Articolo 7 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 agosto 1998
Art. 7. (Pene accessorie) 1. Dopo l' articolo 600-sexies del codice penale , introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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