Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6503/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6503/2024 del R.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
(PZ) il 22.12.1965, C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in EC LL (
[...] nte n.5, presso lo studio dell'avv. Luisa Di Gregorio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliato in Eboli (SA), alla via U. Nob
[...] dell'avv. Caterina Paesano che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
e sottoscrivevano l'accordo di divorzio depo
[...] CP_1
25 gato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato il 14.04.2025 e sottoscritto all'udienza del 17.04.2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
1) Le parti, come già statuito nelle condizioni di separazione, vivranno con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 5 L.D per l'attribuzione di un assegno divorzile.
3) Le parti, come già statuito nelle condizioni di separazione, concordano che il sig.
corrisponderà mensilmente in favore della figlia assegno CP_1 Persona_3 lessivo di mantenimento nella misura di euro 200,00 ( versarsi entro il giorno quindici di ogni mese. 4) Le parti si impegnano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia che saranno in ogni caso sempre concordate e Persona_3 documentate preventi ivise al 50%. 5) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento al sig. della CP_1 proprietà esclusiva di beni immobili. Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO La sig.ra (nata il [...] Parte_1
a Vietri di ZA e residente a [...]emocrazia nr. 317, C.F. ) trasferisce al sig. (nato il [...] a [...]F._3 CP_1
Ca sidente alla via P pagna nr. 327 [C.F.
]) che accetta, la propria quota dell'immobile sito nel Comune C.F._4 entificato in catasto fabbricati al fg. 59, mappale 961, sub 12, loc. Piantito, p. 2, int., cat. A/2, cl. VI, vani 4,5, R.C. £ 832.500. La predetta unità immobiliare descritta è stata acquistata, in data 8.5.1998 dai coniugi CP_1
e , in regime di comunione legale dei beni Parte_1 co tar , rep. nr. 40673, racc. nr. 11127, trascritto Persona_4 il 12.5.1998 al nr. 12035, el Comune di Campagna e identificato in catasto fabbricati al fg. 59, mappale 961, sub 12, loc. Piantito, p. 2, int., cat. A/2, cl. VI, vani 4,5, R.C. £ 832.500, che viene trasferito con le allegate certificazioni. Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI. L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: 1) i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto e che si allegano unitamente alla relativa relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari attestante le formalità intervenute dalla data dell'atto i provenienza all'attualità; 2) vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i., la parte cessionaria dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'unità immobiliare in oggetto, come da dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), codice identificativo 20250401-06502-31718 redatto in data 1° febbraio 2025, dal geom. , iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. CP_2
5030, a, da cui risulta che l'immobile è di classe energetica “F”. La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima fino al 01/04/2035 e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La parte cedente dichiara che il detto Attestato è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui alla attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati. Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA. La parte cedente dichiara e garantisce che la quota quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del predetto atto di compravendita per notar , rep. nr. 40673, racc. nr. 11127, Persona_4 trascritto il 12.5.1998 al nr. 12 ente, ai sensi degli articoli 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa, con riferimento altresì all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, circa la responsabilità penale cui si è soggetti in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto, è stata realizzata in forza dei seguenti titoli abilitativi, tutti rilasciati dal Sindaco del Comune di Campagna: - concessione edilizia n. 21/94 in data 4 marzo 1994, prot. n. 2326 e successiva concessione di voltura in data 14 luglio 1995, prot. n. 8044; - autorizzazione di variante per opere in corso n. 84/96 in data 31 ottobre 1996, prot. n. 14244 prorogata con provvedimento in data 26 marzo 1997, prot. n. 4739; - che in seguito all'immobile in oggetto, non sono intervenute ulteriori modifiche per cui occorressero provvedimenti concessori, anche in sanatoria né è stato mai adottato provvedimento sanzionatorio di alcun genere. Art. 5 – DICHIARAZIONE DI VALORE. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 266/2005 e successive modificazioni, la parte cessionaria chiede che la base imponibile, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986, pari a complessivi euro 24.850,00 (ventiquattromila ottocentocinquanta). Art.
6 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO. Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il trasferimento del predetto immobile avviene a favore del sig. CP_1 che, a fronte del trasferimento, si accolla in via esclusiva l'intero debito re aggiornato alla data dell'11.04.2025 e pari ad Euro 17.497,89, che i coniugi hanno verso la CA RC (già CA IC Spa) per un mutuo con garanzia ipotecaria di lire 120.000.000, stipulato in data 08.05.1998 con atto per notar
, Rep. 40674, Racc. 11128, della durata di anni trenta, per un totale Persona_4 strali da versare sino all'1.6.2028. La predetta ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del sig. CP_1 una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti il sig. ricono CP_1 subentrare alla sig.ra verso la CA mutuante e si ga a pagare Pt_1 puntualmente le singol idue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto/a di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. Il prezzo per la presente cessione è stato concordemente convenuto tra le parti in complessivi euro 15.000,00 (euro quindicimila). Le parti ai sensi degli articoli 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 sulla documentazione amministrativa, con riferimento altresì all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, circa la responsabilità penale cui sono soggetti in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichiarano che il pagamento del prezzo viene corrisposto mediante assegno circolare di euro 15.000,00 (quindicimila/00) emesso da . CP_3
Art.
7 - QUIETANZA E RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE. La par g.ra
, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci Parte_1 rimento immobiliare, rilascia ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Art.
8 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che il fabbricato in oggetto è stato realizzato in forza delle seguenti autorizzazioni:
- concessione edilizia n. 21/94 in data 4 marzo 1994 prot. n. 2326 e successiva concessione di voltura in data 14 luglio 1995, prot. n. 8044;
- autorizzazione di variante per opere in corso n. 84/96 in data 31 ottobre 1996, prot.14244 prot. n. 14244 prorogata con provvedimento in data 26 marzo 1997, prot. n. 4739. In seguito all'immobile in oggetto, non sono state apportati interventi edilizi o di mutamento di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione, autorizzazione, anche in sanatoria, permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A..; il tutto come riportato nell'atto di acquisto del 1998 per Notaio . Persona_4
Art. 9 – DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ. La parte cedente, ai sensi degli articoli 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa, con riferimento altresì all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, circa la responsabilità penale cui si è soggetti in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto, è stata realizzata in forza dei seguenti titoli abilitativi, tutti rilasciati dal Sindaco del Comune di Campagna: - concessione edilizia nr. 21/94 in data 4 marzo 1994, prot.n.2326 e successiva concessione di voltura in data 14 luglio 1995, prot.n.8044; - autorizzazione di variante per opere in corso nr. 84/96 in data 31 ottobre 1996, prot. nr. 14244 prorogata con provvedimento in data 26 marzo 1997, prot. nr. 4739; - che in seguito all'immobile in oggetto, non sono intervenute ulteriori modifiche per cui occorressero provvedimenti concessori, anche in sanatoria né è stato mai adottato provvedimento sanzionatorio di alcun genere. Art. 10 – DICHIARAZIONI FISCALI. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Agli effetti della registrazione e, in particolare, della nota II bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, le parti danno atto che il presente trasferimento a titolo oneroso della proprietà ha per oggetto, casa di abitazione di categoria catastale A/3; pertanto richiedono l'applicazione delle minori imposte previste dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine il cessionario dichiara: a) di essere residente nel Comune di Campagna (SA); b) di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Campagna (SA), ad eccezione della quota pari ad 1/2 (un mezzo) dell'immobile oggetto del presente trasferimento;
c) di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal medesimo con le agevolazioni di cui alle norme indicate nel comma I lettera c) della sopra citata nota II bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, quale modificata con Legge 28 dicembre 1995, n.549, o in base ad altre disposizioni agevolative in materia di “prima casa”. ART. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI. Le parti dichiarano di essere consapevoli che il provvedimento reso dal Tribunale di Salerno e contenente la clausola di trasferimento immobiliare tra le parti costituisce valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. la cui incombenza grava in via esclusiva sulle parti e costituisce requisito per l'opponibilità ai terzi del trasferimento. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonera il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo. In merito al trasferimento immobiliare, si evidenzia che l'accordo soddisfa, in quanto inserito nel verbale di udienza, sia il requisito della forma scritta sia dell'atto pubblico di compravendita idoneo ad essere trascritto, posto che il predetto verbale è stato redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso e attestato. Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 29 ottobre 1989 nel Comune di Vietri Di ZA (PZ) tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il 17.02. C.F._1 CP_1 to nel Registro Atti Matrimonio Comune di CodiceFiscale_2 nno 1989, Atto n. 24, parte II, Serie A;
B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri Di ZA (PZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) onera le parti di procedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del verbale di accordo del 17.04.2025 e della presente sentenza;
E) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi