Articolo 12 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 maggio 1975
Art. 12.
Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-quater - (Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio). - Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennita'.
Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale e' stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovra' essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attivita'".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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