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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, all'udienza del 2.10.2025, svoltasi mediante
“trattazione scritta”, lette le note di trattazione scritta depositate ed esaminati gli atti di causa, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 119 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 21.05.2025 e vertente tra Parte_1
(C.F. succeduta a (C.F. ) con
[...] P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
l'Avv. Antonio Ferrara (C.F. ) – attore opponente – e C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con l'Avv. Maurizio Arabia (C.F. - convenuto
[...] P.IVA_3 C.F._2 opposto -nonché nei confronti Controparte_3 CP_4 CP_5
, , - convenuti opposti contumaci - Controparte_6 CP_7 CP_8
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la Controparte_2 cui fase cautelare, si è svolta di fronte al G.E. nell'esecuzione R.G.E. n. 61/2006 e si è conclusa con l'ordinanza del G.E. del 20.11.2020 che ha respinto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 29.07.2020 dal creditore procedente, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catanzaro adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa riforma dell'ordinanza pronunciata in data 20.11.2020, in accoglimento dell'odierno giudizio di merito e della spiegata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2
c.p.c. nonché del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., poiché assolutamente fondato, in fatto e in diritto;
conseguentemente e per l'effetto, revocare e/o modificare l'autorizzazione di prosecuzione delle operazioni di trasferimento dell'immobile di cui al lotto UNO;
nonché accertare e dichiarare che la deve corrispondere l'indennità di occupazione per tutto il periodo in cui, a Controparte_2
1 seguito dell'aggiudicazione dell'ottobre 2018, la ha goduto della Controparte_2 conduzione e del possesso dell'immobile, dichiarandone l'ammontare nella medesima somma relativa al canone di locazione intercorso;
in ulteriore subordine, nell'eventuale mancanza di versamento dovuto dalla accertare e dichiarare la revoca Controparte_2 dell'aggiudicazione e l'acquisizione di tutte le cauzioni versate.”
In data 20.6.2021 si è costituita nel presente giudizio la eccependo Controparte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'instaurazione della causa di merito e chiedendo “il rigetto della domanda con vittoria di spese anche per lite temeraria e di dichiarare il diritto della ad ottenere la somma di e 24.437,35 (o quella minore o maggiore) oltre Controparte_2 interessi di legge dal 28.2.2021 al soddisfo”.
In data 4.7.2024 si è costituita in giudizio in qualità di mandataria – Parte_1 succeduta a – della insistendo in tutte le domande, Controparte_1 Controparte_9 eccezioni, istanze, ragioni e difese precedentemente formulate e sollevate dal precedente titolare del credito.
Sebbene ritualmente citati, . Controparte_3 CP_2 CP_4 CP_5
, , , non si sono costituiti restando
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e, all'udienza del 2.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate.
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Preliminarmente, stante l'intervento in giudizio della in qualità di Parte_1 mandataria – succeduta a – della rileva il Tribunale Controparte_1 Controparte_9 che, in mancanza del consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, l'originaria parte opponente non ha perso la propria qualità di parte.
Pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 111c.p.c., la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass. civ.
n. 6471 del 24.4.2012; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22424 del 22/10/2009: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
2 Ciò posto si osserva che il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta in data 29.7.2020, avverso il provvedimento di autorizzazione reso il 15.7.2020 dal GE in calce alla istanza di determinazione del saldo prezzo depositata dal
Professionista Delegato il 13.7.2020 e successiva autorizzazione del 22.7.2020 in seno alla procedura immobiliare n. RGE 61/2006.
Come osservato anche dal GE in fase cautelare, peraltro, il ricorso spiegato ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso la determinazione del saldo prezzo effettuato dal professionista delegato con atto del 13.7.2020 e “vistata dal GE in data 15.7.2020” ed il ricorso in opposizione agli atti esecutivi sono quasi sovrapponibili, infatti lo stesso opponente chiarisce di aver depositato il secondo ricorso per evitare il “consolidarsi [del]l'effetto autorizzatorio del visto apposto dal G.E. in calce alla istanza di determinazione del saldo prezzo”;
Nella fase cautelare l'odierna parte opponente ha chiesto al GE di accertare l'erroneità nella determinazione del saldo prezzo del compendio aggiudicato e di sospendere il procedimento di trasferimento dell'immobile aggiudicato.
Il GE ha rigettato l'istanza di sospensiva ed il Collegio, in sede di reclamo, ha ritenuto inammissibile il reclamo poiché proposto avverso un provvedimento reso ex art. 617 cpc.
Nel presente giudizio di merito l'opponente ha chiesto al Tribunale di revocare e/o modificare l'autorizzazione di prosecuzione delle operazioni di trasferimento dell'immobile di cui al lotto UNO;
accertare e dichiarare che la deve corrispondere l'indennità di Controparte_2 occupazione per tutto il periodo in cui, a seguito dell'aggiudicazione dell'ottobre 2018, la a goduto della conduzione e del possesso dell'immobile, dichiarandone Controparte_2
l'ammontare nella medesima somma relativa al canone di locazione intercorso;
in ulteriore subordine, nell'eventuale mancanza di versamento dovuto dalla Controparte_2 accertare e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione di tutte le cauzioni versate.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte opposta, deve osservarsi che, nel rispetto del principio della struttura bifasica delle opposizioni esecutive, l'opposizione deve svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito.
La parte convenuta eccepisce l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda poiché “la domanda di merito riproduce testualmente il contenuto del reclamo ex art. 591 e dell'opposizione spiegata dal in relazione ai quali prima il G.E. e dopo il Tribunale con Controparte_1 ampia e dettagliata motivazione ne hanno statuito per una parte l'inammissibilità e per un'altra
l'infondatezza” e tuttavia è proprio l'insegnamento inaugurato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. 6 -
3 3, Ordinanza n. 1012 del 16/01/2013), poi costantemente ribadito dalla Cassazione, a sancire la necessaria coincidenza tra i motivi di opposizione proposti col ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione e quelli proposti con l'atto introduttivo della fase di merito (da ultimo, v. Cass. n.
11237/2022, con richiami alle motivazioni sul punto rese da Cass., Sez. Un., n. 25478/2021 Rv.
662368–02 e Cass., Sez. Un. n. 28387/2020).
Ebbene, nel caso di specie, proprio per questa ragione – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte opposta - tutte le contestazioni mosse nel presente giudizio di merito che ripropongono i motivi di opposizione sollevati in fase cautelare sono ammissibili risultando, di contro, del tutto inammissibili, i motivi di opposizione sollevati per la prima volta solo nella presente fase di merito e non anche nella necessaria fase sommaria.
In particolare, dal confronto fra il ricorso ex art. 617 cpc depositato in fase sommaria e l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, emerge che nella fase di merito, il creditore opponente ha proposto nuovi motivi di impugnazione non preceduti dalla necessaria fase di merito ed in quanto tali inammissibili.
E ciò perché, come detto, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo
2024, n. 6892 e, con specifico riferimento all'opposizione ex art. 617 cpc, cfr. la già citata Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1012 del 16/01/2013; Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 31068 del 08/11/2023
“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617
c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge.”).
Risultano, invero, motivi nuovi inammissibili i seguenti motivi (indicati esattamente come proposti dall'opponente nell'atto di citazione): “Sull'irrevocabilità del provvedimento di aggiudicazione dei lotti UNO e DUE in capo alla ” Sulla insussistenza del Controparte_2
diritto dell'aggiudicatario a richiedere somme a titolo di interessi moratori.”
Peraltro deve evidenziarsi che, a ben vedere, nella presente fase di merito, il creditore opponente ha ritenuto di dover contestare ed impugnare il provvedimento del 23.11.2020 (avendo
4 per l'appunto sollevato nuovi motivi di opposizione che emergono a seguito dell'emissione del summenzionato provvedimento di rigetto del GE) senza considerare che, come noto, la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto solo e soltanto il provvedimento originariamente impugnato e rappresentato, nel nostro caso, dal provvedimento di autorizzazione reso il 15.7.2020 dal GE in calce alla Istanza di determinazione del saldo prezzo depositata dal
Professionista Delegato il 13.7.2020 e successiva ulteriore autorizzazione del 22.7.2020 e non, di certo, dall'ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva formulata con l'opposizione ex art. 617 cpc di fronte al GE.
Ancora in via preliminare deve essere respinta poiché inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, solo in sede di memorie conclusionali autorizzate, per “ottenere la somma di e 24.437,35 (o quella minore o maggiore) oltre interessi di legge dal 28.2.2021 al soddisfo”, essendo pacifico che il termine per proporre nuove domande coincide con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc.
E ciò senza considerare che, nel caso di specie, la domanda appare anche inammissibile atteso che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso”( Cassazione civile, sez. III, 13
Maggio 2024, n. 13151).
Venendo, dunque, al merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Con il primo motivo parte attrice ha sostenuto che il provvedimento con il quale il Giudice della fase cautelare ha dichiarato la decadenza dell'aggiudicataria dei lotti UNO e DUE non poteva essere revocato.
Come detto tale motivo di opposizione, non essendo stato dedotto nella fase sommaria, è inammissibile in quanto nuovo motivo.
In ogni caso – anche al fine di offrire una completa ricostruzione della vicenda - occorre evidenziare che tale doglianza è inammissibile anche perché tardivamente proposta, non essendo stato tempestivamente impugnato il provvedimento che ha autorizzato la revoca.
Per una più facile trattazione della questione occorre ricostruire il susseguirsi degli eventi che hanno portato alla revoca della decadenza dall'aggiudicazione.
5 In data 8.8.2018 è risultata aggiudicataria dei Lotti n. 1 e 2. Controparte_2
A decorrere dal 29.01.2019 la ha formulato molteplici richieste di proroga del Controparte_2 termine per il deposito del saldo del prezzo come facilmente evincibile dall'esame del fascicolo digitale della procedura espropriativa immobiliare RGE 61/2006.
In data 22.04.2020, a seguito dell'ennesima richiesta di proroga per il deposito del saldo del prezzo, il G.E. ha chiesto un parere al creditore precedente e agli altri creditori intervenuti circa l'accoglimento o meno della richiesta dell'aggiudicataria.
In data 13.5.2020, il creditore procedente ha depositato un parere opponendosi alla proroga e ha chiesto al G.E. di dichiarare la decadenza dell'aggiudicataria inadempiente, l'incameramento della cauzione e di disporre un nuovo tentativo di vendita.
Con provvedimento del 15.5.2020, il G.E. ha dichiarato la decadenza dell'aggiudicataria dai
Lotti n. 1 e 2 disponendo l'incameramento delle cauzioni versate nel conto della procedura e ha autorizzato una nuova vendita.
Infatti, ai sensi dell'art. 587 c.p.c. “Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non
è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine;
il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;
il decreto è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente,
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.”
Successivamente, con istanza al G.E del 25.6.2020 la ha chiesto la Controparte_2 revoca del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione. Tale richiesta è stata avanzata in considerazione della sospensione obbligatoria dei termini dovuta al periodo COVID 19 non tenuta in considerazione dal Giudice nel calcolo del termine per il deposito del saldo del prezzo sostenendo che il termine originariamente fissato del 22.4.2020 sarebbe scaduto il 30.6.2020.
Inoltre, ha chiesto di poter saldare il prezzo residuo a seguito della compensazione effettuata tra i canoni di locazione e gli interessi maturati su fatture per i lavori svolti, depositando n. 2 assegni
6 circolari dell'importo complessivo di € 84.346,00. Infine, ha insistito per l'aggiudicazione del solo
Lotto 1, mentre non si è espressa in merito al Lotto 2.
In data 3.7.2020 il ha depositato un'istanza con la quale si è Controparte_1 opposto alla richiesta di revoca della decadenza, tuttavia, all'udienza del 8.7.2020 la CP_2 ha rinunciato alla richiesta di aggiudicazione del Lotto 2. Come risulta dal verbale
[...] dell'udienza citata, a seguito della rinuncia del Lotto 2, deve essere logicamente limitata l'efficacia del provvedimento relativo alla revoca della decadenza dall'aggiudicazione al solo Lotto 1.
Infatti, il Giudice dell'Esecuzione, all'udienza del 8.7.2020, sulla base degli assegni depositati dalla in data 25.6.2020 (pari a € 50.000,00 e € 34.346,00 per un totale Controparte_2 di € 84.346,00) ritenendo tale somma satisfattiva del residuo saldo prezzo, ha disposto l'acquisizione di queste somme nel conto della procedura revocando il provvedimento di decadenza dell'aggiudicataria e ha autorizzato la vendita dei lotti residui.
Ricostruita la successione degli eventi, occorre chiarire che la decisione con la quale il
Giudice dell'Esecuzione ha disposto la revoca della decadenza dall'aggiudicazione emessa ai sensi dell'art. 587 c.p.c. è un provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
A conferma di quanto appena detto è opportuno richiamare quanto precisato dalla Suprema
Corte ha precisato ossia che i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione di diniego della modifica o della revoca di un proprio precedente provvedimento rientrano nel novero degli atti esecutivi impugnabili, soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011).
Per tale ragione il avrebbe potuto impugnare detto provvedimento Controparte_1 con il quale il GE ha revocato la decadenza dell'aggiudicazione con un ricorso per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In mancanza di tempestiva opposizione, la presente opposizione appare, dunque, tardiva nella parte in cui il creditore eccepisce l'illegittimità della revoca della decadenza, non avendo impugnato il relativo provvedimento nei termini.
La seconda doglianza, con la quale l'opponente eccepisce l'erroneità nella determinazione del saldo del prezzo, è stata, invece, sollevata già nella fase sommaria. Anche tale motivo deve, tuttavia, essere integralmente rigettato poiché infondato.
Secondo la prospettazione di parte opponente l'aggiudicataria non avrebbe potuto dedurre in compensazione il credito asseritamente vantato per l'esecuzione dei lavori con quanto dovuto a titolo di saldo prezzo di aggiudicazione ed “errata, pertanto, si palesa la determinazione del saldo
7 prezzo di aggiudicazione ed inadempiente è l'aggiudicatario con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato decaduto e che il procedimento complesso volto all'emissione del decreto di trasferimento deve essere assolutamente sospeso da questo Tribunale.”
Dall'esame degli atti di causa – richiamati anche dall'odierno opponente nei propri scritti difensivi – emerge che, all'udienza del 21.2.2019, in presenza del creditore, il G.E. ha autorizzato la compensazione del credito vantato dalla per i lavori eseguiti con i canoni fino a Controparte_2 quel momento scaduti e che, pertanto, in data 27.2.2019, il professionista delegato, operata la compensazione con i canoni scaduti ha rideterminato il saldo del prezzo.
È, poi, pacifico che né il summenzionato provvedimento del GE di autorizzazione alla compensazione né il successivo provvedimento del professionista delegato sono stati impugnati da parte del Parte_2
Per tali ragioni, a parere del Tribunale, le contestazioni mosse in questa sede dal creditore procedente con l'opposizione ex art. 617 cpc avverso il provvedimento del GE del 13.07.2020 e del
22.07.2020 sono tardive in quanto contestano la legittimità di provvedimenti anteriori mai impugnati.
Sul calcolo del saldo del prezzo residuo ha inciso anche il provvedimento del 12.6.2020 con il quale il G.E. ha autorizzato la proposta di locazione della dei lotti 1 e 3 fino al Controparte_2
30/04/2021 per una somma pari a € 14.000,00, da compensare con gli interessi dovuti a mancato pagamento delle fatture per i lavori svolti.
Prima di autorizzare tale compensazione il giudice aveva assegnato un termine per il rilascio del parere da parte dei creditori, in assenza dei quali, questi sarebbero stati considerati favorevoli.
Alla data del 12.6.2020 non essendo pervenuti pareri circa la richiesta di compensazione da parte della il Giudice ha autorizzato. Controparte_2
All'udienza del 8.7.2020, a seguito della revoca della decadenza dall'aggiudicazione del
Lotto 1, il G.E. ha autorizzato il delegato ad effettuare le successive verifiche in ordine all'effettivo saldo del prezzo di aggiudicazione. Infatti, come risulta dal verbale dell'udienza, il delegato ha dichiarato che occorreva verificare il pagamento del saldo del prezzo “anche per quanto riguardava le spese di trasferimento” a seguito della compensazione dei canoni con le spese per i lavori effettuati.
In data 13.7.2020 il professionista delegato ha depositato la verifica del saldo del Lotto 1 aggiudicato a € 166.115,00 ed il risultato è stato di un saldo residuo pari a zero da versare da parte dell'aggiudicataria. In data 15.07.2020 il G.E. ha autorizzato il calcolo del saldo effettuato.
8 Sostanzialmente, non risulta che il Creditore Fondiario si sia attivato per impugnare CP_1 neppure il provvedimento del 12.6.2020 con il quale è stata autorizzata la compensazione;
compensazione che il professionista delegato ha, pertanto, dovuto necessariamente tenere in considerazione nel calcolo effettuato in data 13.7.2020.
Detto motivo di opposizione appare, dunque, infondato e tardivo non essendo stati impugnati i precedenti summenzionati provvedimenti e non emergendo, pertanto, alcuna illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Con il terzo motivo si denuncia l'asserita insussistenza del diritto dell'aggiudicataria a richiedere le somme a titolo di interessi moratori sostenendo che non poteva essere compensata la somma di euro 13.009,00 vantata dalla a titolo di interessi moratori. Controparte_2
Tale doglianza, come detto, non è stata proposta in fase di merito. Trattandosi di motivo nuovo esso è inammissibile.
In ogni caso la doglianza appare infondata.
Infatti, vi è un provvedimento del G.E. del 12.6.2020 con il quale è stata autorizzata la locazione dei lotti 1 e 3 per la somma complessiva di € 14.000, da compensare con gli interessi dovuti a mancato pagamento delle fatture. Prima di emettere tale provvedimento in data 27.5.2020 il G.E. aveva chiesto ai creditori di esprimere un parere circa la proposta di locazione formulata dalla precisando che in assenza di pareri espressi, questi sarebbero stati Controparte_2 considerati favorevoli. Il 12.6.2020, non ricevendo alcun parere contrario da parte dei creditori, il
G.E. ha autorizzato la compensazione. Il avrebbe potuto esprimere un Parte_2 parere sfavorevole in quella fase o impugnare il provvedimento di autorizzazione della compensazione.
Pertanto, questo Tribunale ritiene di condividere quanto rilevato dal giudice della fase cautelare atteso che la richiesta di compensazione degli interessi sulla somma dovuta dalla procedura è contenuta nell'istanza di locazione presentata dalla in data Controparte_2
26.5.2020 e detta istanza veniva sottoposta ai creditori, compreso l'odierna parte attrice, che non esprimevano alcun parere nel termine assegnato;
di conseguenza, è stato considerato favorevole ed
è stata autorizzata la locazione con compensazione dei canoni con la somma dovuta a titolo di interessi in data 12.6.2020.
Passando all'esame della doglianza relativa alle indennità di occupazione presuntivamente da versare da parte della parte aggiudicataria odierna opposta deve innanzitutto osservarsi che nei provvedimenti impugnati di autorizzazione reso il 15.7.2020 dal GE in calce alla istanza di determinazione del saldo prezzo Depositata dal Professionista Delegato il 13.7.2020 e successiva
9 ulteriore autorizzazione del 22.7.2020 non vi è alcun riferimento all'indennità di occupazione non essendo neppure ben chiaro il profilo di illegittimità sollevato dall'opponente con la relativa contestazione.
Ad ogni modo, anche in questo caso, è utile ricostruire la successione degli eventi.
In data 8.8.2018 è avvenuta l'aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 da parte dell'odierna convenuta;
in data
21.2.2019 il G.E. ha dichiarato risolto il contratto di locazione con l'aggiudicatrice e in data
15.5.2020 è stata dichiarata la sua decadenza. In data 12.6.2020 il G.E. ha autorizzato la locazione dei lotti 1 e 3 e all'udienza del 8.7.2020 il G.E. ha revocato la decadenza dall'aggiudicazione del
Lotto 1 per la Controparte_2
Secondo la difesa dell'opponente la era tenuta a versare le indennità di Controparte_2 occupazione dall'aggiudicazione per tutto il periodo in cui ha goduto della conduzione e del possesso dell'immobile. Nella presente fase di merito il creditore opponente chiede poi al Tribunale di accertare l'indennità dovuta dalla Controparte_2
Ciò posto non può che ribadirsi che, come detto, né l'autorizzazione del 15.07.2020 né
l'autorizzazione del 22.07.2020 riguardano l'indennità di occupazione non essendo chiaro per quale ragione detti provvedimenti dovrebbero reputarsi illegittimi in relazione alla prospettata mancata corresponsione del corretto importo da parte dell'aggiudicataria dell'indennità di occupazione.
In mancanza di più chiare allegazioni da parte dell'opponente sul punto, in relazione a tale motivo di opposizione, a parere del Tribunale, non si ravvisa alcuna illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto questo profilo.
Infine, deve essere respinta anche l'ultima censura relativa all'affermata illegittimità dell'ordine di restituzione di quota parte della cauzione versata dall'aggiudicataria del Lotto 2.
Nel corso dell'esecuzione sono state incamerate sul conto della procedura esecutiva immobiliare la cauzioni versate per i Lotti 1 e 2 a seguito della dichiarazione di decadenza dell'aggiudicataria.
Successivamente, in data 22.07.2020, la . a seguito della rinuncia del Controparte_2
Lotto 2, risultante dal verbale dell'udienza del 8.7.2020, ha chiesto la restituzione di una parte della quota versata a titolo di cauzione per il Lotto 2, in quanto nell'avviso di vendita era stato indicato un prezzo base di gara pari a € 73.601,25 per il lotto 2, mentre doveva essere indicato un prezzo base di gara di € 61.382,81.
Per tale ragione, la ha chiesto la restituzione della differenza della Controparte_2 cauzione in eccesso versata (pari a € 1.221, 84) ed il G.E. ha autorizzato la restituzione di tale quota
10 in eccedenza poiché vi era stato un errore nel calcolo del prezzo base e della cauzione da parte del professionista delegato.
In ragione del riscontrato errore materiale nell'avviso di vendita appare, dunque, corretta l'autorizzazione del GE alla restituzione dell'importo di cauzione versato in eccesso.
La infatti, è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione perché Controparte_2 inadempiente nel versamento del saldo del prezzo essendo pacifico che “al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronunzia” (Cassazione civile sez. III,
12/10/2023, n.28461).
Come detto, sulla base dell'avviso di vendita pubblicato (sebbene affetto da errore materiale), la era tenuta a versare quanto ha correttamente versato a titolo di Controparte_2 cauzione, ossia il 10% ed è pacifico che detto avviso di vendita non è stato impugnato.
In mancanza di eventuale reclamo ex art. 591 ter cpc al Giudice dell'Esecuzione avverso detto avviso di vendita le presenti doglianze afferenti l'importo dela cauzione appaiono irrilevanti proprio perché l'importo corretto della cauzione da incamerare viene stabilito sulla base dell'avviso di vendita che, sebbene affetto da errore materiale, non essendo stato impugnato, deve reputarsi l'unico corretto riferimento sulla base del quale quantificare la cauzione.
In definitiva, posto che, nel caso di specie, la cauzione offerta era dell'importo corretto in base all'avviso di vendita pubblicato, il relativo motivo di opposizione si rivela del tutto infondato risultando corretto il provvedimento del GE che ha autorizzato la restituzione di quota parte della cauzione versata in eccedenza.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve, pertanto, essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento ai parametri minimi di valore indeterminabile. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
11 - condanna parte opponente alla rifusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso forfetario per spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
02/10/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Rinaldi
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