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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 495/2014 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 495/2014 R.G., vertente tra
) ivi residente a[...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Runci ( ) domiciliati in C.F._2
Reggio Calabria, via Reggio campi, ii tronco, diramazione privata giunta, n. 21 presso e nello studio dell'avv. Mario Giuseppe romeo
APPELLANTE
e ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ferruccio CP_1 C.F._3
Nicotra del Foro di Palmi (c.f. - PEC , C.F._4 Email_1 nonché disgiuntamente e congiuntamente, dall'avv. Stella Maria Vaticano c.f.
con studio in Varapodio via Dante Alighieri 36, come da procura C.F._5 in atti
APPELLATO
Oggetto: lesione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13.11.2014 proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza 403/2014 emessa dal Tribunale di Palmi il 13.05.2013 nell'ambito del procedimento 952/2010.
In data 14.2.2015 si costituiva Persona_1
All'udienza fissata del 3.3.2016 nessuna delle parti era presente e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 16.6.2016 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Anche tale udienza nessuno compariva ed il giudice relatore procedeva alla cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 3.11.2025 – comunicato a tutti i difensori in pari data – la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24 novembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso, e rilevato:
che all'udienza del 24.11.2025 le parti non hanno depositato note;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
- Doppio del contributo unificato Essendo stato estinto il processo, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La Consigliera Relatrice Il Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott. Natalino SAPONE
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 495/2014 R.G., vertente tra
) ivi residente a[...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Runci ( ) domiciliati in C.F._2
Reggio Calabria, via Reggio campi, ii tronco, diramazione privata giunta, n. 21 presso e nello studio dell'avv. Mario Giuseppe romeo
APPELLANTE
e ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ferruccio CP_1 C.F._3
Nicotra del Foro di Palmi (c.f. - PEC , C.F._4 Email_1 nonché disgiuntamente e congiuntamente, dall'avv. Stella Maria Vaticano c.f.
con studio in Varapodio via Dante Alighieri 36, come da procura C.F._5 in atti
APPELLATO
Oggetto: lesione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13.11.2014 proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza 403/2014 emessa dal Tribunale di Palmi il 13.05.2013 nell'ambito del procedimento 952/2010.
In data 14.2.2015 si costituiva Persona_1
All'udienza fissata del 3.3.2016 nessuna delle parti era presente e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 16.6.2016 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Anche tale udienza nessuno compariva ed il giudice relatore procedeva alla cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 3.11.2025 – comunicato a tutti i difensori in pari data – la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24 novembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso, e rilevato:
che all'udienza del 24.11.2025 le parti non hanno depositato note;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
- Doppio del contributo unificato Essendo stato estinto il processo, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La Consigliera Relatrice Il Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott. Natalino SAPONE