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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150/ 2025 RG, introdotta da
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] – cittadina italiana;
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente alla Località Montecimbalo – cittadino italiano;
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'AVV. ELEONORA SPAGNOLO (cod. fisc.
– pec – telefax C.F._3 Email_1
0761322444) del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliati in Tarquinia alla Via Madonna del Pianto n. 128 presso l'AVV. SPAGNOLO, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 17.7.2025 i signori e Controparte_1 Parte_1
adìvano il Tribunale per sentir regolamentare i rapporti con i figli minori,
[...] Per_1
(cod. fisc. e (cod. fisc. entrambe C.F._4 Per_2 C.F._5 nate a Roma il 27.1.2022 dalla relazione sentimentale intrattenuta tra i due ed interrotta . Premettevano al riguardo che , a seguito dell'interruzione della relazione sentimentale, avvenuta nell'ottobre del 2022, il Sig. , d'accordo con la Sig.ra aveva CP_1 Pt_1 lasciato la casa familiare sita in Tarquinia alla Via Antica n. 25 (di proprietà del Sig.
[...]
padre della ricorrente) e si era trasferito nell'abitazione dei propri genitori, in Per_3
Tarquinia alla Loc.tà Montecimbalo, dove tuttora risiedeva. Rappresentavano che , nonostante la fine della propria relazione, avevano un ottimo rapporto e gestivano serenamente le bambine, collocate presso l'abitazione materna ma che frequentavano stabilmente il padre. I ricorrenti rappresentavano la volontà di non riconciliarsi e presentavano al Tribunale richieste congiunte in ordine al diritto di visita e mantenimento delle minori. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150/ 2025 R.G.V.G., così decide:
1) le figlie minori e vengano affidate Persona_4 Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale assieme alla madre nell'abitazione sita in Tarquinia alla Via Antica n. 25. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
2) il padre terrà con sé le figlie la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e, previo accordo con la madre, sarà libero di vederle e tenerle con sé quando vorrà. In ipotesi di disaccordo, il padre terrà con sé le figlie il martedì, dall'uscita da scuola, e le riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20:00, e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. In ordine alle festività verrà applicato il principio dell'alternanza, senza pernotto presso l'abitazione paterna.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e , l'importo mensile complessivo di € 500,00 Per_2 Per_1
(€ 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile ISTAT, che dovrà essere versato entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN [...], oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia.
L'assegno unico, stante la concorde richiesta in tal senso delle parti, continuerà ad essere integralmente percepito dalla Sig.ra ella misura del 100%”. Parte_1
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150/ 2025 RG, introdotta da
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] – cittadina italiana;
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente alla Località Montecimbalo – cittadino italiano;
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'AVV. ELEONORA SPAGNOLO (cod. fisc.
– pec – telefax C.F._3 Email_1
0761322444) del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliati in Tarquinia alla Via Madonna del Pianto n. 128 presso l'AVV. SPAGNOLO, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 17.7.2025 i signori e Controparte_1 Parte_1
adìvano il Tribunale per sentir regolamentare i rapporti con i figli minori,
[...] Per_1
(cod. fisc. e (cod. fisc. entrambe C.F._4 Per_2 C.F._5 nate a Roma il 27.1.2022 dalla relazione sentimentale intrattenuta tra i due ed interrotta . Premettevano al riguardo che , a seguito dell'interruzione della relazione sentimentale, avvenuta nell'ottobre del 2022, il Sig. , d'accordo con la Sig.ra aveva CP_1 Pt_1 lasciato la casa familiare sita in Tarquinia alla Via Antica n. 25 (di proprietà del Sig.
[...]
padre della ricorrente) e si era trasferito nell'abitazione dei propri genitori, in Per_3
Tarquinia alla Loc.tà Montecimbalo, dove tuttora risiedeva. Rappresentavano che , nonostante la fine della propria relazione, avevano un ottimo rapporto e gestivano serenamente le bambine, collocate presso l'abitazione materna ma che frequentavano stabilmente il padre. I ricorrenti rappresentavano la volontà di non riconciliarsi e presentavano al Tribunale richieste congiunte in ordine al diritto di visita e mantenimento delle minori. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150/ 2025 R.G.V.G., così decide:
1) le figlie minori e vengano affidate Persona_4 Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale assieme alla madre nell'abitazione sita in Tarquinia alla Via Antica n. 25. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
2) il padre terrà con sé le figlie la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e, previo accordo con la madre, sarà libero di vederle e tenerle con sé quando vorrà. In ipotesi di disaccordo, il padre terrà con sé le figlie il martedì, dall'uscita da scuola, e le riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20:00, e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. In ordine alle festività verrà applicato il principio dell'alternanza, senza pernotto presso l'abitazione paterna.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e , l'importo mensile complessivo di € 500,00 Per_2 Per_1
(€ 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile ISTAT, che dovrà essere versato entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN [...], oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia.
L'assegno unico, stante la concorde richiesta in tal senso delle parti, continuerà ad essere integralmente percepito dalla Sig.ra ella misura del 100%”. Parte_1
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 23/11/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone