Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 962
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    L'avviso di liquidazione non indica una quantificazione di somme a titolo di risarcimento o condanna patrimoniale, né chiarisce quale delle opzioni previste dalla sentenza del TAR sia stata scelta per determinare la base imponibile.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La sentenza del TAR ha accertato solo l'indebita occupazione di immobili e ha ordinato all'Ente di determinarsi, senza quantificare somme a titolo risarcitorio, pertanto l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa.

  • Altro
    Difetto di sottoscrizione

    Il motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Altro
    Carenza del presupposto di legge

    Il motivo è assorbito dagli altri accolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 962
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 962
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo