CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2416/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore_2 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5225/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio la società Società_1 in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartell di pagamento, meglio descritta in atti, relativa a tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012 dell'importo di euro 727,88 oltre interessi e sanzioni.
In particolare, rilevava la mancata notifica di un avviso di accertamento dell'imposta e l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.
Società_1 in liquidazione non si costituiva nei termini di legge.
All'udienza del 18.9.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
In assenza di valida prova prodotta da Società_1 in liquidazione, la quale non si è validamente costituita, i motivi di ricorso appaiono meritevoli di accoglimento.
Non risulta prova di atti interruttivi della prescrizione e, dunque, il termine quinquennale dalla data del sorgere del credito (dal 2008 al 2012) alla data della notifica dell'atto che qui si impugna (14.1.2025) risulta decorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese poste a carico di Società_1 in liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Società_1 s.pa. in liquidazione al pagamento delle spese che si liquidano in euro 800,00 oltre spese e accessori
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2416/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore_2 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036240651000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5225/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio la società Società_1 in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartell di pagamento, meglio descritta in atti, relativa a tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012 dell'importo di euro 727,88 oltre interessi e sanzioni.
In particolare, rilevava la mancata notifica di un avviso di accertamento dell'imposta e l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.
Società_1 in liquidazione non si costituiva nei termini di legge.
All'udienza del 18.9.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
In assenza di valida prova prodotta da Società_1 in liquidazione, la quale non si è validamente costituita, i motivi di ricorso appaiono meritevoli di accoglimento.
Non risulta prova di atti interruttivi della prescrizione e, dunque, il termine quinquennale dalla data del sorgere del credito (dal 2008 al 2012) alla data della notifica dell'atto che qui si impugna (14.1.2025) risulta decorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese poste a carico di Società_1 in liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Società_1 s.pa. in liquidazione al pagamento delle spese che si liquidano in euro 800,00 oltre spese e accessori