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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.12.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
, (CF. n. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
IU VA RI SI (CF. ) PEC: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato in Email_1
Cerveteri, p.zza Dante, 11, presso lo studio degli Avv. Simone Morani e Federico Orfei
RICORRENTE
CONTRO
(CF/PI: ) quale subentrante a titolo Controparte_1 P.IVA_1 universale nei rapporti di , a sua volta incorporante di Controparte_2
, e , in persona del Responsabile Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Legale p.t., in forza dei poteri ad egli conferiti, difesa e rappresentata- giusta procura in atti - dall' Avv. Gennaro Di Maggio, C.F.: del foro di Napoli presso il CodiceFiscale_3 quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Rione Sirignano,6, indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: Email_2
E
con sede legale in Roma, Via Ciro il Controparte_6
Grande, 24 (C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_2 1 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli E dall'Avv. Massimiliano Morelli – PEC ) e Email_3
MA BO RI (C.F. – PEC C.F._4
t fax 06.59056308, dell'Avvocatura Email_5 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio
[...] rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015 e con loro elettivamente domiciliato, ai fini del Per_1
CP_ presente giudizio, in Roma presso la sede di Via Beccaria n. 29.- anche nella qualità di mandataria della Società di cartolarizzazione dei crediti , in persona del CP_6 Controparte_7 legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Barberini, 47, ai sensi dell'art. 13 della CP_ Legge n. 448/98, nonché della procura conferita all' medesimo con rogito del notaio Dott. di Tivoli, repertorio n. 37521 (raccolta n. 8762) del 3/7/2014. Persona_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2020 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9063474726000 notificatagli il 18.2.2020 chiedendo l'annullamento dello stesso previa sospensione e la dichiarazione dell'inesistenza dei crediti portati dai seguenti titoli esecutivi (richiamati nell'avviso impugnato).
14 Avviso di addebito 39720130022645712000 12/02/2014 4.859,40
15 Avviso di addebito 39720140009202642000 01/10/2014 4.769,44
16 Avviso di addebito 39720150010535353000 06/11/2015 4.571,78
17 Avviso di addebito 39720160023403910000 01/12/2016 4.362,65
18 Avviso di addebito 39720170022720440000 09/01/2018 4.303,46
19 Avviso di addebito 39720180021767068000 14/12/2018 4.168,53
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
a. La prescrizione dei crediti di cui agli avvisi indicati con i numeri 13 e 14 successiva alla loro notifica;
b. La mancanza del presupposto per la nascita dell'obbligo contributivo con riferimento agli avvisi 16, 17 18 e 19 avendo lo stesso cessato attività agricola il 31.12.2013 con cancellazione dalla camera di commercio nel gennaio 2014 e cancellazione della partita
IVA;
c. Mancata indicazione nell'intimazione delle modalità di calcolo delle sanzioni aggiuntive e degli interessi;
2 Si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il CP_6 rigetto del ricorso. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda perché tardiva CP_8 oltre che infondata anche in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione dalla stessa inviata al ricorrente.
All'udienza del 18.12.2025 il giudice, subentrato recentemente nella titolarità del fascicolo, ha deciso la causa come da dispositivo.
Occorre preliminarmente procedere alla qualificazione delle domande proposte. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4
e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n.22292).
Nel caso di specie la doglianza di cui al punto a) può essere qualificata come opposizione ex art 615 c.p.c., mentre quella di cui al punto c) come opposizione ex art 617 c.p.c., tempestiva perché proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta.
3 Il motivo di opposizione di cui al punto b), attinente all'esistenza del presupposto contributivo, è invece qualificabile come opposizion ex art. 24 Dlgs 46/1999 rispetto alla quale non può essere rilevata la tardività, eccepita dall' in quanto nessuna delle CP_8 resistenti ha fornito prova della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 16,17, 18
e 19, e quindi della data dal quale avrebbe dovuto decorrere il termine di proposizione del ricorso.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell' si ricorda che le Sezioni Unite della CP_6
Cassazione nell'esercizio della loro funzione nomofilattica e componendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato che con riferimento “all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” ( Cass. Sez.
Unite n . 7514/2022).
Con riferimento all'opposizione ex art. 617 c.p.c, la legittimazione passiva spetta all'ente della riscossione unico titolare della riscossione e dell'esecuzione dei titoli emessi dall' . CP_6
Passando al merito del ricorso, si osserva che lo stesso può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione relativamente agli avvisi di addebito sopra indicati con i numeri 14 e 15.
Al fine di valutare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa giova ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma nove, della legge 8 agosto 1995 n. 335 il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è di cinque anni;
tale termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui scade il termine per il versamento dei contributi
(cfr. Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463). In caso della notifica dell'avviso di addebito il termine si interrompe e ricomincia nuovamente a decorrere.
Nel caso di specie gli avvisi in esame sono stati notificati al ricorrente, per espressa indicazione dell' nel febbraio e nell'ottobre 2014. Alla data del 18.2.2020 , nella quale CP_8
4 è stata notificata l'impugnata intimazione, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
L non ha dimostrato di aver notificato altri atti interruttivi della prescrizione, ha CP_8 genericamente dedotto di aver notificato un'intimazione di pagamento nel 2017, ma non ha depositato copia dell'atto, limitandosi ad allegare alla propria memoria la ricevuta di ritorno di una raccomandata spedita nel 2017. Tale documento non consente da solo di verificare il contenuto dell'atto impugnato, e come evidenziato dal ricorrente, non costituisce prova dell'interruzione della prescrizione.
Quanto all'opposizione ex art 24 Dlgs 46/1999 il ricorrente ha dedotto la mancanza del presupposto contributivo per il contributo IVS coltivatori diretti richiesti con gli avvisi nn
16,17,18 e 19 per gli anni agli stessi riferiti (2014-2017) avendo lo stesso cessato l'attività agricola nel 2013.
L'ente impositore, titolare del presunto credito nulla ha dedotto in merito all'esistenza del presupposto contributivo, ovvero della fonte dell'obbligazione che esige in giudizio. Il difetto totale di allegazione consente di accogliere la domanda del ricorrente non essendo provata l'esistenza del credito.
Quanto al motivo di opposizione ex art 617 c.p.c. lo stesso non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando un atto impositivo segua altro atto che già ha indicato l'esistenza del credito per interessi (nel caso di specie si contesta un'intimazione di pagamento che seguiva degli avvisi di pagamento) lo stesso si intende sufficientemente motivato mediante il rinvio al primo atto impositivo con l'indicazione della sola somma successivamente maturata a titolo di interessi. Quanto al primo atto impositivo, la Cassazione non richiede comunque che vengano indicati i saggi di interessi via via applicati e le specifiche modalità di calcolo, ma solo la decorrenza degli interessi e la base normativa relativa agli interessi richiamati (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/06/2025, n.
16209).
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento riporta il debito indicato negli avvisi di pagamento presupposti e specifica la somma successivamente maturata a titolo di interesse, soddisfacendo i criteri di motivazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14 stante il carattere seriale del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria di natura solo documentale, devono essere poste ca carico di e in solido tra loro in CP_6 CP_8 applicazione del principio della soccombenza e devono essere distratte a favore dell'avv.to antistatario IU VA RI SI.
5
PQM
DICHIARA estinti per prescrizione i crediti indicati nei seguenti titoli:
Avviso di addebito 39720130022645712000
Avviso di addebito 39720140009202642000
ACCERTA che non sono dovuti i crediti di cui ai seguenti titoli:
16 Avviso di addebito 39720150010535353000 06/11/2015
17 Avviso di addebito 39720160023403910000 01/12/2016
18 Avviso di addebito 39720170022720440000 09/01/2018
19 Avviso di addebito 39720180021767068000
RIGETTA l'opposizione ex art 617 c.p.c.
CONDANNA l' e L' in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore CP_8 CP_6 della parte ricorrente, liquidate in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA , da distrarsi a favore dell'avv.to IU VA RI SI
Civitavecchia li 18.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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