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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 677/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 677/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE SCHIPANI, presso il C.F._1 cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dalila TRAVAGLIONE, presso il C.F._2 cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025;
FATTO
Con ricorso del 20/2/2025 (iscritto a ruolo il 10/3/2025), ha dedotto: Parte_1 di avere contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, con CP_1
in data 28/10/2003, registrato negli atti di matrimonio del Comune di
[...]
IO (atto n. 6, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2003); che da tale unione sono
1 nati due figli, , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
7/11/2006, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che dopo un periodo di stabilità,
a causa dell'atteggiamento violento dell la ricorrente sporgeva denuncia-querela a CP_1 cui seguiva procedimento penale, con la conseguenza che il rapporto tra i coniugi si è logorato irrimediabilmente;
che con il tempo è evidentemente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi e, di conseguenza, è divenuta impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
che i coniugi non hanno rapporti patrimoniali da regolamentare per cui la ricorrente rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficiente.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha domandato pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 19/07/2024, il Giudice designato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti dinanzi a sé per il 29/10/2025.
In data 14/10/2025 si è costituito , il quale non si è opposto alla richiesta Controparte_1 di separazione presentata dalla ricorrente, contestando, tuttavia, la ricostruzione dei motivi della crisi coniugale operata dalla , con particolare riferimento alle presunte condotte Pt_1 violente.
Il resistente, al riguardo, ha dedotto che: vicissitudini susseguitesi nel corso degli anni hanno intaccato la stabilità coniugale avendo la ricorrente assunto degli atteggiamenti di disistima e di distacco verso l'intero nucleo familiare, con ripercussioni anche sul rapporto matrimoniale;
sebbene il resistente abbia più volte cercato di recuperare la serenità familiare, proponendo alla ricorrente anche dei percorsi di mediazione familiare e coniugale, la stessa si
è dimostrata sempre più risoluta nelle proprie determinazioni assumendo atteggiamenti ostili nei confronti del marito che invano tentava di ripristinare l'equilibrio familiare.
Il resistente, poi, tenuto conto dell'impossibilità di pervenire ad una riconciliazione con la ricorrente, della espressa rinuncia da parte di quest'ultima a qualsivoglia forma di contributo e mantenimento in quanto economicamente autosufficiente nonché della maggiore età ed indipendenza economica dei figli, ha formulato una proposta di accordo onde pervenire, previo mutamento del rito, alla separazione consensuale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 29/10/2025, i difensori delle parti hanno chiesto breve rinvio per depositare un accordo.
Successivamente, le parti, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
14/11/2025, hanno depositato istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale e la conseguente pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
2 “
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei
[...] registri dell'atto di matrimonio;
2- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
3- la casa coniugale sita nel Comune di IO (BN) alla Via Conte, n° 16, di proprietà dello I.A.C.P., in assegnazione alla sig.ra resterà assegnata a Parte_1 quell'ultima, che ivi abiterà unitamente ai figli;
4- i beni mobili, complementi di arredo e di ogni altro genere, i supplementi e l'oggettistica contenuti nella casa coniugale, acquistati in costanza di matrimonio, resteranno ivi collocati;
5- i figli ed sono ormai maggiorenni quindi nulla deve disporsi circa Per_1 Per_2 la loro collocazione ed il loro mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
6- la Sig.ra rinuncia alla corresponsione di qualsiasi forma di Parte_1 contribuzione, assegno periodico e di mantenimento, essendo economicamente autosufficiente;
7- I Sig.ri e dichiarano di aver regolamentato con Controparte_1 Parte_1 il presente ricorso i loro rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere ed a volere reciprocamente;
8- compensare integralmente le spese di lite”.
Le parti, pertanto, hanno chiesto l'accoglimento dell'istanza congiunta alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di una insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
(atto n. 6, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2003), alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025, riportate in parte motiva;
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
III. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento,__11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 677/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE SCHIPANI, presso il C.F._1 cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dalila TRAVAGLIONE, presso il C.F._2 cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025;
FATTO
Con ricorso del 20/2/2025 (iscritto a ruolo il 10/3/2025), ha dedotto: Parte_1 di avere contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, con CP_1
in data 28/10/2003, registrato negli atti di matrimonio del Comune di
[...]
IO (atto n. 6, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2003); che da tale unione sono
1 nati due figli, , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
7/11/2006, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che dopo un periodo di stabilità,
a causa dell'atteggiamento violento dell la ricorrente sporgeva denuncia-querela a CP_1 cui seguiva procedimento penale, con la conseguenza che il rapporto tra i coniugi si è logorato irrimediabilmente;
che con il tempo è evidentemente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi e, di conseguenza, è divenuta impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
che i coniugi non hanno rapporti patrimoniali da regolamentare per cui la ricorrente rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficiente.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha domandato pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 19/07/2024, il Giudice designato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti dinanzi a sé per il 29/10/2025.
In data 14/10/2025 si è costituito , il quale non si è opposto alla richiesta Controparte_1 di separazione presentata dalla ricorrente, contestando, tuttavia, la ricostruzione dei motivi della crisi coniugale operata dalla , con particolare riferimento alle presunte condotte Pt_1 violente.
Il resistente, al riguardo, ha dedotto che: vicissitudini susseguitesi nel corso degli anni hanno intaccato la stabilità coniugale avendo la ricorrente assunto degli atteggiamenti di disistima e di distacco verso l'intero nucleo familiare, con ripercussioni anche sul rapporto matrimoniale;
sebbene il resistente abbia più volte cercato di recuperare la serenità familiare, proponendo alla ricorrente anche dei percorsi di mediazione familiare e coniugale, la stessa si
è dimostrata sempre più risoluta nelle proprie determinazioni assumendo atteggiamenti ostili nei confronti del marito che invano tentava di ripristinare l'equilibrio familiare.
Il resistente, poi, tenuto conto dell'impossibilità di pervenire ad una riconciliazione con la ricorrente, della espressa rinuncia da parte di quest'ultima a qualsivoglia forma di contributo e mantenimento in quanto economicamente autosufficiente nonché della maggiore età ed indipendenza economica dei figli, ha formulato una proposta di accordo onde pervenire, previo mutamento del rito, alla separazione consensuale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 29/10/2025, i difensori delle parti hanno chiesto breve rinvio per depositare un accordo.
Successivamente, le parti, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
14/11/2025, hanno depositato istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale e la conseguente pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
2 “
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei
[...] registri dell'atto di matrimonio;
2- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
3- la casa coniugale sita nel Comune di IO (BN) alla Via Conte, n° 16, di proprietà dello I.A.C.P., in assegnazione alla sig.ra resterà assegnata a Parte_1 quell'ultima, che ivi abiterà unitamente ai figli;
4- i beni mobili, complementi di arredo e di ogni altro genere, i supplementi e l'oggettistica contenuti nella casa coniugale, acquistati in costanza di matrimonio, resteranno ivi collocati;
5- i figli ed sono ormai maggiorenni quindi nulla deve disporsi circa Per_1 Per_2 la loro collocazione ed il loro mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
6- la Sig.ra rinuncia alla corresponsione di qualsiasi forma di Parte_1 contribuzione, assegno periodico e di mantenimento, essendo economicamente autosufficiente;
7- I Sig.ri e dichiarano di aver regolamentato con Controparte_1 Parte_1 il presente ricorso i loro rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere ed a volere reciprocamente;
8- compensare integralmente le spese di lite”.
Le parti, pertanto, hanno chiesto l'accoglimento dell'istanza congiunta alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di una insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
(atto n. 6, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2003), alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025, riportate in parte motiva;
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
III. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento,__11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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