Art. 1.
All' articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo.
I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana.
Il termine "piano di risanamento", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28 , deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine "piano particolareggiato di esecuzione"".
All' articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo.
I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana.
Il termine "piano di risanamento", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28 , deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine "piano particolareggiato di esecuzione"".