Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al procedente art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.
Alla copertura dell'onere di cui al procedente art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.