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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 494/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gerardo Crispo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Serafina Vitale, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso di addebito n. CP_2
40020170006118235000, sotteso all'intimazione di pagamento n.
10020259001447668000, per omessa notificazione e prescrizione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare che la notificazione del ricorso va intesa quale CP_3
1 denuntiatio litis; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva per gli atti di CP_2 competenza dell' e, in caso di soccombenza, pronunciare sulle spese a solo CP_3 carico dell'Agenzia; dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.2.2025, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259001447668000, notificata in data 3.2.2021, con la quale l' di Avellino Controparte_1 richiedeva il pagamento della somma di € 1.762,51, di cui all'avviso d'addebito n.
40020170006118235000, emesso da per omesso versamento di contributi CP_2
I.V.S. dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2010.
Eccepiva l'omessa notificazione dell'avviso sopra riportato, nonché la decadenza la prescrizione del credito contributivo, risalente all'anno 2010.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, deducendo l'estraneità al procedimento per assenza di domanda CP_3 nei propri confronti, affermava che il ricorso costituiva mera denuntiatio litis.
Precisava che le contestazioni mosse dal ricorrente andavano ricondotte all'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, devolute unicamente all'ente impositore. eccepiva l'inammissibilità della domanda per omessa notificazione del titolo CP_2 impositivo, ex art. 617 c.p.c.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande e doglianze che investono l'attività dell'Agente della riscossione.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione dell'avviso di addebito, dandone prova attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento della relativa spedizione postale.
Deduceva, altresì, la sospensione del termine di prescrizione per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e all'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.,
2 il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, vanno disattese le contestazioni dell' in ordine alla propria CP_3 posizione processuale.
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia degli enti creditori sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare CP_3 conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio in ragione della qualità di ente CP_2 creditore.
Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto titolare CP_2 della pretesa sostanziale dedotta in lite.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
2. Nel merito, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a)
3 opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Posto che il ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione del credito contributivo, si osserva che, allorquando di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs.
46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione degli avvisi di addebito ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi
4 per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n.
28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art.
3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
Ebbene, nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, per essere l'azione stata proposta (8.2.2025) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (3.2.2025).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione del titolo esecutivo presupposto, ai fini recuperatori, attraverso l'esame della prova dell'avvenuta notificazione dello stesso e, in caso di riscontro negativo, delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione dei titoli esecutivi.
3. L'Istituto di previdenza, che, ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, è soggetto competente e responsabile in via esclusiva dell'iscrizione a ruolo esecutivo dei propri crediti (inclusa l'attività di formazione notificazione del titolo esecutivo), ha fornito la prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 40020170006118235000, a mezzo del servizio postale, in data 2.1.2018 e presso il precedente indirizzo di residenza del ricorrente, in Nocera Inferiore (SA) alla via SS. Felice e Costanza n. 22.
Il tutto come da avviso di ricevimento della spedizione postale in atti.
Né rileva che il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
Sul punto, occorre osservare che l'ente impositore e l'agente della riscossione possono avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta
5 notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile, 10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa
6 dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n. 2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074: “…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma
è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Tuttavia, nella fattispecie, non si è verificata alcuna ipotesi di irreperibilità (assoluta o relativa) del destinatario della missiva postale, che è stata consegnata dall'agente postale a soggetto dichiaratosi abilitato alla ricezione.
Ebbene, come anticipato, non rileva la mancata indicazione della qualità personale dell'accipiens, giacché la stessa esecuzione della consegna postale nelle sue mani postula che egli abbia dichiarato, all'agente postale, di essere abilitato a riceverla, fermo che l'agente postale stesso non è tenuto a riportare tale dichiarazione nell'avviso di ricevimento.
In merito, si rileva che la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale, in ordine alle notificazioni compiute con tale modalità, non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela di falso, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio (Cass. civ., sez. II,
n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino
a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”;
Cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed
7 eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, anche con specifico riferimento al disconoscimento dell'abilitazione dell'accipiens, e ciò altresì in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta ammissibile.
Non avendo il ricorrente sporto un'ammissibile querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata attraverso la mera contestazione delle attestazioni dell'agente postale, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Ne consegue che la notificazione de qua va ritenuta validamente eseguita.
4. Pertanto, la domanda, benché proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, non può assumere carattere recuperatorio delle tutele di merito, ex art. 24 co. 5 D. Lgs.46/1999, atteso che il ricorrente è decaduto dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, con produzione di un effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa, ascrivibile alla irretrattabilità del credito, anche in ordine alla prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella (Corte d'appello di
Torino, sez. lav., 13/04/2022, n. 176: “La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice
l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore”;
Corte d'appello di Bari, sez. lav., 29/09/2021, n. 1525: “Ai sensi dell' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella;
detto termine deve ritenersi perentorio e dunque rende incontestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione”; Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav.,
04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397; Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2007, n. 4506: “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo”).
8 Il presente ricorso va, pertanto, inquadrato nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 co. 1 c.p.c., con possibilità di far valere solo gli eventuali fatti estintivi del credito controverso, verificatisi successivamente alla definitività del ruolo, ossia dopo la scadenza dei 40 giorni stabiliti dalla legge per l'opposizione ordinaria (Corte d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n. 46 del 1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
, l'esame della domanda così qualificata ne rivela la fondatezza. CP_4
Infatti, quanto ai profili di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il petitum va circoscritto all'esame della sola contestazione relativa alla prescrizione estintiva dei crediti maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, in assenza di ulteriori contestazioni.
Ebbene, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. a carico del ricorrente di cui all'avviso di addebito prefato, oggetto della pretesa di pagamento (Tribunale di Catania, sez. lav.,
02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IV (invalidità, vecchiaia e superstiti)”;
Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IV (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Difatti, nonostante l'irretrattabilità del credito, quale effetto della perenzione del termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e dell'impossibilità di configurare l'azione come tutela recuperatoria, non trova applicazione l'actio iudicati, in quanto, come noto, le cartelle di pagamento restano titoli esecutivi stragiudiziali, sempre inidonei a giovare del termine di prescrizione decennale dei diritti previsto dall'art. 2953 c.c., limitato alle posizioni giuridiche sancite da provvidenti giudiziari, ed in assenza di qualsivoglia effetto novativo producibile con l'irretrattabilità del credito
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del
9 credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.”; Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n.
15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell' articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”; Cassazione civile, sez. un.,
17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione
a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
5. In ragione della suesposta delimitazione del periodo d'interesse alla fase successiva alla formazione dei titoli esecutivi, nel caso di specie il dies a quo del termine di prescrizione si individua nel 41° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso di addebito, e, segnatamente, nella data del 13.2.2018, sicché il termine avrebbe trovato naturale scadenza addì 13.2.2023.
Ai fini del computo del quinquennio, occorre rammentare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante la pandemia da SARS-CoV2, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020
10 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Se il termine attraversa entrambi i periodi, la sospensione ammonta a 311 giorni complessivi.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Dunque, nella fattispecie, il quinquennio è spirato in data 21.12.2023.
In assenza di prova di atti interruttivi del decorso della prescrizione da parte di antecedenti la notifica dell'intimazione impugnata (avvenuta in data CP_3
3.2.2025), il credito per contributi I.V.S. portato nell'avviso di addebito n.
40020170006118235000 risulta estinto per prescrizione addì 21.12.2023, in epoca anteriore all'avviso di intimazione, il quale, pertanto, attiene a credito oramai già prescritto.
In conclusione, s'impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, va condiviso l'orientamento della Suprema Corte, basato sul principio generale di causalità processualistica, secondo cui la soccombenza deve essere accertata ed imputata al soggetto che, tra ente creditore ed agente della riscossione, abbia cagionato la necessità del processo, essendo imputabile della responsabilità del fatto estintivo del credito (Cassazione civile, sez. VI,
n. 7716 del 09/03/2022: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_1 distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
Pertanto, nella fattispecie, a fronte della regolarità della notificazione del titolo esecutivo e dell'inerzia di incaricata dell'attività esecutiva dopo siffatta CP_3 notifica, nell'interruzione del decorso della prescrizione, l'avveramento di quest'ultima va imputato in via esclusiva all'agente della riscossione stesso, che risulta esclusiva parte soccombente nel presente giudizio, tenuta perciò alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M.
147/2022, con delimitazione alle sole fasi processuali celebrate e con attribuzione ex
11 art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto processuale tra parte ricorrente ed e tra quest'ultimo ed CP_2 CP_3
l'esito del giudizio, la sua natura ed il suo oggetto, la qualità e le posizioni delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa nella regolamentazione della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste ex art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 40020170006118235000, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020259001447668000;
2) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite in favore CP_3 di parte ricorrente, che liquida in € 425,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa integralmente le spese di lite per il resto.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 494/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gerardo Crispo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Serafina Vitale, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso di addebito n. CP_2
40020170006118235000, sotteso all'intimazione di pagamento n.
10020259001447668000, per omessa notificazione e prescrizione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare che la notificazione del ricorso va intesa quale CP_3
1 denuntiatio litis; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva per gli atti di CP_2 competenza dell' e, in caso di soccombenza, pronunciare sulle spese a solo CP_3 carico dell'Agenzia; dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.2.2025, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259001447668000, notificata in data 3.2.2021, con la quale l' di Avellino Controparte_1 richiedeva il pagamento della somma di € 1.762,51, di cui all'avviso d'addebito n.
40020170006118235000, emesso da per omesso versamento di contributi CP_2
I.V.S. dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2010.
Eccepiva l'omessa notificazione dell'avviso sopra riportato, nonché la decadenza la prescrizione del credito contributivo, risalente all'anno 2010.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, deducendo l'estraneità al procedimento per assenza di domanda CP_3 nei propri confronti, affermava che il ricorso costituiva mera denuntiatio litis.
Precisava che le contestazioni mosse dal ricorrente andavano ricondotte all'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, devolute unicamente all'ente impositore. eccepiva l'inammissibilità della domanda per omessa notificazione del titolo CP_2 impositivo, ex art. 617 c.p.c.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande e doglianze che investono l'attività dell'Agente della riscossione.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione dell'avviso di addebito, dandone prova attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento della relativa spedizione postale.
Deduceva, altresì, la sospensione del termine di prescrizione per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e all'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.,
2 il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, vanno disattese le contestazioni dell' in ordine alla propria CP_3 posizione processuale.
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia degli enti creditori sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare CP_3 conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio in ragione della qualità di ente CP_2 creditore.
Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto titolare CP_2 della pretesa sostanziale dedotta in lite.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
2. Nel merito, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a)
3 opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Posto che il ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione del credito contributivo, si osserva che, allorquando di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs.
46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione degli avvisi di addebito ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi
4 per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n.
28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art.
3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
Ebbene, nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, per essere l'azione stata proposta (8.2.2025) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (3.2.2025).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione del titolo esecutivo presupposto, ai fini recuperatori, attraverso l'esame della prova dell'avvenuta notificazione dello stesso e, in caso di riscontro negativo, delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione dei titoli esecutivi.
3. L'Istituto di previdenza, che, ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, è soggetto competente e responsabile in via esclusiva dell'iscrizione a ruolo esecutivo dei propri crediti (inclusa l'attività di formazione notificazione del titolo esecutivo), ha fornito la prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 40020170006118235000, a mezzo del servizio postale, in data 2.1.2018 e presso il precedente indirizzo di residenza del ricorrente, in Nocera Inferiore (SA) alla via SS. Felice e Costanza n. 22.
Il tutto come da avviso di ricevimento della spedizione postale in atti.
Né rileva che il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
Sul punto, occorre osservare che l'ente impositore e l'agente della riscossione possono avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta
5 notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile, 10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa
6 dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n. 2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074: “…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma
è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Tuttavia, nella fattispecie, non si è verificata alcuna ipotesi di irreperibilità (assoluta o relativa) del destinatario della missiva postale, che è stata consegnata dall'agente postale a soggetto dichiaratosi abilitato alla ricezione.
Ebbene, come anticipato, non rileva la mancata indicazione della qualità personale dell'accipiens, giacché la stessa esecuzione della consegna postale nelle sue mani postula che egli abbia dichiarato, all'agente postale, di essere abilitato a riceverla, fermo che l'agente postale stesso non è tenuto a riportare tale dichiarazione nell'avviso di ricevimento.
In merito, si rileva che la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale, in ordine alle notificazioni compiute con tale modalità, non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela di falso, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio (Cass. civ., sez. II,
n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino
a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”;
Cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed
7 eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, anche con specifico riferimento al disconoscimento dell'abilitazione dell'accipiens, e ciò altresì in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta ammissibile.
Non avendo il ricorrente sporto un'ammissibile querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata attraverso la mera contestazione delle attestazioni dell'agente postale, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Ne consegue che la notificazione de qua va ritenuta validamente eseguita.
4. Pertanto, la domanda, benché proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, non può assumere carattere recuperatorio delle tutele di merito, ex art. 24 co. 5 D. Lgs.46/1999, atteso che il ricorrente è decaduto dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, con produzione di un effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa, ascrivibile alla irretrattabilità del credito, anche in ordine alla prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella (Corte d'appello di
Torino, sez. lav., 13/04/2022, n. 176: “La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice
l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore”;
Corte d'appello di Bari, sez. lav., 29/09/2021, n. 1525: “Ai sensi dell' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella;
detto termine deve ritenersi perentorio e dunque rende incontestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione”; Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav.,
04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397; Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2007, n. 4506: “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo”).
8 Il presente ricorso va, pertanto, inquadrato nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 co. 1 c.p.c., con possibilità di far valere solo gli eventuali fatti estintivi del credito controverso, verificatisi successivamente alla definitività del ruolo, ossia dopo la scadenza dei 40 giorni stabiliti dalla legge per l'opposizione ordinaria (Corte d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n. 46 del 1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
, l'esame della domanda così qualificata ne rivela la fondatezza. CP_4
Infatti, quanto ai profili di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il petitum va circoscritto all'esame della sola contestazione relativa alla prescrizione estintiva dei crediti maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, in assenza di ulteriori contestazioni.
Ebbene, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. a carico del ricorrente di cui all'avviso di addebito prefato, oggetto della pretesa di pagamento (Tribunale di Catania, sez. lav.,
02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IV (invalidità, vecchiaia e superstiti)”;
Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IV (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Difatti, nonostante l'irretrattabilità del credito, quale effetto della perenzione del termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 e dell'impossibilità di configurare l'azione come tutela recuperatoria, non trova applicazione l'actio iudicati, in quanto, come noto, le cartelle di pagamento restano titoli esecutivi stragiudiziali, sempre inidonei a giovare del termine di prescrizione decennale dei diritti previsto dall'art. 2953 c.c., limitato alle posizioni giuridiche sancite da provvidenti giudiziari, ed in assenza di qualsivoglia effetto novativo producibile con l'irretrattabilità del credito
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del
9 credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.”; Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n.
15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell' articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”; Cassazione civile, sez. un.,
17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione
a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
5. In ragione della suesposta delimitazione del periodo d'interesse alla fase successiva alla formazione dei titoli esecutivi, nel caso di specie il dies a quo del termine di prescrizione si individua nel 41° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso di addebito, e, segnatamente, nella data del 13.2.2018, sicché il termine avrebbe trovato naturale scadenza addì 13.2.2023.
Ai fini del computo del quinquennio, occorre rammentare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante la pandemia da SARS-CoV2, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020
10 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Se il termine attraversa entrambi i periodi, la sospensione ammonta a 311 giorni complessivi.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Dunque, nella fattispecie, il quinquennio è spirato in data 21.12.2023.
In assenza di prova di atti interruttivi del decorso della prescrizione da parte di antecedenti la notifica dell'intimazione impugnata (avvenuta in data CP_3
3.2.2025), il credito per contributi I.V.S. portato nell'avviso di addebito n.
40020170006118235000 risulta estinto per prescrizione addì 21.12.2023, in epoca anteriore all'avviso di intimazione, il quale, pertanto, attiene a credito oramai già prescritto.
In conclusione, s'impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, va condiviso l'orientamento della Suprema Corte, basato sul principio generale di causalità processualistica, secondo cui la soccombenza deve essere accertata ed imputata al soggetto che, tra ente creditore ed agente della riscossione, abbia cagionato la necessità del processo, essendo imputabile della responsabilità del fatto estintivo del credito (Cassazione civile, sez. VI,
n. 7716 del 09/03/2022: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_1 distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
Pertanto, nella fattispecie, a fronte della regolarità della notificazione del titolo esecutivo e dell'inerzia di incaricata dell'attività esecutiva dopo siffatta CP_3 notifica, nell'interruzione del decorso della prescrizione, l'avveramento di quest'ultima va imputato in via esclusiva all'agente della riscossione stesso, che risulta esclusiva parte soccombente nel presente giudizio, tenuta perciò alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M.
147/2022, con delimitazione alle sole fasi processuali celebrate e con attribuzione ex
11 art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto processuale tra parte ricorrente ed e tra quest'ultimo ed CP_2 CP_3
l'esito del giudizio, la sua natura ed il suo oggetto, la qualità e le posizioni delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa nella regolamentazione della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste ex art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 40020170006118235000, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020259001447668000;
2) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite in favore CP_3 di parte ricorrente, che liquida in € 425,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa integralmente le spese di lite per il resto.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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