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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2024, n. 24094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24094 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
-ez.tr.,, 4 t&cL) (Atii Edifq_iR Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo lui1Q, g h 1..7') - udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 24094 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di HI CO propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Arezzo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale (in Arezzo, il 17/12/2017). 2. Il ricorso consta di quattro motivi con cui si deducono: 2.1. RR applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., in relazione all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già maturata alla data di emissione del decreto di citazione in appello, così come richiesta in sede di conclusioni dalla Procura generale e dall'imputato, all'udienza del 27/10/23. Il ricorrente dà conto dei periodi di sospensione della prescrizione conseguenti al legittimo impedimento del difensore dell'imputato, dichiarato alle udienze del 16/12/2019 e del 17/02/2020, ritenendo, in particolare, che il periodo di sospensione della prescrizione da calcolare nel presente caso decorra dal 16/12/2019 fino al 09/05/2020 (ovvero 60 giorni dopo il 10/03/2020, giorno in cui, secondo quanto indicato e documentato nell'istanza di rinvio dell'udienza del 17/02/2020, sarebbe cessato l'impedimento del difensore e cioè 40 giorni dopo l'emissione del certificato del 30/01/2020). La sospensione della prescrizione conseguente all'emergenza pandemica, fissata per legge nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, è stata in gran parte calcolata all'interno della sospensione per legittimo impedimento del difensore (dal 16/12/2019 fino al 09/05/2020), rispetto al quale vanno aggiunti altri due giorni di sospensione (fino all'11/05/2020). La durata della sospensione della prescrizione va dunque determinata in complessivi giorni 147, conseguendone che il termine massimo di prescrizione risulta maturato alla data del 14/05/2023, quindi prima dell'emissione del decreto di citazione in appello;
2.2. RR applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per non avere la Corte territoriale effettuato un'adeguata valutazione comparativa dei vari indicatori afferenti alla condotta;
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e illogicità della sentenza con riferimento agli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., in relazione alla mancata sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato. Il ricorrente censura / in particolare, la decisione della Corte territoriale, sia nella parte in cui richiama 2 l'ordinanza del Gip del giorno 08/08/2019, sia nella parte in cui afferma, in maniera acritica, l'inaccettabilità di porre l'imputato alla guida di veicoli, quale attività prevista, tra le altre, dal programma predisposto dall'Uepe di Arezzo. Nella dichiarazione di disponibilità della irli,isericordia di Castiglion Fiorentino del 02/10/2018, allegata all'istanza dell'imputato di predisposizione del programma di messa alla prova, venivano elencate altre, diverse, attività nelle quali il richiedente HI avrebbe potuto essere impiegato nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prescindendo da quella di guida dei mezzi di trasporto;
2.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e illogicità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati valorizzati rilevanti elementi afferenti alla condotta dell'imputato, successiva ai fatti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per maturata prescrizione. 4. In data 12/02/2024, sono pervenute memoria di replica alle anzidette conclusioni, a firma del difensore dell'imputato, avv. Samuele Zucchini. 5. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione intervenuta prima della celebrazione del giudizio di appello, è fondato. Nel caso di specie, tenuto anche conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, il termine massimo di prescrizione, così come evidenziato nel ricorso, risulta maturato in epoca antecedente alla sentenza di appello (in data 17/12/2022). Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Non appare, in particolare, manifestamente infondato il motivo afferente alle circostanze attenuanti generiche. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale dì impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva 3 (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
-ez.tr.,, 4 t&cL) (Atii Edifq_iR Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo lui1Q, g h 1..7') - udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 24094 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di HI CO propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Arezzo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale (in Arezzo, il 17/12/2017). 2. Il ricorso consta di quattro motivi con cui si deducono: 2.1. RR applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., in relazione all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già maturata alla data di emissione del decreto di citazione in appello, così come richiesta in sede di conclusioni dalla Procura generale e dall'imputato, all'udienza del 27/10/23. Il ricorrente dà conto dei periodi di sospensione della prescrizione conseguenti al legittimo impedimento del difensore dell'imputato, dichiarato alle udienze del 16/12/2019 e del 17/02/2020, ritenendo, in particolare, che il periodo di sospensione della prescrizione da calcolare nel presente caso decorra dal 16/12/2019 fino al 09/05/2020 (ovvero 60 giorni dopo il 10/03/2020, giorno in cui, secondo quanto indicato e documentato nell'istanza di rinvio dell'udienza del 17/02/2020, sarebbe cessato l'impedimento del difensore e cioè 40 giorni dopo l'emissione del certificato del 30/01/2020). La sospensione della prescrizione conseguente all'emergenza pandemica, fissata per legge nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, è stata in gran parte calcolata all'interno della sospensione per legittimo impedimento del difensore (dal 16/12/2019 fino al 09/05/2020), rispetto al quale vanno aggiunti altri due giorni di sospensione (fino all'11/05/2020). La durata della sospensione della prescrizione va dunque determinata in complessivi giorni 147, conseguendone che il termine massimo di prescrizione risulta maturato alla data del 14/05/2023, quindi prima dell'emissione del decreto di citazione in appello;
2.2. RR applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per non avere la Corte territoriale effettuato un'adeguata valutazione comparativa dei vari indicatori afferenti alla condotta;
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e illogicità della sentenza con riferimento agli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., in relazione alla mancata sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato. Il ricorrente censura / in particolare, la decisione della Corte territoriale, sia nella parte in cui richiama 2 l'ordinanza del Gip del giorno 08/08/2019, sia nella parte in cui afferma, in maniera acritica, l'inaccettabilità di porre l'imputato alla guida di veicoli, quale attività prevista, tra le altre, dal programma predisposto dall'Uepe di Arezzo. Nella dichiarazione di disponibilità della irli,isericordia di Castiglion Fiorentino del 02/10/2018, allegata all'istanza dell'imputato di predisposizione del programma di messa alla prova, venivano elencate altre, diverse, attività nelle quali il richiedente HI avrebbe potuto essere impiegato nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prescindendo da quella di guida dei mezzi di trasporto;
2.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e illogicità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati valorizzati rilevanti elementi afferenti alla condotta dell'imputato, successiva ai fatti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per maturata prescrizione. 4. In data 12/02/2024, sono pervenute memoria di replica alle anzidette conclusioni, a firma del difensore dell'imputato, avv. Samuele Zucchini. 5. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione intervenuta prima della celebrazione del giudizio di appello, è fondato. Nel caso di specie, tenuto anche conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, il termine massimo di prescrizione, così come evidenziato nel ricorso, risulta maturato in epoca antecedente alla sentenza di appello (in data 17/12/2022). Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Non appare, in particolare, manifestamente infondato il motivo afferente alle circostanze attenuanti generiche. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale dì impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva 3 (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore