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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7475/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pietrapaola - Via Roma 55 87060 Pietrapaola CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013798209000 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00034762022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00029482022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00040242022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00033992022 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L.” nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico, il sig. Nominativo_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249013798209000 di euro 8.622,94 emessa da ADER, notificata in data 10.09.2024, relativamente ai sottesi avvisi di accertamento:
n. 00034762022, notificato in data 14/12/2022 dell'importo di €. 2.731,94 relativo a IMU per l'anno 2017;
- n. 00029482022, notificato in data 14/12/2022 dell'importo di €. 4.825,81 relativo a IMU per l'anno
2018; -
n. 00040242022, notificato in data 14/12/2022 dell'importo di €. 424,95 relativo a TASI per l'anno 2017;
- n. 00033992022, notificato in data 21/12/2022 dell'importo di €. 640,24 relativo a TASI per l'anno 2018;
La società ricorrente ha eccepito:
· nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
· nullità dell'atto per errore materiale ed eccesso di potere;
· nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.;
· nel merito l' inesistenza ed infondatezza del credito;
· intervenuta prescrizione,
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione e la condanna delle spese di giudizio.
AdER si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di mancata notifica degli atti prodromici. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna delle spese di giudizio.
Il Comune di Pietrapaola, con controdeduzioni del 09-09-2025, si è costituito in giudizio precisando che gli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2017 e 2018 sono stati notificati alla società ricorrente in data 14.12.2022 e in data21/12/2022 (docc. nn. 1-4) e contro gli stessi la società non ha proposto, nei termini di legge, ricorso innanzi al competente organo di giustizia tributaria. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
In data 02-02-2026 la parte ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo nei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13-02-2026 la Corte, esaminati gli atti di causa, rigetta il ricorso. L'intimazione di pagamento richiama gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Pietrapaola per omesso versamento IMU e TASI relativa agli anni 2017 e 2018.
Il Comune ha provato la rituale notifica dei sottesi avvisi di accertamento all'atto impugnato, che, per mancata opposizione, hanno reso definitiva la pretesa tributaria. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato regolarmente notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. nn. 20735/19 e 29978/18).
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine previsto per legge) gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare che tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnata non è maturato alcun termine di prescrizione. Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 8, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi
€ 780,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7475/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pietrapaola - Via Roma 55 87060 Pietrapaola CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013798209000 VARIE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00034762022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00029482022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00040242022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00033992022 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L.” nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico, il sig. Nominativo_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249013798209000 di euro 8.622,94 emessa da ADER, notificata in data 10.09.2024, relativamente ai sottesi avvisi di accertamento:
n. 00034762022, notificato in data 14/12/2022 dell'importo di €. 2.731,94 relativo a IMU per l'anno 2017;
- n. 00029482022, notificato in data 14/12/2022 dell'importo di €. 4.825,81 relativo a IMU per l'anno
2018; -
n. 00040242022, notificato in data 14/12/2022 dell'importo di €. 424,95 relativo a TASI per l'anno 2017;
- n. 00033992022, notificato in data 21/12/2022 dell'importo di €. 640,24 relativo a TASI per l'anno 2018;
La società ricorrente ha eccepito:
· nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
· nullità dell'atto per errore materiale ed eccesso di potere;
· nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.;
· nel merito l' inesistenza ed infondatezza del credito;
· intervenuta prescrizione,
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione e la condanna delle spese di giudizio.
AdER si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di mancata notifica degli atti prodromici. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna delle spese di giudizio.
Il Comune di Pietrapaola, con controdeduzioni del 09-09-2025, si è costituito in giudizio precisando che gli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2017 e 2018 sono stati notificati alla società ricorrente in data 14.12.2022 e in data21/12/2022 (docc. nn. 1-4) e contro gli stessi la società non ha proposto, nei termini di legge, ricorso innanzi al competente organo di giustizia tributaria. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
In data 02-02-2026 la parte ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo nei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13-02-2026 la Corte, esaminati gli atti di causa, rigetta il ricorso. L'intimazione di pagamento richiama gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Pietrapaola per omesso versamento IMU e TASI relativa agli anni 2017 e 2018.
Il Comune ha provato la rituale notifica dei sottesi avvisi di accertamento all'atto impugnato, che, per mancata opposizione, hanno reso definitiva la pretesa tributaria. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato regolarmente notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. nn. 20735/19 e 29978/18).
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine previsto per legge) gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare che tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e l'intimazione impugnata non è maturato alcun termine di prescrizione. Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 8, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi
€ 780,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione se richiesta.