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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4074/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignore Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-012-SC-000002302-0-011 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, in data 3.07.2025, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, il Comune di Savoca proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio di Catania, contro l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 2024/012/SC/000002302/0/011, in materia di imposta di registro, per la somma di € 18.932,00 notificato il 22 aprile 2025 a mezzo PEC;
e ne chiedeva l'annullamento.
Deduceva che la pretesa impositiva dell'Ufficio muove da una contestazione afferente alla presunta omessa registrazione della Sentenza n. 2302 dep. il 24.06.2024 del T.A.R. Sicilia – Sez. Staccata di Catania resa nel procedimento Reg. Prov. Coll. N. 01222/2023 incardicato dal Sig. Nominativo_1 e altri contro il Ricorrente1.
Eccepiva il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione la insussistenza del presupposto impositivo, la carenza del presupposto di legge.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, essendo fondati due dei motivi di impugnazione e cioè il difetto di motivazione e la insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Savoca ha eccepito la carenza della sussistenza del presupposto impositivo, ai fini dell'imposta di registro, in una misura diversa da quella fissa, in ragione del fatto che la Sentenza n. 2302 del TAR non quantifica in alcun modo somme dovute a titolo di risarcimento nè si pronuncia in termini di valori da assegnare ai beni di cui si discute.
Tale motivo è fondato.
Il pronunciamento del TAR ha accertato solamente l'esistenza di una indebita occupazione degli immobili di proprietà dei ricorrenti in relazione alla quale il Giudice Amministrativo ha disposto a carico dell'Ente
l'ordine di determinarsi fornendo diverse soluzioni operative, a scelta del Comune stesso, ma senza quantificare a suo carico somme a titolo risarcitorio (o per altro titolo) e facendo venire meno dunque qualsiasi idonea base di calcolo ai fini della determinazione dell'imposta in misura proporzionale.
Conseguentemente, stante il tenore letterale della Sentenza TAR n. 2302/2024, non può essere opposta nei confronti dell'Ente alcuna pretesa ai fini dell'imposta di registro diversa ed ulteriore rispetto a quella dovuta in misura fissa, nella misura di € 200,00, tenuto anche conto del fatto che qualsiasi delle tre opzioni dovesse adottare il Comune, comporterebbe comunque un'applicazione dell'imposta di registro, con una conseguente inammissibile duplicazione dell'imposta in relazione alla medesima fattispecie.
Egualmente fondato è il rilievo concernente la illegittimità dell'avviso di liquidazione in oggetto per difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 – art. 3 L. 241/1990.
Dal combinato disposto tra l'art. 7 L. 212/2000 e l'art. 3 L. 241/1990 si evince il principio di diritto secondo cui gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio.
Appare evidente nel caso che ci occupa la carenza di una valida motivazione posta a suffragio delle pretese impositive avanzate.
Dalla lettura della parte motiva dell'Avviso di liquidazione, emerge infatti: “IMPOSTA DOVUTA IN MISURA
PROPORZIONALE DEL 3%, AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA B, (EURO 117.665,00 QUALE VALORE
DELL'AREA + EURO 17.766,00 QUALE DANNO NON PATRIMONIALE + EURO 435.620 QUALE DANNO
PATRIMONIALE).
L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C. 2 DPR 131/86, NON PUÒ ESSERE
INFERIORE ALLA MISURA FISSA)”.
Deve sottolinearsi, sotto tale profilo, che la Sentenza n. 2302/2024 resa dal TAR sez. staccata di Catania portata alla registrazione non indica alcuna quantificazione di importo a titolo di risarcimento né tantomeno alcuna specifica statuizione di condanna a carattere patrimoniale a carico dell'Ente.
E' dunque evidente l'assenza di statuizioni specifiche riguardanti una condanna al pagamento di somme che potrebbero legittimare la tassazione proporzionale delle stesse.
Il Giudice Amministrativo in vero ha semplicemente imposto all'Ente Comunale di determinarsi optando per una delle 3 opzioni fornite in motivazione senza però evidenziare dei valori permettano all'Ufficio di poter determinare la Base imponibile cosi come fatto a mezzo dell'Avviso.
Resta conseguentemente incomprensibile, in base alla lettura dell'atto e della sua motivazione, come l'Ufficio possa essere giunto ad un valore di Euro 631.051,00 su cui poi applicare l'aliquota proporzionale del 3% prevista all'art. 8, comma 1 lett. b) della Tariffa richiamata dall'Ufficio medesimo.
Dalla lettura della sentenza citata emerge, come sopra evidenziato, l'assenza totale di elementi da cui potersi fare discendere una quantificazione dell'imposta cosi come proposta dall'Agenzia.
Inoltre, in considerazione del fatto che il Giudice amministrativo ha fornito 3 diverse opzioni in capo all'Ente
Comunale per procedere all'esecuzione della sentenza TAR, non risulta chiaro quale tra le tre l'Agenzia abbia potuto “scegliere” discrezionalmente come criterio per la determinazione dell'imposta.
Pertanto l'avviso di liquidazione non consente al Comune ricorrente di comprendere le ragioni sottese alla pretesa fiscale stante l'impossibilità di risalire in alcuna maniera ai calcoli adottati dall'Agenzia delle Entrate per individuare l'imposta pretesa.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del Comune ricorrente, liquidate nella somma di € 2.000,00, oltre IVA, CPA, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. UA Nigro Dr. Roberto Cordio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4074/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignore Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-012-SC-000002302-0-011 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, in data 3.07.2025, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, il Comune di Savoca proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio di Catania, contro l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 2024/012/SC/000002302/0/011, in materia di imposta di registro, per la somma di € 18.932,00 notificato il 22 aprile 2025 a mezzo PEC;
e ne chiedeva l'annullamento.
Deduceva che la pretesa impositiva dell'Ufficio muove da una contestazione afferente alla presunta omessa registrazione della Sentenza n. 2302 dep. il 24.06.2024 del T.A.R. Sicilia – Sez. Staccata di Catania resa nel procedimento Reg. Prov. Coll. N. 01222/2023 incardicato dal Sig. Nominativo_1 e altri contro il Ricorrente1.
Eccepiva il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione la insussistenza del presupposto impositivo, la carenza del presupposto di legge.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, essendo fondati due dei motivi di impugnazione e cioè il difetto di motivazione e la insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Savoca ha eccepito la carenza della sussistenza del presupposto impositivo, ai fini dell'imposta di registro, in una misura diversa da quella fissa, in ragione del fatto che la Sentenza n. 2302 del TAR non quantifica in alcun modo somme dovute a titolo di risarcimento nè si pronuncia in termini di valori da assegnare ai beni di cui si discute.
Tale motivo è fondato.
Il pronunciamento del TAR ha accertato solamente l'esistenza di una indebita occupazione degli immobili di proprietà dei ricorrenti in relazione alla quale il Giudice Amministrativo ha disposto a carico dell'Ente
l'ordine di determinarsi fornendo diverse soluzioni operative, a scelta del Comune stesso, ma senza quantificare a suo carico somme a titolo risarcitorio (o per altro titolo) e facendo venire meno dunque qualsiasi idonea base di calcolo ai fini della determinazione dell'imposta in misura proporzionale.
Conseguentemente, stante il tenore letterale della Sentenza TAR n. 2302/2024, non può essere opposta nei confronti dell'Ente alcuna pretesa ai fini dell'imposta di registro diversa ed ulteriore rispetto a quella dovuta in misura fissa, nella misura di € 200,00, tenuto anche conto del fatto che qualsiasi delle tre opzioni dovesse adottare il Comune, comporterebbe comunque un'applicazione dell'imposta di registro, con una conseguente inammissibile duplicazione dell'imposta in relazione alla medesima fattispecie.
Egualmente fondato è il rilievo concernente la illegittimità dell'avviso di liquidazione in oggetto per difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 – art. 3 L. 241/1990.
Dal combinato disposto tra l'art. 7 L. 212/2000 e l'art. 3 L. 241/1990 si evince il principio di diritto secondo cui gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio.
Appare evidente nel caso che ci occupa la carenza di una valida motivazione posta a suffragio delle pretese impositive avanzate.
Dalla lettura della parte motiva dell'Avviso di liquidazione, emerge infatti: “IMPOSTA DOVUTA IN MISURA
PROPORZIONALE DEL 3%, AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA B, (EURO 117.665,00 QUALE VALORE
DELL'AREA + EURO 17.766,00 QUALE DANNO NON PATRIMONIALE + EURO 435.620 QUALE DANNO
PATRIMONIALE).
L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C. 2 DPR 131/86, NON PUÒ ESSERE
INFERIORE ALLA MISURA FISSA)”.
Deve sottolinearsi, sotto tale profilo, che la Sentenza n. 2302/2024 resa dal TAR sez. staccata di Catania portata alla registrazione non indica alcuna quantificazione di importo a titolo di risarcimento né tantomeno alcuna specifica statuizione di condanna a carattere patrimoniale a carico dell'Ente.
E' dunque evidente l'assenza di statuizioni specifiche riguardanti una condanna al pagamento di somme che potrebbero legittimare la tassazione proporzionale delle stesse.
Il Giudice Amministrativo in vero ha semplicemente imposto all'Ente Comunale di determinarsi optando per una delle 3 opzioni fornite in motivazione senza però evidenziare dei valori permettano all'Ufficio di poter determinare la Base imponibile cosi come fatto a mezzo dell'Avviso.
Resta conseguentemente incomprensibile, in base alla lettura dell'atto e della sua motivazione, come l'Ufficio possa essere giunto ad un valore di Euro 631.051,00 su cui poi applicare l'aliquota proporzionale del 3% prevista all'art. 8, comma 1 lett. b) della Tariffa richiamata dall'Ufficio medesimo.
Dalla lettura della sentenza citata emerge, come sopra evidenziato, l'assenza totale di elementi da cui potersi fare discendere una quantificazione dell'imposta cosi come proposta dall'Agenzia.
Inoltre, in considerazione del fatto che il Giudice amministrativo ha fornito 3 diverse opzioni in capo all'Ente
Comunale per procedere all'esecuzione della sentenza TAR, non risulta chiaro quale tra le tre l'Agenzia abbia potuto “scegliere” discrezionalmente come criterio per la determinazione dell'imposta.
Pertanto l'avviso di liquidazione non consente al Comune ricorrente di comprendere le ragioni sottese alla pretesa fiscale stante l'impossibilità di risalire in alcuna maniera ai calcoli adottati dall'Agenzia delle Entrate per individuare l'imposta pretesa.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del Comune ricorrente, liquidate nella somma di € 2.000,00, oltre IVA, CPA, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. UA Nigro Dr. Roberto Cordio