Art. 3.
Il fondo per spese d'ufficio e di rappresentanza e' determinato con la procedura di cui all' art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860 .
Il fondo per spese d'ufficio e di rappresentanza e' determinato con la procedura di cui all' art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860 .