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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA GA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2019 depositato il 26/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010801782 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK010801782/2018 notificato in data 17/10/2018, per l'anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio, sulla scorta degli elementi di spesa individuati dal D.M. 24/12/2012, accertava nei suoi confronti un reddito sintetico pari ad € 16.710,00 da valere ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali.
All'uopo, eccepiva:
- Carenza di motivazione in violazione dell'art.42 DPR 600/73 - art.3 L.241/90 - art.7 L.212/2000.
- Violazione dell'art.38, co. 4, DPR 600/73.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che resisteva al ricorso esponendone l'infondatezza.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'istante ha chiesto e ottenuto la sospensione del giudizio, ai sensi del comma 236, art. 1, della Legge n. 197 del 2022, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “Rottamazione Quater”), come da documentazione allegata e saldo delle prime tre rate della rateizzazione concessa sulla citata cartella.
Ne deriva che, avendo chiesto la definizione agevolata, deve ritenersi che il ricorrente non abbia più interesse al giudizio, né il processo può riprendere (per le rate evidentemente non più saldate), posto che, ormai, è venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito.
D'altra parte l'Agenzia è in possesso del titolo, rappresentato dalla richiesta di rottamazione e dalla rimodulazione del pagamento, che può valere per le rate non corrisposte.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
ET NC
Il PresidenteAntonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA GA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2019 depositato il 26/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010801782 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK010801782/2018 notificato in data 17/10/2018, per l'anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio, sulla scorta degli elementi di spesa individuati dal D.M. 24/12/2012, accertava nei suoi confronti un reddito sintetico pari ad € 16.710,00 da valere ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali.
All'uopo, eccepiva:
- Carenza di motivazione in violazione dell'art.42 DPR 600/73 - art.3 L.241/90 - art.7 L.212/2000.
- Violazione dell'art.38, co. 4, DPR 600/73.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che resisteva al ricorso esponendone l'infondatezza.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'istante ha chiesto e ottenuto la sospensione del giudizio, ai sensi del comma 236, art. 1, della Legge n. 197 del 2022, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “Rottamazione Quater”), come da documentazione allegata e saldo delle prime tre rate della rateizzazione concessa sulla citata cartella.
Ne deriva che, avendo chiesto la definizione agevolata, deve ritenersi che il ricorrente non abbia più interesse al giudizio, né il processo può riprendere (per le rate evidentemente non più saldate), posto che, ormai, è venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito.
D'altra parte l'Agenzia è in possesso del titolo, rappresentato dalla richiesta di rottamazione e dalla rimodulazione del pagamento, che può valere per le rate non corrisposte.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
ET NC
Il PresidenteAntonio D'Alessio