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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1449/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST ET Presidente relatore
VE RN IU
India Baldi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1449/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1983, residente in [...], Via Ponte Buggianese n.
125
e
(C.F. ), nato a [...] C.F._2
EC (FI) il 07.09.1975, residente in [...], Via Ponte
Buggianese n. 125, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti
CR GE ed LE GI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Montecatini Terme (PT), Viale
G. Verdi n. 24, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Montecatini Terme (PT) in data 08.03.2008, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 04.10.2008) e (il Per_1 Per_2
02.07.2013).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 172/2025 del 14.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 14.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 03.12.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
DISPORSI l'affidamento congiunto dei minori e Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_4 degli stessi presso la madre , fissando la loro residenza Parte_1 presso l'abitazione dei nonni materni sita in Montecatini Terme
(PT), Via Berghinz, 15/17; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPORRE l'assegnazione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre sig.ra . Parte_1
2 DISPORRE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie in favore dei figli minori, dietro esibizione delle relative ricevute e/o preventivi da parte dell'altro genitore.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e medica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
3 Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del minore e/o del genitore.
DISPORRE la frequentazione e visita dei minori nelle seguenti modalità:
- e abiteranno insieme, prevalentemente presso la Per_1 Per_2 residenza della madre, sig.ra , e staranno con il padre, Parte_1
, tutti i fine settimana dalle 17 del venerdì Parte_2 alle 22 della domenica e, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e gli impegni lavorativi dei genitori, almeno
1 pomeriggio a settimana, nel giorno da concordare di volta in volta;
- durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé e Per_1
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre Per_2 al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorreranno con ciascuno dei due genitori 10 (dieci) giorni consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ASSEGNARE l'abitazione sita in Buggiano (PT), Via Ponte
Buggianese, 125, al sig. , il quale si farà Parte_2 integralmente carico del mutuo residuo e di tutti gli oneri connessi all'immobile (utenze, imposte, tasse, etc.). A fronte di tale impegno economico, alcun mantenimento verrà versato dal sig. in Parte_2 favore della moglie né per Lei, né per i figli conviventi, salvo la contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come sopra meglio specificato.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
03.12.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque, non contrarie a norme imperative ed idonee a tutelare l'interesse della prole;
4 preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montecatini Terme (PT) in data
08.03.2008, tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini
Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, P. 1, anno 2008);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente relatore
ST ET
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST ET Presidente relatore
VE RN IU
India Baldi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1449/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1983, residente in [...], Via Ponte Buggianese n.
125
e
(C.F. ), nato a [...] C.F._2
EC (FI) il 07.09.1975, residente in [...], Via Ponte
Buggianese n. 125, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti
CR GE ed LE GI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Montecatini Terme (PT), Viale
G. Verdi n. 24, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Montecatini Terme (PT) in data 08.03.2008, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 04.10.2008) e (il Per_1 Per_2
02.07.2013).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 172/2025 del 14.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 14.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 03.12.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
DISPORSI l'affidamento congiunto dei minori e Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_4 degli stessi presso la madre , fissando la loro residenza Parte_1 presso l'abitazione dei nonni materni sita in Montecatini Terme
(PT), Via Berghinz, 15/17; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPORRE l'assegnazione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre sig.ra . Parte_1
2 DISPORRE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie in favore dei figli minori, dietro esibizione delle relative ricevute e/o preventivi da parte dell'altro genitore.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e medica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
3 Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del minore e/o del genitore.
DISPORRE la frequentazione e visita dei minori nelle seguenti modalità:
- e abiteranno insieme, prevalentemente presso la Per_1 Per_2 residenza della madre, sig.ra , e staranno con il padre, Parte_1
, tutti i fine settimana dalle 17 del venerdì Parte_2 alle 22 della domenica e, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e gli impegni lavorativi dei genitori, almeno
1 pomeriggio a settimana, nel giorno da concordare di volta in volta;
- durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé e Per_1
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre Per_2 al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorreranno con ciascuno dei due genitori 10 (dieci) giorni consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ASSEGNARE l'abitazione sita in Buggiano (PT), Via Ponte
Buggianese, 125, al sig. , il quale si farà Parte_2 integralmente carico del mutuo residuo e di tutti gli oneri connessi all'immobile (utenze, imposte, tasse, etc.). A fronte di tale impegno economico, alcun mantenimento verrà versato dal sig. in Parte_2 favore della moglie né per Lei, né per i figli conviventi, salvo la contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come sopra meglio specificato.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
03.12.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque, non contrarie a norme imperative ed idonee a tutelare l'interesse della prole;
4 preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montecatini Terme (PT) in data
08.03.2008, tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini
Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, P. 1, anno 2008);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente relatore
ST ET
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