Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2025, proposto da
Hepv26 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 04.02.2022, acquisita al prot. MiTe-15493 del 09.02.2022, perfezionata successivamente con nota prot. n. HEPV26_2022_PEC-00002 del 05.08.2022 acquisita al prot. MiTe-128364 del 17.10.2022, volta al rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di impianto agrivoltaico denominato "85A", ubicato in contrada Centonze, agro di Avetrana (TA), avente potenza istallabile pari a 10,517 MW, con relative opere di connessione nel comune stesso, nonché a fronte della diffida del 08.05.2023;
e del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 1.944,43;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 1.944,43.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Vista la memoria del 26 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. EL CC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato in data 26 febbraio 2025 e depositato in data 13 marzo 2025, la ricorrente ha agito innanzi a questo TAR per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza avanzata in data 4 febbraio 2022 ai fini del rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di tipo agrivoltaico;
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio in data 17 marzo 2025 per resistere al ricorso.
Considerato che:
- con memoria depositata in data 26 novembre 2026, la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta conclusione in senso favorevole del procedimento e ha dichiarato, conseguentemente, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
- ad esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (e x multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite tra le parti in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CC | ON AS |
IL SEGRETARIO