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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato FEDERICO BALDAZZI in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
danno altresì il consenso alla trattazione da remoto anche della prossima udienza.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. LUPOLI MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“– Nel merito, in via principale: Accertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni pagina 2 di 6 espresse in ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, il diritto del ricorrente alla neutralizzazione della contribuzione figurativa relativa alla indennità di disoccupazione ASpI percepita nel periodo compreso tra il
08/11/2014 ed il 01/09/2015, pari a 43 settimane, nonché della contribuzione obbligatoria relativa al periodo di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della
[...]
dal 02/09/2015 al 31/03/2019, pari a complessive 189 settimane, Controparte_2
ovvero della diversa contribuzione previdenziale che dovesse risultare di giustizia, con effetto dalla data di liquidazione del primo rateo di pensione Quota 100, ovvero dal
01/04/2019 e, per l'effetto, – Previo accertamento e dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché possa procedere al recupero CP_1
dell'indebito di € 48.590,59 al lordo fiscale, pari ad un indebito netto di € 35.316,15, costituito all'atto di trasformazione della pensione Quota 100 da provvisoria a definitiva, annullare integralmente il predetto indebito, come in atti;
– Condannare
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente quanto eventualmente trattenuto
e/o ricevuto per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorato di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria;
– Condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, a riliquidare la pensione in godimento al ricorrente, tenendo conto della predetta neutralizzazione, a decorrere dal rateo di settembre 2024 compreso, ovvero secondo la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, corrispondendo al ricorrente i relativi arretrati, in ogni caso maggiorati di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria, come per legge;
– Nel merito, in via subordinata: Accertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni espresse in ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, il diritto del ricorrente alla neutralizzazione della contribuzione figurativa relativa alla indennità di disoccupazione ASpI percepita nel periodo compreso tra il 08/11/2014 ed il 01/09/2015, pari a 43 settimane, nonché della
pagina 3 di 6 contribuzione obbligatoria relativa al periodo di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della dal 02/09/2015 al 31/03/2019, pari a Controparte_2
complessive 189 settimane, ovvero della diversa contribuzione previdenziale che dovesse risultare di giustizia, con effetto dalla data di maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, ovvero dal 01/03/2021 e, per l'effetto, – Previo accertamento e dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché possa procedere al recupero dell'indebito di € 48.590,59 al lordo CP_1
fiscale, pari ad un indebito netto di € 35.316,15, costituito all'atto di trasformazione della pensione Quota 100 da provvisoria a definitiva, annullare il predetto indebito con riferimento al periodo compreso tra il 01/03/2021 ed il 31/08/2024 ovvero con riferimento al diverso maggiore o minore periodo ritenuto di giustizia, come in atti;
–
Condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente quanto eventualmente trattenuto
e/o ricevuto in eccesso per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorato di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria;
– Condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a riliquidare la pensione in
[...]
godimento al ricorrente, tenendo conto della predetta neutralizzazione, a decorrere dal rateo di settembre 2024 compreso, ovvero secondo la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, corrispondendo al ricorrente i relativi arretrati, in ogni caso maggiorati di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria, come per legge”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione vertendo su questione di mero diritto.
Il ricorso è fondato.
I fatti di causa sono incontroversi.
Il ricorrente, pensionato con quota 100 dall'1.4.2019, domandava ad la CP_1
pagina 4 di 6 neutralizzazione di contributi per lui dannosi (si tratta della contribuzione previdenziale maturata successivamente al 31/10/2014, ovvero l'indennità di disoccupazione ASpI e la contribuzione relativa al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Controparte_2
Tale contribuzione previdenziale, infatti, non solo non era necessaria ai fini della
[...]
decorrenza del trattamento ma, addirittura, avrebbe inciso negativamente sull'importo di pensione in ragione della minor retribuzione imponibile percepita successivamente al
31/10/2014), in presenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale per operare la neutralizzazione.
Tale neutralizzazione veniva concessa da per un lungo periodo, sino al revirement CP_1
dell'Istituto, che a quel punto – calcolando i contributi dannosi per il ricorrente – riduceva l'importo dell'assegno e veniva a vantare un consistente indebito pensionistico.
Come detto i presupposti della neutralizzazione sussistono e sono quelli stabiliti dalla
Consulta.
Nulla la normativa prevede in deroga per quanto riguarda quota 100.
La difesa di , non a caso, per giustificare il proprio operato si limita a sostenere che CP_1
“La peculiarità della disciplina della pensione anticipata non può consentire
l'applicabilità della neutralizzazione dei periodi assicurativi poiché già essa rappresenta un vantaggio per il pensionato che può accedervi prima del raggiungimento dei requisiti per la normale pensione di vecchiaia”.
In realtà, i tentativi pretori di penalizzare le pensioni “anticipate” o comunque più favorevoli rispetto a quelle ordinarie (in quel caso quella prevista dalla riforma Fornero), sono stati sconfessati dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 27910/2025) e questo perché in linea generale non si possono introdurre (arbitrari) requisiti (o svantaggi, come nel caso di specie) penalizzanti al fine di compensare i vantaggi propri di forme pensionistiche di favore stabilite dal legislatore in un'ottica di rivisitazione giudiziaria dei capitoli di spesa delle finanze statali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'applicabilità al caso di specie del meccanismo della neutralizzazione nella stessa misura in cui esso era stato già inizialmente applicato da;
CP_1
2) dichiara l'insussistenza dell'indebito per cui è causa, con restituzione di quanto già trattenuto al ricorrente a tale titolo oltre accessori di legge;
3) condanna alla riliquidazione della pensione neutralizzando i contributi così CP_1
come aveva provveduto inizialmente in via provvisoria, con condanna al pagamento in favore del ricorrente delle somme omesse rispetto al rateo illegittimamente riliquidato senza neutralizzazione, il tutto oltre accessori di legge;
4) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato FEDERICO BALDAZZI in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
danno altresì il consenso alla trattazione da remoto anche della prossima udienza.
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. LUPOLI MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“– Nel merito, in via principale: Accertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni pagina 2 di 6 espresse in ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, il diritto del ricorrente alla neutralizzazione della contribuzione figurativa relativa alla indennità di disoccupazione ASpI percepita nel periodo compreso tra il
08/11/2014 ed il 01/09/2015, pari a 43 settimane, nonché della contribuzione obbligatoria relativa al periodo di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della
[...]
dal 02/09/2015 al 31/03/2019, pari a complessive 189 settimane, Controparte_2
ovvero della diversa contribuzione previdenziale che dovesse risultare di giustizia, con effetto dalla data di liquidazione del primo rateo di pensione Quota 100, ovvero dal
01/04/2019 e, per l'effetto, – Previo accertamento e dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché possa procedere al recupero CP_1
dell'indebito di € 48.590,59 al lordo fiscale, pari ad un indebito netto di € 35.316,15, costituito all'atto di trasformazione della pensione Quota 100 da provvisoria a definitiva, annullare integralmente il predetto indebito, come in atti;
– Condannare
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente quanto eventualmente trattenuto
e/o ricevuto per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorato di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria;
– Condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, a riliquidare la pensione in godimento al ricorrente, tenendo conto della predetta neutralizzazione, a decorrere dal rateo di settembre 2024 compreso, ovvero secondo la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, corrispondendo al ricorrente i relativi arretrati, in ogni caso maggiorati di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria, come per legge;
– Nel merito, in via subordinata: Accertare e quindi dichiarare, alla luce delle ragioni espresse in ricorso ovvero di quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia, il diritto del ricorrente alla neutralizzazione della contribuzione figurativa relativa alla indennità di disoccupazione ASpI percepita nel periodo compreso tra il 08/11/2014 ed il 01/09/2015, pari a 43 settimane, nonché della
pagina 3 di 6 contribuzione obbligatoria relativa al periodo di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della dal 02/09/2015 al 31/03/2019, pari a Controparte_2
complessive 189 settimane, ovvero della diversa contribuzione previdenziale che dovesse risultare di giustizia, con effetto dalla data di maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, ovvero dal 01/03/2021 e, per l'effetto, – Previo accertamento e dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinché possa procedere al recupero dell'indebito di € 48.590,59 al lordo CP_1
fiscale, pari ad un indebito netto di € 35.316,15, costituito all'atto di trasformazione della pensione Quota 100 da provvisoria a definitiva, annullare il predetto indebito con riferimento al periodo compreso tra il 01/03/2021 ed il 31/08/2024 ovvero con riferimento al diverso maggiore o minore periodo ritenuto di giustizia, come in atti;
–
Condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, a restituire al ricorrente quanto eventualmente trattenuto
e/o ricevuto in eccesso per effetto del predetto accertamento di indebito, in ogni caso maggiorato di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria;
– Condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a riliquidare la pensione in
[...]
godimento al ricorrente, tenendo conto della predetta neutralizzazione, a decorrere dal rateo di settembre 2024 compreso, ovvero secondo la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, corrispondendo al ricorrente i relativi arretrati, in ogni caso maggiorati di interessi al tasso legale, o al diverso tasso ritenuto di giustizia, e di rivalutazione monetaria, come per legge”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione vertendo su questione di mero diritto.
Il ricorso è fondato.
I fatti di causa sono incontroversi.
Il ricorrente, pensionato con quota 100 dall'1.4.2019, domandava ad la CP_1
pagina 4 di 6 neutralizzazione di contributi per lui dannosi (si tratta della contribuzione previdenziale maturata successivamente al 31/10/2014, ovvero l'indennità di disoccupazione ASpI e la contribuzione relativa al periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Controparte_2
Tale contribuzione previdenziale, infatti, non solo non era necessaria ai fini della
[...]
decorrenza del trattamento ma, addirittura, avrebbe inciso negativamente sull'importo di pensione in ragione della minor retribuzione imponibile percepita successivamente al
31/10/2014), in presenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale per operare la neutralizzazione.
Tale neutralizzazione veniva concessa da per un lungo periodo, sino al revirement CP_1
dell'Istituto, che a quel punto – calcolando i contributi dannosi per il ricorrente – riduceva l'importo dell'assegno e veniva a vantare un consistente indebito pensionistico.
Come detto i presupposti della neutralizzazione sussistono e sono quelli stabiliti dalla
Consulta.
Nulla la normativa prevede in deroga per quanto riguarda quota 100.
La difesa di , non a caso, per giustificare il proprio operato si limita a sostenere che CP_1
“La peculiarità della disciplina della pensione anticipata non può consentire
l'applicabilità della neutralizzazione dei periodi assicurativi poiché già essa rappresenta un vantaggio per il pensionato che può accedervi prima del raggiungimento dei requisiti per la normale pensione di vecchiaia”.
In realtà, i tentativi pretori di penalizzare le pensioni “anticipate” o comunque più favorevoli rispetto a quelle ordinarie (in quel caso quella prevista dalla riforma Fornero), sono stati sconfessati dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 27910/2025) e questo perché in linea generale non si possono introdurre (arbitrari) requisiti (o svantaggi, come nel caso di specie) penalizzanti al fine di compensare i vantaggi propri di forme pensionistiche di favore stabilite dal legislatore in un'ottica di rivisitazione giudiziaria dei capitoli di spesa delle finanze statali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'applicabilità al caso di specie del meccanismo della neutralizzazione nella stessa misura in cui esso era stato già inizialmente applicato da;
CP_1
2) dichiara l'insussistenza dell'indebito per cui è causa, con restituzione di quanto già trattenuto al ricorrente a tale titolo oltre accessori di legge;
3) condanna alla riliquidazione della pensione neutralizzando i contributi così CP_1
come aveva provveduto inizialmente in via provvisoria, con condanna al pagamento in favore del ricorrente delle somme omesse rispetto al rateo illegittimamente riliquidato senza neutralizzazione, il tutto oltre accessori di legge;
4) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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