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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 10/04/2026, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 1681, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi in data 17/09/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. LO ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina kenyota, impugna provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 1681, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi in data 17/09/2024.
1.1. Riferisce, in fatto:
- di lavorare come General Manager presso il AN PA AL Ltd:
- di avere intenzione di trascorrere una breve vacanza in Italia, dove è stata invitata dal cittadino italiano -OMISSIS-, funzionario del IFAD a Roma;
- di aver presentato una prima domanda di visto Schengen all'Ambasciata d'Italia a Nairobi;
- che la sua istanza è stata rigettata dall'Amministrazione con provvedimento di diniego n. 1320 del 22.07.2024;
- di aver presentato una nuova domanda di visto, pressoché uguale a quella precedente;
- in data 4.9.2024 l'istante riceveva una comunicazione di preavviso di rigetto, con la quale veniva informata che la sua domanda di visto non poteva essere accolta in quanto dal febbraio 2023 aveva presentato un totale di sette domande di visto (due per la Grecia, una per la Finlandia, due per la Svizzera e due per l'Italia), il cui esito è sempre stato di diniego. Un numero così elevato di domande presentate in un periodo di tempo così breve, a parere della sede diplomatica definibile quale c.d.“visa shopping”, ha indotto l’Ufficio a valutare sussistente un elevato rischio migratorio;
- in seguito al suddetto preavviso di rigetto, l'istante produceva ulteriori elementi a sostegno della sua domanda; l'Ambasciata, pertanto, ha contattato l'istante per avere conferma del suo indirizzo email; inoltre, contattava la società presso la quale lavora, chiedendo alcune conferme sul suo impiego e sulla struttura della società, che venivano fornite;
- l'Ambasciata negava nuovamente il visto d'ingresso con provvedimento di diniego n. 1681 del 17.9.2024, sulla base della seguente ragione :” vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto ”.
2. In diritto la ricorrente si duole della violazione di legge sostanziale relativamente alla disciplina di settore ritenendo di essere in possesso dei presupposti di rilascio del visto, nonché procedimentale, ritenendo violati sia gli obblighi istruttori sia gli obblighi motivazionali imposti dalla legge, paventando l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3. Si è costituito in data 4/3/25 il Ministero resistente con atto di mero stile.
4. All’esito dell’udienza camerale del 4/8/25, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria, con ordinanza 4300/2025 è stata accolta l’istanza cautelare, è stato disposto il riesame ed è stata fissata udienza pubblica.
5. All’esito dell’udienza del 15/12/25 con ordinanza n. 23124/2025 è stata disposta istruttoria sullo stato del procedimento di riesame.
6. All’esito dell’udienza del 24/3/26, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
8. Sussistono in particolare i presupposti per accogliere il ricorso in relazione ai profili di censura di carattere istruttorio e motivazionale, nonché di travisamento dei presupposti fattuali, alla luce del disposto dell’ordinanza cautelare rimasta inottemperata (il che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.), atteso che:
a) l’uso del modello “prestampato” di provvedimento allegato al regolamento CE 810/09 è, per giurisprudenza consolidata, ammissibile ai fini di assolvimento dell’onere motivazionale solo ove il fascicolo procedimentale sia eloquente nella rappresentazione degli elementi che hanno condotto l’amministrazione alla decisione; nel caso contrario (come quello di specie) l’amministrazione è tenuta chiarire la motivazione del diniego anche mediante la compilazione del campo “ other remarks ”, tenuto anche in considerazione il divieto di motivazione postuma in sede giudiziale;
b) in base alle deduzioni difensive ed alla documentazione presentata in giudizio è meritevole di ulteriore approfondimento - previo colloquio e previo esame della documentazione depositata agli atti del presente giudizio - la posizione lavorativa e reddituale della ricorrente, considerato che la sede diplomatica ha travisato la società datrice di lavoro (AN PA OP Ltd anziché AN PA AL Limited);
c) devono essere tenute in considerazione le voci di reddito documentate, sia ai fini del sostentamento per il periodo di vacanza sia al fine di valutare ragionevolmente l’intenzione di abbandonare le proprie attività ed i propri beni in Kenya; l’inattendibilità della documentazione non può fondarsi su meri sospetti ma deve essere basata su accertamenti istruttori di cui vi sia riscontro nell’incarto procedimentale, al fine di consentirne il vaglio in sede giurisdizionale;
d) non è stato svolto il colloquio consolare di cui all’art. 4 c. 2 d.m. 850/11, che oltre ad essere in astratto di “fondamentale rilevanza” avrebbe anche reso possibile un contraddittorio efficace sugli elementi di dubbio posti in evidenza dall’amministrazione;
e) ai sensi dell'art. 21, comma 9, del Reg. (CE) n. 810/2009 (cd. Codice dei Visti), un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda, la quale deve essere valutata autonomamente senza pregiudizio;
f) i precedenti dinieghi possono essere tenuti in considerazione dall’amministrazione nella valutazione dell’attendibilità del profilo dell’istante, a condizione che siano oggetto di vaglio critico, il che presuppone che sia stato accertato il motivo del precedente diniego e raffrontato alla situazione attuale;
g) la valutazione di rischio migratorio è prognostica e deve essere basata su indici oggettivi dai quali desumere ragionevolmente l’intenzione di abuso del titolo di ingresso sul territorio nazionale.
9. L’amministrazione dovrà pertanto riesercitare il potere, alla luce dei rilievi di cui ai superiori punti esercitando la discrezionalità residua nella valutazione delle risultanze della rinnovata istruttoria alla luce delle deduzioni difensive e degli atti del presente giudizio, in contraddittorio con l’interessata.
10. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e le spese devono essere poste in capo all’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZO | CO ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.