-ois, cod, strada, nella nozione di incidente stradale sor,c da riconprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua 'Fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti né i dar', alle persone né i AN alle cose, con la conseguenza che è sufficiente aln::•aasi„ parche sunificativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a dE:erminare AN (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557 - 01; Se. 4, n. 36777 dei 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419 - 01; Sez. 4, n. 42488 de i '9/09/2012, Pititto, Rv. 253734 - 01). La sentenza del ,a Corte di appello, con motivazione sinteUca ma esaustiva, con- Ente e nen manifestamente illogica, ha rilevato che il dislivello si collocava al di à iella str scaa bianca continua delimitante il margine destro della carreggiata e ha quindi ,- itenuto che, se l'imputato avesse tenuto una corretta direzione di va a, rimanendo all'interno della carreggiata delimitata dalla striscia bianca, no lo avrenbe ur':.ato; di talché la perdita di controllo del mezzo e lo sba - damento a! di là della striscia continua non erano riconducibili a una insidia irnarevedibile della strada (del resto nota all'imputato, il quale risiedeva nello stes.37) piccolo Comune in cui era avvenuto l'incidente), ma allo stato di alterazione nei Capinelino e alla sua ridotta capacita, a caúsa della pregressa assuazione di bevande alcohche, di porre in essere manovre di emergenza idc 'te a evitare I sinistro. 6 Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra, riportata e le doglianze con cui lamenta il posizionamento della linea di margine destro della carreggiata proprio ai margini della profonda fenditura deasfalto presente sul luogo del sinistro;
Innesistenza della linea di mezzeria e la mancata valutazione della velocità di marcia dell'autovettura, costituiscono censure di rnerito inammissibili n& giudizio di legittimità, che, in ogni caso, non esdAiJono il nesso e7.iologico tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione de: rizorrente. 4. Alla dichiarazone di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa I ore del[a lassa date ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa nun:o alla cAusa di . namrnissibiltà (Corte cost. n. 186/2000 .).
P.Q.M.
Dichiara inammissib le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e Cella somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. Cosi jeciso I 28/11/ 7 025.
a diminuzione della metà per la scelta del rito abbreviato suHa pena siccome determinata dai Tribunale, trattandosi di contravvenzione, e coro'rrnava rei restc la sentenza appellata. 2. NZ Capo& ino è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada, perché, in data 17/07/2021 cireclava in Rocca De Baldi (CN) alla guida dell'autovettura Fiat 500 targata -1-.
2.AD io stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ,do soalo accertaeo un tasso ,alcolemico di 1,55 grammi per litro e di 1,60 ,Ji-dn. -ìrrii per ltro nelle due campionature eseguite rispettivamente alle ore 04,17 e alle ore 04,23, e quindi in orario notturno e provocava un incidente stradale„,. urto7do con ,o il guard-rail della strada provinciale. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha p.r000sto ricorso per cassEzione NZ IN, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due melHei di ricorso. 3.1. Con il prime motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà • r lifesta illocicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, ett. e), cod. proc. per., per avere la sentenza impugnata attribuito valore di piena prova alla testinonianza resa dai verbalizzanti in ordine alla corretta funzionalità de '' .3pparecr_laio etilometro„ senza considerare che il verbale di accertamento è privo d fede prvileOata sotto tale aspetto tecnico e alla luce della durata della espe,yzione alvaolare indicata nello scontrino dell'alcoltest. Profilo, questo, ritec irto ass Drbente tispetto al mancato avviso ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e i_14 disp, ott. cod proc. pen. Lamenta, inoltre, l'impossibilità oggettiva che i Cara'linieri cella stazione di Morozzo (CN) avessero visto l'autovettura andare a zig o gessen intervenut in locc solo successivamente, 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, cortradditr_orietà o manifesta illogicità della .
7 -notivazione, ex art. 606, comma 1, lete cod. proc. Deo., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza agai- evante Oeil'ave - provocato nn incidente stradale, ir contrasto con le dic urazicn rese dal consulente di parte dott. Garelli, da cui emergevano: la ciroo;
Canza ,:ae la p ,-ofonda fenditura dell'asfalto presente S'il luogo del sinistro eoio deva con il lin-, te della linea t mar( ..ine destro della carreggiata e non era 2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 3635 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 28/11/2025 con-raletamente al di là della striscia bianca come ritenuto dai giudici di merito, 0' ,eoltre, ron era coerente con la traiettoria del guardrail, e quindi costituiva una situazione di pericolosità e di evidente insidia, non segnalata e imDrevedibile, per qualunque autovettura la calpestasse con l'intero penumatico ruota notoriamente più largo della striscia bianca di linea continua;
la mancanza di iIuminazione nel tratto curvilineo;
la mancanza della linea di rrle .:yeha, che aveva indotto l'imputato a tenere il più possibile il margine destro de carregmata;
!a velocità di marcia dell'autovettura, da ritenersi modesta in non si era attivato l'airbag che sulla Fiat 500 elettrica scoppiava a 30 Krri/r e alla luce dei AN riportati dall'autovettura. 4, Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Luca TAMPIERI, ha requisitoria scritta, alla quale si è riportato nella trattazione orale, chcd endo il i -igetto Ce , ricorso. 5. La :,:fesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni rassegnate da Procura_ore gererale nella quale, ricKamando i motivi di doglianza, ha insjstito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supe ra il vaglio di ammissibilità. 2. Il prin o motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in terna di giudizio di •Et3sazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fata: posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nue , , e diva -si parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esp' cativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04 , 11/2020„ dea. 2C21, F., Rv. 280601 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione lC aossilita di una nuova valutazione dele risultanze acquisite da contrapporre a qc:elia effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure „ ,,neeessa Icgica, dei Cati processuali o una diversa ricostruzone storica dei fatti er diverso giudizic di ri l evanza c comuncR e di attendibilità delle fonti di prova (,See. 2, n, 91.0E dei 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - Cl Sez. 3, n. 18521 de 1/01/20,18, Ferri, Rv, 273217. in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili cersure attirati a eizi della motivazione di,fersi dalla sua riancanza, dalla sua rnEni.resta il'ogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le dogLanze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di o_ntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollec itano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle die - ;e prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui )unti eell'atterdibilità, dela credibilità, dello spessore della valenza proeatoria cel singoo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interterenza con la valitazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 91HG del 1.:702/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262955) Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, la doglianza del ricorrente relativa ai corretto funzionamento dell'alcoltest, formulata con il primo mc co, costituisce cersura di merito inammissibile nel giudiz o di legittimità. Peraltro, la censura', si palesa manifestamente infondata, non apprezzandosi nak-..- motivazione della sentenza impugnata alcuna mancanza, contraddittorietà o ne iifesta illocicità stdacabile da questa Corte. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva, coerente, certamente non rn2ni'estarnente illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, ha osservato che nel caso di specie l'unico elemento concreto dedotto riguardo a un rr perfe7jone nella misurazione concerne il primo test, che si sarebbe esaurito in ar solo minuto, e ha correttamente ritenuto che tale dato è neutro, dal nac mento con per I espirazione dell'aria alveolare non occorre più di qualche se( cncio e quindi tale operazione può terminare nello stesso minuto in cui è ini:Oata. La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che l'imputato non ha chiesto di quisire il libretto rnetrologico dell'apparecchio né di escutere il dirigente del reperto addetto ai centrolh. La mct:vazione della sentenza di appello è conforme al più recente e consolidato : .-ientarnento della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di guida in stato di eobrezza. 'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova deThmologazione ceVetlonietro e della sua sottoposizione alle verifiche pe »eliche pev ste lana legge à ,configura IL nel solo caso in cui l'imputato abcD assolte all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del dure funzioearnento Cell'apparec.chio, e cne non può risolversi nella richiesta di 255; , e portato a conoscenza dei dari relativi all'omologazione e alle revisioni, non a.v io tali dati di per sé rilievc probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di elo.:a=azza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01) La gitrisprudenza di legittimità ha, boe osservato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, esito positk,o dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza -- Stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente alla orrologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa de rnputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o Linattualita dei prescritti cont -olli, tramite l'escussione del dirigente de reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico de • etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, R. 282659 - 01). E ancora, in tema di guida in state di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova cell'omologazione dell'etilometro e della sua soltoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strdda, nel scio caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'el'Eatuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera ricista de predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'oilologazione e ala revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29d13/2024. Sacchetti, Rv. 286500 - 01). Quanto, poi, alla doglianza„ anch'essa formulata con il primo motivo, relativa al reancato avviso ex artt 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. con _ proc. pen.„ dal 'a motivazione della sentenza della Corre di appello risulta che oli ope -ant hanno avvisato imputato del diritto di farsi assistere da un d i f 1;u-e d. Cd DA e che la Corte territoriale ha considerato irrilevante la riseo;
ta daae osse -vando che, peraltro, l'eventuale nullità, a redime intermedio, sarebbe stata sanata dalla richiesta del rito abbreviato. La medvazione della Corte di appello è conforme a consolidata e3i1. spruder7a di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la \dc ;..daone dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un diferi3ore di fiducia al conducente da sottoporre a prelevo ematico presso una streetura ranLaria finalizzatb all'accertamento del tasso alcolemico esci e siva me nte su richiesta dal a polizia giudiziaria, determina una nullità di orsoe gere -ale a regime intermedio che pue essere ternpest vamente dedotta, a no.Taa dei combinato lisposto degH artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fina 31 momento della deliberazione dePa sentenza di primo grado (Sez. U, n. 1E396 del 29/01/2015, Bianchi, P.v. 26:3023 - 01; Sez. 4, n. 37794 del 2310/2025 Locateli, Rv. 288701. - 01; Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Rv. 277511 - 01; Sec. 4 ; n. 37795 del 17/05/2019, Venditto, ,Rv. Lad'rt: (1t. 7 275675 - 01), ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 d cod. proc. nea., dualore l'imputato ferrnuit uno idchiee3tc di rico abh.revialo (Sez. 4, n. 40550 de: :3/11/2021 Matn Rv. 282, -.202 e CI;
Sez. 4, n. 24037 del 28/02/2018, 5 Massudi, RV. 272959 01; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609 - 01). Infine, anche a doglianza relativa ala attendibilità dei carabinieri della stEz one di Morozzc, contestata dal ricorrente, costituisce censura di merito inammissibie nel gudizio di legittimità ed è, peraltro, superata dai risultati de l'accertamento alcolmetrico. 3. Il secondo rroavo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo consokata giurisprudenza di legittimità, in terna di guida in stato di .eabrezza„ ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, con la 2-bis, cod, strada, deve intendersi per incidente.. stradale qualsiasi ava::aimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della cina:lazione, possa provocare pericolo ala collettività, senza che assuma l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21./C•5/2019. Rv. 275872 - 01; Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620 - 01a In particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della coi eurabilita della circostanza aggravante dell'aver causato un incidente, oresii ,sta dad'art. 126, comma 2-ois, cod, strada, nella nozione di incidente stradale sor,c da riconprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua 'Fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti né i dar', alle persone né i AN alle cose, con la conseguenza che è sufficiente aln::•aasi„ parche sunificativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a dE:erminare AN (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557 - 01; Se. 4, n. 36777 dei 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419 - 01; Sez. 4, n. 42488 de i '9/09/2012, Pititto, Rv. 253734 - 01). La sentenza del ,a Corte di appello, con motivazione sinteUca ma esaustiva, con- Ente e nen manifestamente illogica, ha rilevato che il dislivello si collocava al di à iella str scaa bianca continua delimitante il margine destro della carreggiata e ha quindi ,- itenuto che, se l'imputato avesse tenuto una corretta direzione di va a, rimanendo all'interno della carreggiata delimitata dalla striscia bianca, no lo avrenbe ur':.ato; di talché la perdita di controllo del mezzo e lo sba - damento a! di là della striscia continua non erano riconducibili a una insidia irnarevedibile della strada (del resto nota all'imputato, il quale risiedeva nello stes.37) piccolo Comune in cui era avvenuto l'incidente), ma allo stato di alterazione nei Capinelino e alla sua ridotta capacita, a caúsa della pregressa assuazione di bevande alcohche, di porre in essere manovre di emergenza idc 'te a evitare I sinistro. 6 Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra, riportata e le doglianze con cui lamenta il posizionamento della linea di margine destro della carreggiata proprio ai margini della profonda fenditura deasfalto presente sul luogo del sinistro;
Innesistenza della linea di mezzeria e la mancata valutazione della velocità di marcia dell'autovettura, costituiscono censure di rnerito inammissibili n& giudizio di legittimità, che, in ogni caso, non esdAiJono il nesso e7.iologico tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione de: rizorrente. 4. Alla dichiarazone di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa I ore del[a lassa date ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa nun:o alla cAusa di . namrnissibiltà (Corte cost. n. 186/2000 .).
P.Q.M.
Dichiara inammissib le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e Cella somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. Cosi jeciso I 28/11/ 7 025.