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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 605/2025
n. 605/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. ON FR SP - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. NI SI - Giudice Ausiliario Estensore
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1 Ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Pasca;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
“pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Giannoccaro;
nonché
(non costituito) CP_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 06.03.2018 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
e la il primo quale proprietario e conducente CP_2 Controparte_3
dell'autovettura FIAT BRAVO tg. DH122G, la seconda quale impresa assicuratrice per la RCA, al
1 r.g. 605/2025
fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici e morali patiti in occasione del sinistro occorso il
30.03.2017, alle ore 11.00 circa, allorquando, mentre era in bicicletta, all'incrocio tra Via Terni e Via
Fogazzaro, veniva investito sul lato sinistro dall'autovettura che ometteva di rispettare il segnale di
“stop”. A conseguenza, si rendeva necessario il trasporto in Pronto Soccorso, dove veniva diagnosticata una “frattura malleolo tibiale mediale e terzo medio perone sinistro con ricovero per intervento chirurgico di osteosintesi con vite del malleolo tibiale e prognosi iniziale di trenta giorni”,
con postumi successivi. Per tali ragioni chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti, con condanna al pagamento di complessivi Euro 48.184,28, con salvezza per le determinazioni maggiori o minori da accertarsi e vittoria per le spese legali.
Si costituiva in giudizio la adducendo come inveritiera la esposizione dei Controparte_3
fatti in citazione, poiché la bicicletta presentava una deformazione sul lato destro e non già sinistro e finanche le lesioni riportate al piede sinistro fossero compatibili solo con un urto sul lato destro
(determinante una caduta a sinistra) e non con un urto a sinistra. Deduceva, inoltre, come la viabilità percorsa dall'attore, via Terni, fosse munita di apposita pista ciclabile separata dalla viabilità ordinaria, così risultando impossibile il verificarsi dell'incidente secondo le modalità riferite dall'attore; come non risultasse intervento di alcuna Autorità per i rilievi. Concludeva per la infondatezza delle domande attoree e, subordinatamente, la responsabilità concorrente dell'attore;
con ogni conseguenza rispetto alle spese di lite.
Rimaneva contumace l'altro convenuto, . CP_2
La causa veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica medico – legale;
quindi, precisate le conclusioni, passava in decisione.
Con sentenza n. 1821/2022 del 15.06.2022 il Tribunale di Lecce, giudicando incompatibile la dinamica dell'incidente descritta dall'attore con le lesioni dallo stesso subite e, dunque, in mancanza di nesso eziologico tra l'evento denunciato e i danni, rigettava la domanda e compensava le spese processuali tra le parti ad eccezione delle spese di c.t.u., poste a carico dell'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello asserendo come errata la valutazione delle Parte_1
emergenze istruttorie in essa prospettata. Ha altresì riformulato la quantificazione dei danni subiti,
anche reiterando doglianze sulle conclusioni peritali. Ha chiesto in via preliminare riconvocarsi a chiarimenti il consulente tecnico, ovvero rinnovarsi la perizia;
nel merito, ha reiterato l'accertamento della responsabilità di nell'occorso, con ogni conseguenza risarcitoria e di spese. Parte_1
2 r.g. 605/2025
Si è costituita nel presente grado di giudizio la giudicando corretta la Controparte_3
sentenza impugnata e, opponendo le avverse doglianze, ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza;
salvo l'eventuale accertamento della responsabilità concorrente.
Conseguenze di legge per le spese di giudizio.
Precisate le conclusioni e mezzo note scritte, all'udienza del 01.10.2024 la causa è passata in decisione con i termini di rito per le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vengono formulati tre motivi di appello.
Con il primo si contesta la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
Si afferma, in particolare:
a) che il consulente tecnico avrebbe “…verificato come attendibile il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni conseguenti…”;
b) che in sede di dimissione, i sanitari ospedalieri avrebbero indicato essere occorso un “…trauma da incidente stradale…”;
c) il teste avrebbe confermato la dinamica dell'occorso descritta in citazione ed il Tes_1
convenuto , rimasto contumace, non l'avrebbe mai contestata, neanche in sede CP_2
stragiudiziale.
2. Con il secondo motivo di appello si contestano le valutazioni del consulente tecnico per non aver risposto alle osservazioni di parte e riguardanti l'invalidità ed il danno biologico riportati da Pt_1
circostanza che vizierebbero l'elaborato di nullità; con salvezza per la riconvocazione
[...]
dell'esperto.
3) Con il terzo motivo di appello ci si duole perché, in ogni caso, la consulenza non avrebbe riconosciuto l'ulteriore incremento personalizzato del danno morale subito da limitato sia Parte_1
nella propria passione sportiva che nella quotidianità.
4. La Corte, esaminato il primo motivo, giudica non persuasive le argomentazioni che vengono offerte per riformare l'impugnata sentenza.
4.1. L'appellante si dilunga nel ritenere assorbente, rispetto alla incompatibilità tra l'incidente, come descritto da in citazione, e le lesioni dallo stesso subite, la invece loro riferita Parte_1
“attendibilità” affermata dal consulente tecnico dott. . Persona_1
Sfugge, tuttavia, all'appellante, come l'esperto non abbia competenze di indagine sulla dinamica,
3 r.g. 605/2025
limitandosi ad una (astratta) riferibilità delle lesioni ad un evento.
La valutazione sulla fondatezza della domanda, in specie sulla sussistenza del nesso eziologico tra l'evento ed il danno lamentato, appartiene esclusivamente al Giudice, che nella fattispecie non ha rinvenuto agli atti elementi che sarebbero a quello scopo necessari. Invero, la consulenza ha la funzione di confermare l'esistenza di un nesso eziologico il cui preliminare onere probatorio, però, incombe all'attore, così limitandosi il compito dell'esperto a fornire al Giudice l'ausilio di cognizioni tecniche da lui non possedute.
Sicché di certo il c.t.u. non può sopperire alle lacune probatorie circa le modalità di verificazione del sinistro, né sarebbe altrimenti possibile esonerare la parte dalla prova del fatto dedotto e posto a fondamento della domanda.
4.2. Non può affatto apprezzarsi giuridicamente l'annotazione dei sanitari sulla scheda di dimissione ospedaliera (“trauma da incidente stradale”), limitata a riportare quanto dichiarato dalla parte e non certo determinante quale elemento probatorio del fatto.
4.3. Né appare convincente l'unica testimonianza agli atti, alquanto insufficiente poiché non accompagnata da altri elementi a conferma.
4.3.1. Peraltro, la testimonianza in parola non consente di superare le perplessità acutamente sollevate dalla difesa della compagnia assicuratrice convenuta e riguardanti la compatibilità tra l'asserito investimento sul lato sinistro e la caduta a destra, con assoluta mancanza di lesioni sul corpo di Pt_1
sul lato destro nonostante sia stato “strisciato” e trascinato”, secondo quanto riferito dal teste.
[...]
La testimonianza del secondo teste, coniuge di è assolutamente ininfluente rispetto alla Parte_1
dinamica, non avendo assistito all'evento ed essendosi essa limitata al recupero della bicicletta.
4.3.2. In sede di appello non vengono forniti elementi idonei a confutare le motivazioni critiche che, in sentenza, hanno condotto al giudizio di incompatibilità tra la dinamica del sinistro descritta dall'attore e le lesioni dallo stesso subite.
4.3.3. A nulla rileva la mancata costituzione in giudizio del convenuto, la cui scelta processuale non può esimere parte attrice dagli oneri probatori che le competono.
5. Quanto innanzi consente di ritenere assorbito il giudizio sugli altri motivi di appello, giudicandosi del tutto superflua ogni altra considerazione.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
4 r.g. 605/2025
Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio
2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante “pro tempore”, nonché di avverso la sentenza n. 1821/2022 del CP_2
15.06.2022 del Tribunale di Lecce:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, che liquida in Euro 3.500,00 oltre oneri di legge tutti;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(NI SI) (ON FR SP)
5
n. 605/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. ON FR SP - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. NI SI - Giudice Ausiliario Estensore
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1 Ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Pasca;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
“pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Giannoccaro;
nonché
(non costituito) CP_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 06.03.2018 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
e la il primo quale proprietario e conducente CP_2 Controparte_3
dell'autovettura FIAT BRAVO tg. DH122G, la seconda quale impresa assicuratrice per la RCA, al
1 r.g. 605/2025
fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici e morali patiti in occasione del sinistro occorso il
30.03.2017, alle ore 11.00 circa, allorquando, mentre era in bicicletta, all'incrocio tra Via Terni e Via
Fogazzaro, veniva investito sul lato sinistro dall'autovettura che ometteva di rispettare il segnale di
“stop”. A conseguenza, si rendeva necessario il trasporto in Pronto Soccorso, dove veniva diagnosticata una “frattura malleolo tibiale mediale e terzo medio perone sinistro con ricovero per intervento chirurgico di osteosintesi con vite del malleolo tibiale e prognosi iniziale di trenta giorni”,
con postumi successivi. Per tali ragioni chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti, con condanna al pagamento di complessivi Euro 48.184,28, con salvezza per le determinazioni maggiori o minori da accertarsi e vittoria per le spese legali.
Si costituiva in giudizio la adducendo come inveritiera la esposizione dei Controparte_3
fatti in citazione, poiché la bicicletta presentava una deformazione sul lato destro e non già sinistro e finanche le lesioni riportate al piede sinistro fossero compatibili solo con un urto sul lato destro
(determinante una caduta a sinistra) e non con un urto a sinistra. Deduceva, inoltre, come la viabilità percorsa dall'attore, via Terni, fosse munita di apposita pista ciclabile separata dalla viabilità ordinaria, così risultando impossibile il verificarsi dell'incidente secondo le modalità riferite dall'attore; come non risultasse intervento di alcuna Autorità per i rilievi. Concludeva per la infondatezza delle domande attoree e, subordinatamente, la responsabilità concorrente dell'attore;
con ogni conseguenza rispetto alle spese di lite.
Rimaneva contumace l'altro convenuto, . CP_2
La causa veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica medico – legale;
quindi, precisate le conclusioni, passava in decisione.
Con sentenza n. 1821/2022 del 15.06.2022 il Tribunale di Lecce, giudicando incompatibile la dinamica dell'incidente descritta dall'attore con le lesioni dallo stesso subite e, dunque, in mancanza di nesso eziologico tra l'evento denunciato e i danni, rigettava la domanda e compensava le spese processuali tra le parti ad eccezione delle spese di c.t.u., poste a carico dell'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello asserendo come errata la valutazione delle Parte_1
emergenze istruttorie in essa prospettata. Ha altresì riformulato la quantificazione dei danni subiti,
anche reiterando doglianze sulle conclusioni peritali. Ha chiesto in via preliminare riconvocarsi a chiarimenti il consulente tecnico, ovvero rinnovarsi la perizia;
nel merito, ha reiterato l'accertamento della responsabilità di nell'occorso, con ogni conseguenza risarcitoria e di spese. Parte_1
2 r.g. 605/2025
Si è costituita nel presente grado di giudizio la giudicando corretta la Controparte_3
sentenza impugnata e, opponendo le avverse doglianze, ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza;
salvo l'eventuale accertamento della responsabilità concorrente.
Conseguenze di legge per le spese di giudizio.
Precisate le conclusioni e mezzo note scritte, all'udienza del 01.10.2024 la causa è passata in decisione con i termini di rito per le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vengono formulati tre motivi di appello.
Con il primo si contesta la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
Si afferma, in particolare:
a) che il consulente tecnico avrebbe “…verificato come attendibile il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni conseguenti…”;
b) che in sede di dimissione, i sanitari ospedalieri avrebbero indicato essere occorso un “…trauma da incidente stradale…”;
c) il teste avrebbe confermato la dinamica dell'occorso descritta in citazione ed il Tes_1
convenuto , rimasto contumace, non l'avrebbe mai contestata, neanche in sede CP_2
stragiudiziale.
2. Con il secondo motivo di appello si contestano le valutazioni del consulente tecnico per non aver risposto alle osservazioni di parte e riguardanti l'invalidità ed il danno biologico riportati da Pt_1
circostanza che vizierebbero l'elaborato di nullità; con salvezza per la riconvocazione
[...]
dell'esperto.
3) Con il terzo motivo di appello ci si duole perché, in ogni caso, la consulenza non avrebbe riconosciuto l'ulteriore incremento personalizzato del danno morale subito da limitato sia Parte_1
nella propria passione sportiva che nella quotidianità.
4. La Corte, esaminato il primo motivo, giudica non persuasive le argomentazioni che vengono offerte per riformare l'impugnata sentenza.
4.1. L'appellante si dilunga nel ritenere assorbente, rispetto alla incompatibilità tra l'incidente, come descritto da in citazione, e le lesioni dallo stesso subite, la invece loro riferita Parte_1
“attendibilità” affermata dal consulente tecnico dott. . Persona_1
Sfugge, tuttavia, all'appellante, come l'esperto non abbia competenze di indagine sulla dinamica,
3 r.g. 605/2025
limitandosi ad una (astratta) riferibilità delle lesioni ad un evento.
La valutazione sulla fondatezza della domanda, in specie sulla sussistenza del nesso eziologico tra l'evento ed il danno lamentato, appartiene esclusivamente al Giudice, che nella fattispecie non ha rinvenuto agli atti elementi che sarebbero a quello scopo necessari. Invero, la consulenza ha la funzione di confermare l'esistenza di un nesso eziologico il cui preliminare onere probatorio, però, incombe all'attore, così limitandosi il compito dell'esperto a fornire al Giudice l'ausilio di cognizioni tecniche da lui non possedute.
Sicché di certo il c.t.u. non può sopperire alle lacune probatorie circa le modalità di verificazione del sinistro, né sarebbe altrimenti possibile esonerare la parte dalla prova del fatto dedotto e posto a fondamento della domanda.
4.2. Non può affatto apprezzarsi giuridicamente l'annotazione dei sanitari sulla scheda di dimissione ospedaliera (“trauma da incidente stradale”), limitata a riportare quanto dichiarato dalla parte e non certo determinante quale elemento probatorio del fatto.
4.3. Né appare convincente l'unica testimonianza agli atti, alquanto insufficiente poiché non accompagnata da altri elementi a conferma.
4.3.1. Peraltro, la testimonianza in parola non consente di superare le perplessità acutamente sollevate dalla difesa della compagnia assicuratrice convenuta e riguardanti la compatibilità tra l'asserito investimento sul lato sinistro e la caduta a destra, con assoluta mancanza di lesioni sul corpo di Pt_1
sul lato destro nonostante sia stato “strisciato” e trascinato”, secondo quanto riferito dal teste.
[...]
La testimonianza del secondo teste, coniuge di è assolutamente ininfluente rispetto alla Parte_1
dinamica, non avendo assistito all'evento ed essendosi essa limitata al recupero della bicicletta.
4.3.2. In sede di appello non vengono forniti elementi idonei a confutare le motivazioni critiche che, in sentenza, hanno condotto al giudizio di incompatibilità tra la dinamica del sinistro descritta dall'attore e le lesioni dallo stesso subite.
4.3.3. A nulla rileva la mancata costituzione in giudizio del convenuto, la cui scelta processuale non può esimere parte attrice dagli oneri probatori che le competono.
5. Quanto innanzi consente di ritenere assorbito il giudizio sugli altri motivi di appello, giudicandosi del tutto superflua ogni altra considerazione.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
4 r.g. 605/2025
Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio
2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante “pro tempore”, nonché di avverso la sentenza n. 1821/2022 del CP_2
15.06.2022 del Tribunale di Lecce:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, che liquida in Euro 3.500,00 oltre oneri di legge tutti;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(NI SI) (ON FR SP)
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