Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2025, proposto da
MA AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NP;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. RL OD de OH di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con la presente azione parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
2. L’NP si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. È possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del cod.proc.amm..
Sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. F.V.G., n. 133, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 e 381 del 2021 e n. 155/2022), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. di Stato, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831, 2888, 2889, 3909, 3910, 3912 e 4844 del 2023) e, tra le molte, nelle più recenti pronunce nn. 121, 123, 133, 135, 150 e 156 del 2025, nn. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 del 2024 e nn. 309, 195 e 92 del 2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “ base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
6. In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’NP al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
RL OD de OH di Grisi', Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL OD de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO